Art. 4.
Attivazione dell'intervento
1. Il difensore civico interviene:
a) dietro reclamo del diretto interessato in relazione a
qualunque atto o procedimento amministrativo;
b) dietro reclamo di persone giuridiche pubbliche o private,
associazioni o formazioni sociali portatrici di interessi diffusi.
2. I reclami possono essere formulati per iscritto oppure
oralmente. Nel secondo caso e' redatto verbale dal funzionario
ricevente che viene sottoscritto da chi presenta il reclamo.
Il difensore civico interviene d'ufficio:
a) nei casi che destino particolare allarme o preoccupazione
nella cittadinanza;
b) qualora venga a conoscenza di azioni non rispondenti al
principio della corretta amministrazione nell'attivita' dei soggetti
di cui all'art. 2.
Il difensore civico in particolare esercita l'iniziativa
d'ufficio nei settori e verso le strutture della pubblica
amministrazione che svolgono compiti od erogano servizi nei confronti
di anziani, minori, soggetti portatori di handicap,
tossicodipendenti, extraeuropei ed altri soggetti deboli, anche al
fine di verificare che la pubblica amministrazione svolga i propri
compiti con umanita', sollecitudine ed equita'.
5. Gli esiti dell'iniziativa del difensore civico di cui al comma
3, sono comunicati alle autorita' competenti indicando, se possibile,
modi e tempi necessari per rimuovere le omissioni o inefficienze
riscontrate.