Art. 4.
                     Attivazione dell'intervento
    1. Il difensore civico interviene:
      a) dietro  reclamo  del  diretto  interessato  in  relazione  a
qualunque atto o procedimento amministrativo;
      b) dietro  reclamo  di  persone giuridiche pubbliche o private,
associazioni o formazioni sociali portatrici di interessi diffusi.
    2. I   reclami  possono  essere  formulati  per  iscritto  oppure
oralmente.  Nel  secondo  caso  e'  redatto  verbale  dal funzionario
ricevente che viene sottoscritto da chi presenta il reclamo.
    Il difensore civico interviene d'ufficio:
      a) nei  casi  che  destino particolare allarme o preoccupazione
nella cittadinanza;
      b) qualora  venga  a  conoscenza  di  azioni non rispondenti al
principio  della corretta amministrazione nell'attivita' dei soggetti
di cui all'art. 2.
    Il   difensore   civico   in  particolare  esercita  l'iniziativa
d'ufficio   nei   settori   e   verso  le  strutture  della  pubblica
amministrazione che svolgono compiti od erogano servizi nei confronti
di    anziani,    minori,    soggetti    portatori    di    handicap,
tossicodipendenti,  extraeuropei  ed  altri soggetti deboli, anche al
fine  di  verificare  che la pubblica amministrazione svolga i propri
compiti con umanita', sollecitudine ed equita'.
    5. Gli esiti dell'iniziativa del difensore civico di cui al comma
3, sono comunicati alle autorita' competenti indicando, se possibile,
modi  e  tempi  necessari  per  rimuovere le omissioni o inefficienze
riscontrate.