Art. 5.
              Divieto di ricorrere al difensore civico
    1.  Non  possono  ricorrere  al  difensore  civico  i  dipendenti
dell'amministrazione  regionale  e  degli  enti  ed  aziende indicati
nell'art.  2  per  fatti  o questioni attinenti al rapporto di lavoro
nonche'  i  consiglieri  regionali e gli amministratori degli enti ed
aziende indicati nell'art. 2.