Art. 5.
Divieto di ricorrere al difensore civico
1. Non possono ricorrere al difensore civico i dipendenti
dell'amministrazione regionale e degli enti ed aziende indicati
nell'art. 2 per fatti o questioni attinenti al rapporto di lavoro
nonche' i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti ed
aziende indicati nell'art. 2.