Art. 6.
Rapporti con i ricorsi amministrativi e giurisdizionali
1. Il reclamo al difensore civico e' indipendente
dall'esperimento di ricorsi od azioni dinanzi ad organi
giurisdizionali od amministrativi.
2. Il difensore civico, quando lo ritenga opportuno, puo'
sospendere il proprio intervento, in attesa della pronunzia sui
ricorsi od azioni di cui al comma 1.