Art. 6.
       Rapporti con i ricorsi amministrativi e giurisdizionali
    1.    Il    reclamo   al   difensore   civico   e'   indipendente
dall'esperimento   di   ricorsi   od   azioni   dinanzi   ad   organi
giurisdizionali od amministrativi.
    2.  Il  difensore  civico,  quando  lo  ritenga  opportuno,  puo'
sospendere  il  proprio  intervento,  in  attesa  della pronunzia sui
ricorsi od azioni di cui al comma 1.