Art. 7.
                       Modalita' d'intervento
    1.  Il  difensore  civico,  valutata la fondatezza del reclamo in
relazione  agli  interessi  di  cui  si  chiede tutela ed ai soggetti
reclamanti, chiede all'ufficio interessato informazioni o chiarimenti
sull'atto   o  sul  comportamento  oggetto  del  suo  intervento.  La
manifesta  infondatezza  del reclamo da' luogo ad archiviazione dello
stesso ed a conseguente comunicazione motivata al reclamante.
    2.  In  caso  di mancata risposta, o di risposta non esauriente o
insufficientemente documentata, il difensore civico puo:
      a) accedere a qualsiasi ufficio dei soggetti di cui all'art. 2;
      b) esaminare  provvedimenti  ed  atti  inerenti  l'oggetto  del
proprio  intervento  ed  ottenerne copia, usando anche i collegamenti
telematici,  con  spese  a  carico dell'amministrazione controllata e
senza  i  limiti  del  segreto  d'ufficio, anche qualora si tratti di
documenti  sottratti all'accesso in attuazione dell'art. 24, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
      c) convocare,   con  congruo  preavviso,  il  responsabile  del
procedimento  e  i  funzionari  competenti a provvedere per esaminare
congiuntamente la questione oggetto del suo intervento.
    3.  Il  difensore civico e' tenuto al segreto su quanto acquisito
in  atti  esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, comma
4,  della  legge  7 agosto  1990, n. 241, nonche' in atti comunque da
considerare riservati in base alle leggi vigenti.
    4.  Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico
venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato ne riferisce
all'autorita' giudiziaria competente.