Art. 7.
Modalita' d'intervento
1. Il difensore civico, valutata la fondatezza del reclamo in
relazione agli interessi di cui si chiede tutela ed ai soggetti
reclamanti, chiede all'ufficio interessato informazioni o chiarimenti
sull'atto o sul comportamento oggetto del suo intervento. La
manifesta infondatezza del reclamo da' luogo ad archiviazione dello
stesso ed a conseguente comunicazione motivata al reclamante.
2. In caso di mancata risposta, o di risposta non esauriente o
insufficientemente documentata, il difensore civico puo:
a) accedere a qualsiasi ufficio dei soggetti di cui all'art. 2;
b) esaminare provvedimenti ed atti inerenti l'oggetto del
proprio intervento ed ottenerne copia, usando anche i collegamenti
telematici, con spese a carico dell'amministrazione controllata e
senza i limiti del segreto d'ufficio, anche qualora si tratti di
documenti sottratti all'accesso in attuazione dell'art. 24, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) convocare, con congruo preavviso, il responsabile del
procedimento e i funzionari competenti a provvedere per esaminare
congiuntamente la questione oggetto del suo intervento.
3. Il difensore civico e' tenuto al segreto su quanto acquisito
in atti esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' in atti comunque da
considerare riservati in base alle leggi vigenti.
4. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico
venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato ne riferisce
all'autorita' giudiziaria competente.