Art. 8.
Esito degli interventi
1. Il difensore civico, esaurita l'istruttoria, sulla base degli
accertamenti compiuti, formula le sue osservazioni ai soggetti
competenti a procedere o a provvedere.
2. Il funzionario o l'organo competente:
a) provvede, in accoglimento delle richieste del difensore
civico, nel termine stabilito dalla legge;
b) comunica al difensore civico gli elementi di fatto e di
diritto in base ai quali ha ritenuto di non accogliere, anche in
parte, le sue osservazioni.
3. In caso di comportamento omissivo o ritardante del funzionario
o dell'organo ammistrativo, il difensore civico puo' chiedere
all'autorita' competente la nomina di un commissario ad acta.
4. Il difensore civico comunica all'interessato l'esito
dell'intervento indicandogli le eventuali iniziative che puo'
intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.