Art. 8.
                       Esito degli interventi
    1.  Il difensore civico, esaurita l'istruttoria, sulla base degli
accertamenti  compiuti,  formula  le  sue  osservazioni  ai  soggetti
competenti a procedere o a provvedere.
    2. Il funzionario o l'organo competente:
      a) provvede,  in  accoglimento  delle  richieste  del difensore
civico, nel termine stabilito dalla legge;
      b) comunica  al  difensore  civico  gli  elementi di fatto e di
diritto  in  base  ai  quali  ha ritenuto di non accogliere, anche in
parte, le sue osservazioni.
    3. In caso di comportamento omissivo o ritardante del funzionario
o   dell'organo  ammistrativo,  il  difensore  civico  puo'  chiedere
all'autorita' competente la nomina di un commissario ad acta.
    4.   Il   difensore   civico   comunica  all'interessato  l'esito
dell'intervento   indicandogli   le  eventuali  iniziative  che  puo'
intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.