Art. 9.
                           S a n z i o n i
    1.  Il  funzionario o il dipendente regionale che non collabora o
impedisce  o  ritarda  l'espletamento  delle  funzioni  del difensore
civico  e'  perseguibile  disciplinarmente  nel  limiti delle vigenti
disposizioni   sulle   infrazioni   disciplinari.  Negli  altri  casi
l'addebito viene segnalato all'amministrazione di appartenenza.