Art. 9.
S a n z i o n i
1. Il funzionario o il dipendente regionale che non collabora o
impedisce o ritarda l'espletamento delle funzioni del difensore
civico e' perseguibile disciplinarmente nel limiti delle vigenti
disposizioni sulle infrazioni disciplinari. Negli altri casi
l'addebito viene segnalato all'amministrazione di appartenenza.