(Pubblicata al suppl. ord. del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 6 aprile 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge regionale: Art. 1. Disposizioni in materia di assetto istituzionale e modifiche alla legge regionale n. 1/2000 1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo primo della legge 15 marzo 1997, n. 59") sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 48 dell'art. 1 e' inserito il seguente comma 48-bis: "48-bis. La Regione promuove la gestione associata dei sistemi informativi degli enti locali per la realizzazione delle finalita' indicate al comma 48 e per favorire la gestione associata sovracomunale delle funzioni, dei servizi e delle strutture degli enti locali. A tal fine costituisce il fondo per la realizzazione delle attivita' degli enti locali che prevedono l'acquisizione dell'hardware, del software e dei servizi necessari alla costituzione di sistemi informativi sovracomunali."; b) dopo il comma 52 dell'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies: "52-bis, In attuazione degli articoli 33, commi 2, 3 e 4, e 35 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) la giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi e criteri deliberati dal consiglio regionale, definisce i livelli ottimali di esercizio delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica e il programma di individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata sovracomunale di funzioni, servizi e strutture, concordandoli con gli enti locali nella conferenza regionale delle autonomie, nonche' la disciplina delle forme di incentivazione progressiva della gestione associata. Nella disciplina delle forme di incentivazione la giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge, approva un apposito provvedimento che: a) favorisce l'integrazione tra i comuni da realizzare anche tramite la costituzione di uffici comuni; b) prevede una maggiorazione dei contributi in caso di gestione associata esercitata dalle unioni di comuni e dalle comunita' montane, tenendo conto delle unioni di comuni gia' costituite; c) garantisce un'ulteriore maggiorazione del contributo da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino di procedere alla fusione. La corresponsione dei benefici e' graduata in relazione al livello di unificazione effettivamente realizzato, da rilevarsi, quest'ultimo, mediante specifici criteri riferibili alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati.". "52-ter. Ogni anno il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) stabilisce quali leggi di spesa concorrono a finanziare funzioni e servizi dei comuni e quale percentuale degli stanziamenti previsti verra' destinata ad incentivare i progetti di gestione associata di funzioni e servizi presentati dagli enti locali,"; "52-quater. E' costituito il fondo di incentivazione dei progetti degli enti locali per la gestione associata delle funzioni indicate nel d.P.R. n. 194/1996, al fine di garantire l'efficiente ed efficace gestione dei servizi erogati." "52-quinquies. La deliberazione del consiglio regionale 22 aprile 1998, n. 871 (Contributi regionali per le unioni e le fusioni di comuni costituite ai sensi, rispettivamente, dell'Art. 26 e dell'Art. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, approvazione dei criteri di determinazione dell'entita' dei contributi annuali da erogare a ciascuna unione ed a ciascuna fusione resta in vigore fino all'approvazione del provvedimento sulle forme di incentivazione della gestione associata previsto al comma 52-bis."; c) il comma 86 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "86. Nell'ambito delle proprie funzioni, la Regione puo' affidare specifici incarichi all'IReR, ad istituti universitari e ad altri enti specializzati, nonche' ad esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall'Art. 7 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), per l'effettuazione di ricerche e per lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica energetica e di sviluppo delle reti tecnologiche."; d) la lettera j) del comma 2 dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente: "j) supporto agli enti locali in materia paesistico-ambientale, urbanistica e territoriale anche attraverso la concessione di contributi alle province per la redazione e l'aggiornamento dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP). I contributi per la redazione e l'aggiornamento dei piani sono erogati per il 50% in parti uguali fra le province e per il 50% sono ripartiti fra le province in proporzione, sulla base dell'estensione del territorio e della popolazione residente"; e) dopo il comma 2 dell'art. 3 e' inserito il seguente comma 2-bis: "2-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, la Regione realizza e/o promuove l'elaborazione di studi di fattibilita' ed indagini, anche in collaborazione con gli enti locali, mediante la stipula di apposite convenzioni contenenti criteri e modalita' inerenti all erogazione della spesa."; f) il comma 59 dell'Art. 3 e' sostituito dal seguente: "59. In attesa di specifica normativa regionale di riassetto delle attribuzioni delle funzioni amministrative e di esercizio delle stesse in materia di inquinamento e tutela delle acque, in armonia con i principi ed in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) sono delegate alle province e ai comuni per le attivita' rispettivamente autorizzate: a) le funzioni di vigilanza e controllo; b) le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 152/1999, nonche' di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie"; g) la lettera g) del comma 71 dell'art. 3, e' sostituita dalla seguente: "g) le funzioni amministrative relative: 1) all'approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, nonche' l'autorizzazione alla loro realizzazione ed all'esercizio delle operazioni di smaltimento, previste dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, per gli impianti che: 1.1) effettuano operazioni di deposito sul o nel suolo ed incenerimento a terra (D1, D5 e D10 - allegato B del decreto legislativo n. 22/1997); 1.2) rientrano nelle categorie di cui all'art. 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamento delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'Art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"); 2) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'art, 29 del decreto legislativo n. 22/1997; 3) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di impianti per il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti urbani o assimilabili nei casi previsti dall'art. 32 della legge regionale 1 luglio 1993 n. 21 (Smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982. Funzioni della regione e delle province), cosi' come modificato dall'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1995 n. 9 (Modifica dell'Art. 32 della legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982. Funzioni della regione e delle province )."; h) dopo la lettera o) del comma 71 dell'art. 3 sono aggiunte le seguenti lettere p) e q): "p) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali; q) l'individuazione dei criteri in base ai quali gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione determinano l'importo e le modalita' di versamento degli oneri a carico dei richiedenti per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attivita' e per il collaudo finale."; i) il comma 73 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: "73. Sono delegate alle province: a) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti nonche' all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani ed assimilati inseriti nei piani d'ambito; b) l'approvaziorie dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, nonche' l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero, previste dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, per gli impianti di cui all'art. 46 e per quelli che effettuano le operazioni di cui agli allegati B e C dello stesso decreto, con esclusione di quanto previsto dalla lettera g) del comma 71 della presente legge."; 1) dopo il comma 74 dell'art. 3 e' inserito il seguente comma 74-bis: "74-bis. Resta di competenza della Regione l'istruttoria delle domande alla stessa pervenute, ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997, fino alla data di approvazione delle direttive tecniche di cui alla lettera p) del comma 71."; m) dopo il comma 172 dell'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi 172-bis, 172-ter, 172-quater: "172-bis. Con le modalita' di cui all'Art. 11 della legge regionale n. 16/1996 e' istituito, nell'ambito della direzione generale competente, l'osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilita'. Sono servizi di pubblica utilita' tutti i servizi resi direttamente da soggetti pubblici o privati sulla base di un affidamento da parte di un soggetto pubblico. L'osservatorio ha le seguenti finalita': a) verificare il costante miglioramento dei servizi resi all'utente finale; b) supportare e incentivare le aggregazioni degli enti locali nell'attivita' di affidamento dei servizi; c) assicurare il costante monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia; d) garantire la verifica costante delle iniziative e dei progetti proposti, promossi e realizzati da enti e istituzioni privati e pubblici nei quali sia prevista la partecipazione di capitali pubblici; c) effettuare azioni di informazione permanente." "172-ter. I gestori pubblici o privati dei servizi di pubblica utilita' trasmettono, con cadenza semestrale, all'osservatorio regionale, dati ed informazioni relativi all'attivita' svolta." "172-quater. L'Osservatorio persegue le sue finalita' mediante le seguenti attivita': a) costituzione e gestione di una banca dati strutturata per ogni servizio pubblico erogato sul territorio della Lombardia, da immettere in un sito telematico; b) acquisizione delle informazioni e dei dati amministrativi, tecnologici e contabili relativi ai servizi di pubblica utilita'; c) monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia; d) monitoraggio della qualita' dei servizi offerti all'utenza; e) divulgazione dei capitolati tipo per le gare di appalto relative alla gestione dei servizi; f) divulgazione delle esperienze di eccellenza ed esperienze pilota nazionali ed internazionali; g) comparazione delle carte dei servizi mediante indici di qualita' curandone la pubblicazione; h) ricognizione delle reti esistenti, rilevandone dati economici, tecnici e amministrativi; i) rilevazione, sulla base di studi e ricerche, delle tendenze del mercato dei servizi."; n) il comma 23 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: "23. I provvedimenti di cui al comma 21 sono adottati dal direttore generale competente per materia, fatta eccezione per quelli riguardanti la nomina degli amministratori, la sospensione e lo scioglimento degli organi di amministrazione, la nomina e il rinnovo del commissario straordinario, l'estinzione delle IPAB, adottati con deliberazione della giunta regionale."; o) il comma 28 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: "28. I collegi commissariali per l'amministrazione delle IPAB concentrate ed amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza (ECA) sono composti, qualunque sia la popolazione del comune di riferimento, da cinque componenti, inclusi gli eventuali componenti di diritto, di nomina comunale, che provvedono ad eleggere nel proprio seno il presidente. La durata dei collegi commissariali e' fissata in cinque anni. Tali disposizioni si applicano a far tempo dalla prima scadenza dei collegi commissariali in carica o in regime di proroga al momento dell'entrata in vigore della presente legge."; p) il comma 31 dell'Art. 4 e' sostituito dal seguente: "31. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comportano la decadenza dell'intero collegio. In tal caso il presidente uscente o, qualora impedito, il consigliere piu' anziano d'eta', assume transitoriamente le funzioni commissariali per la gestione ordinaria attivando immediatamente le procedure di ricostituzione dell'organo. I soggetti competenti provvedono ad effettuare le designazioni di pertinenza entro novanta giorni dall'avvio della predetta gestione commissariale transitoria. In mancanza si applicano le disposizioni di cui ai commi 29 e 30."; q) alla fine del comma 33 dell'Art. 4 e' aggiunto il seguente periodo: "Sono altresi' adottati con deliberazione della giunta regionale i provvedimenti attribuiti all'autorita' di Governo dall'art. 25, ad esclusione delle funzioni di vigilanza di cui alla legge regionale n. 31/1997, e dagli articoli 26, 27 e 28 del codice civile riguardo agli enti morali muniti di personalita' giuridica riconosciuta che esauriscono le proprie finalita' nell'ambito territoriale della Regione."; r) alla fine del comma 38 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente periodo: "La disciplina in materia di nomine, prevista per le IPAB, si applica anche alle persone giuridiche di diritto privato."; s) alla fine del comma 46 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente periodo: "Al soggetto responsabile per la tenuta dei registri relativi alle organizzazioni di cui alle leggi regionali n. 22/1993 e n. 28/1996 competono anche le funzioni amministrative non diversamente attribuite dalla presente legge purche' afferenti le organizzazioni incluse nei registri di propria pertinenza."; t) la lettera d) del comma 58 dell'art. 4 e' soppressa; u) dopo il comma 58 dell'art. 4 sono inseriti i seguenti commi 58-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies e 58-sexies: "58-bis. Sono delegati alle aziende sanitarie locali i provvedimenti autorizzativi riguardanti: a) l'impiego delle sostanze di cui all'art. 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi); b) la produzione, preparazione e confezionamento, detenzione e commercio di additivi alimentari, ivi compresi i coloranti; c) la produzione, preparazione e confezionamento, detenzione e commercio di aromi per uso alimentare." "58-ter. Alle A.S.L. sono delegate le seguenti funzioni amministrative: a) la raccolta, in appositi elenchi, da trasmettere alla Regione, delle comunicazioni dei dati relativi alla produzione, al confezionamento in proprio e per conto terzi, all'importazione e allo stoccaggio di prodotti cosmetici; b) le ispezioni igienico-sanitarie sull'applicazione delle disposizioni in materia di produzione, confezionamento, importazione, commercializzazione e stoccaggio dei cosmetici, cosi' come previsto dalla normativa vigente. Gli esiti non favorevoli delle ispezioni sono comunicati alla Regione. c) la sorveglianza sugli effetti indesiderati correlati all'uso dei cosmetici e la trasmissione dei relativi dati alla Regione. La giunta determina i criteri per lo svolgimento uniforme sul territorio regionale dei servizi di sorveglianza, ispezione e raccolta dei dati sui cosmetici, nonche' le modalita' operative per assicurare che l'attivita' ispettiva interessi, in un periodo di tempo determinato, tutte le officine di produzione e di confezionamento di prodotti cosmetici nonche' i depositi degli importatori e dei distributori situati nel territorio di competenza.". "58-quater. E' delegata alle A.S.L. la facolta' di proporre al prefetto ai sensi dell'art. 21 della legge n. 833/1978 e dell'art. 57 della legge regionale n. 64/1981 l'elenco di nominativi per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli operatori addetti alle mansioni e alle funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Spetta alle A.S.L. il rilascio delle tessere di riconoscimento per gli operatori investiti dei compiti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale nonche' per operatori nominati dal prefetto ai sensi dell'art. 21 della legge n. 833/1978 e dell'art. 57 della legge regionale n. 64/1981.". "58-quinquies. Sono delegate alle A.S.L. le funzioni amministrative in materia di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) quando la proibizione riguarda luoghi, locali o mezzi di trasporto di competenza regionale, regolamentate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689 concernente modifiche al sistema penale) e successive modifiche.". "58-sexies. E delegata alle aziende sanitarie locali la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che eseguono bonifiche a manufatti e/o strutture contenenti amianto e svolgono attivita' di smaltimento dello stesso materiale, nonche' il censimento dei siti contenenti amianto di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto). Le imprese che eseguono bonifiche a manufatti e/o strutture contenenti amianto e' svolgono attivita' di smaltimento dello stesso materiale sono tenute a trasmettere all'azienda sanitaria locale territorialmente competente in base all'ubicazione dei lavori, tutti i dati richiesti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle Direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'Art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212) e dalla legge n. 257/1992 riguardanti in particolare le attivita' svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata della loro attivita', con cadenza annuale, entro il mese di marzo di ogni anno."; v) il comma 59 dell'art. 4 e' sostituito del seguente: "59. Le funzioni di vigilanza delle A.S.L. sul funzionamento delle IPAB, sulle organizzazioni di volontariato e sulle persone giuridiche private, previste dall'art. 2. comma 7, della legge regionale n. 31/1997, sono estese ai soggetti operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, ivi comprese le organizzazioni di cui alle leggi regionali 22/1993 e 28/1996 fatte salve le competenze del comune di Milano di cui ai commi 50, lettera b), e 54."; z) la lettera c) del comma 121 dell'art. 4 e' sostituita dalla seguente: "e) all'erogazione dei contributi alle scuole non statali, ivi comprese quelle comunali, nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato e nel rispetto della legislazione nazionale, anche attraverso gli enti locali competenti, nonche' all'attribuzione, nei limiti delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti le scuole statali e non statali, legalmente riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute. I buoni scuola dovranno essere rapportati al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entita' delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo. Le modalita' per l'attuazione degli interventi sono definite dalla giunta regionale sulla base degli indirizzi del consiglio regionale."; aa) dopo il comma 150 dell'art. 4 sono introdotti i seguenti commi 150-bis, 150-ter e 150-quater: "150-bis. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di piu' province, trasferito alla Regione dall'art. 162, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' delegato alle province. 150-ter. Al fine dell'esercizio della funzione delegata, la provincia nel cui territorio ha inizio la gara convoca apposita conferenza di servizi per acquisire assensi, nulla-osta, intese da parte delle ulteriori province coinvolte. 150-quater. Del provvedimento e' tempestivamente informata l'autorita' di pubblica sicurezza.". 2. Alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 2 (Istituzione di un ufficio a Bruxelles presso la sede dell'Unione europea) sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo della legge e' sostituito dal seguente: "Istituzione della delegazione della Regione Lombardia presso la sede dell'Unione europea a Bruxelles"; b) l'art. 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. (Finalita). - 1. Al fine di favorire la piu' efficiente trattazione delle questioni che attengono all'applicazione di disposizioni comunitarie nel proprio territorio inerenti agli ambiti di competenza regionale, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione degli interventi che si attuano con il concorso di risorse di fonte comunitaria, la giunta regionale istituisce una propria delegazione distaccata presso la sede dell'Unione europea in Bruxelles. 2. La delegazione di cui al comma 1 opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo ed operativo tra le strutture regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni comunitarie. 3. Nell'espletamento della propria attivita' la delegazione di cui al comma 1 assicura altresi' il piu' efficiente collegamento della Regione con la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea. 4. La delegazione collabora inoltre alle attivita' di rappresentanza e alle attivita' di promozione all'estero e di rilievo internazionale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di attivita' all'estero delle regioni e delle province autonome)."; c) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. (Organizzazione e personale). - 1. La giunta regionale provvede all'organizzazione della delegazione, definendone le attribuzioni."; d) l'art. 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. (Trattamento economico) - 1. Al personale regionale di ruolo assegnato ed in servizio presso la delegazione di Bruxelles e' corrisposto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale in materia, aumentato dell'indennita' di servizio prevista dall'art. 23 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 (Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizo all'estero, a norma dell'art. 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). 2. Per il personale non di ruolo e con funzioni di consulenza, il trattamento economico viene definito dai rispettivi contratti individuali."; e) l'art. 4 e' abrogato; f) il comma 1 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente: "1. Agli oneri per le attivita' di rappresentanza e per i programmi di promozione all'estero nonche' per le iniziative ed altre attivita' di mero rilievo internazionale di cui all'art. 1, si provvede mediante utilizzo delle somme annualmente stanziate al capitolo 1.2.3.1. 1345 dello stato di previsione delle spese la cui denominazione e' cosi' modificata "Spese per le attivita' di rappresentanza e per programmi di promozione all'estero, per le iniziative ed altre attivita' di mero rilievo internazionale.". 3. Alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8 (Interventi regionali per la sicurezza nei comuni) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 1 dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente: "a) dalle province, dalle comunita' montane e dai singoli comuni con una popolazione di almeno 10.000 abitanti che abbiano adottato il regolamento del corpo o del servizio di polizia provinciale, municipale o della comunita' montana"; b) la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente: "c) in tutti gli altri casi con una procedura di accordo tra comuni che complessivamente abbiano un numero di almeno 10.000 abitanti o con un minimo di 7 addetti di polizia municipali coinvolti nel progetto. A tali progetti possono partecipare anche province e comunita' montane". c) il comma 3 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: "3. I progetti devono essere presentati entro il 31 maggio di ogni anno alla giunta regionale"; d) il comma 2 dell'art. 7 e' abrogato. e) dopo l'art. 7 e' inserito il seguente art. 7-bis: "Art. 7-bis (Progetti sperimentali). - 1. Per l'anno 2001 in via sperimentale, allo scopo di promuovere lo sviluppo della sicurezza, i comuni capoluogo di provincia, di concerto con le Aziende lombarde per l'edilizia residenziale e le forze di polizia, possono proporre progetti di videosorveglianza, che prevedano concrete modalita' di coordinamento gestionale e operativo tra i predetti soggetti. Ai predetti progetti non si applicano le disposizioni degli art. 3, 4 e 6. La giunta regionale determina i criteri e le modalita' per la presentazione dei progetti nonche' le priorita' per l'assegnazione dei finanziamenti agli stessi a valere sulle risorse stanziate sull'esercizio finanziario 2002.". 4. Alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) e' apportata la seguente modifica: a) dopo l'art. 15 e' inserito il seguente art. 15-bis: "Art. 15-bis (Modalita' di gestione indiretta del patrimonio immobiliare). - 1. La giunta regionale e' autorizzata a promuovere la costituzione di una societa' per azioni o l'istituzione di un fondo chiuso immobiliare per apporto pubblico, di cui all'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi e successive modifiche ed integrazioni, avente lo scopo della valorizzazione, della gestione, dell'alienazione e della manutenzione del patrimonio immobiliare regionale e di altri enti pubblici. L'ammontare della percentuale del capitale della societa' per azioni o l'ammontare delle quote del fondo chiuso immobiliare per apporto pubblico da detenere da parte della Regione e' determinato dalla giunta regionale la quale si avvarra', nell'ipotesi di fondo chiuso immobiliare, di soggetto autorizzato, in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) all'istituzione e gestione del fondo medesimo. I beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile sono conferiti alla societa' per azioni o al fondo. Il patrimonio indisponibile e' consegnato per la manutenzione, secondo apposite convenzioni.". 5. Alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione della Regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 1 dell'art. 1 e' sostituita dalla seguente: "b) l'adesione o la partecipazione della Regione Lombardia a organismi anche a carattere associativo, nonche' a fondazioni e altre istituzioni;"; b) la lettera c) del comma 1 dell'art. 1 e' sostituita dalla seguente: "c) la costituzione da parte della Regione Lombardia di fondazioni o altre istituzioni che prevedono la partecipazione di altri soggetti". 6. La legge regionale 13 dicembre 1983, n. 95 (Autorizzazione di competenza regionale in materia di estratti alimentari, prodotti alimentari affini, additivi chimici per uso alimentare, acque gassate e bevande analcoliche gassate e non gassate) e' abrogata. 7. Alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 (Disciplina del sistema informativo regionale) e' apportata la seguente modifica: a) il punto 5 del quarto comma dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: "5) che l'utile della gestione debba essere anche destinato al reimpiego in programmi di ammodernamento e potenziamento approvati dagli organi societari.". 8. La Regione istituisce il fondo per lo sviluppo della finanza di progetto, nel seguito denominato "Fondo", al fine di sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici con l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati. Il fondo opera a favore delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni, operanti sul territorio regionale. Il fondo interviene con la concessione di contributi per l'abbuono degli interessi e le spese di istruttoria dei finanziamenti concessi da istituti di credito convenzionati. La giunta regionale, con apposita delibera da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, definisce i termini, le modalita' di accesso al fondo, la intensita' dell'aiuto, i criteri di valutazione delle domande e tutti gli ulteriori elementi necessari per l'attivita' del fondo nonche' l'affidamento della gestione del fondo alla societa' finanziaria regionale. 9. Sono finanziabili con gli stanziamenti previsti dal fondo le spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva, come definite all'art. 16, commi 3 e 4, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, nonche' le spese per valutazioni di impatto ambientale, gli studi di inquadramento territoriali ed ogni altra analisi funzionale alla verifica della fattibilita' tecnica delle opere, le spese per studi di fattibilita' ed ogni altra spesa di assistenza per ricerche di mercato, i piani economico-finanziari e le spese per l'asseverazione bancaria dei piani economico-finanziari, nonche' le spese di assistenza legale, sostenute per la predisposizione dei bandi di gara, gli schemi di contratto, le convenzioni, i capitolati di oneri e le spese per la predisposizione di ogni elemento utile per la creazione di societa' miste e di ogni altro tipo di veicolo societario. Le spese predette costituiscono elementi di costo dell'opera. 10. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi anche nel rispetto del riparto di funzioni tra organi politici e dirigenza, di ridurre i tempi di conclusione degli stessi e e' conseguire risparmi di spesa, il consiglio regionale provvede con legge di iniziativa della giunta regionale, a sopprimere comitati, le commissioni, i consigli, le consulte ed ogni altro organismo collegiale con funzioni tecnico-amministrative ritenuti non indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione e previsti da norme di legge. Eventuale soppressioni negli anni successivi possono essere effettuati con provvedimento della giunta regionale di intesa con la commissione consiliare competente.