(Pubblicata  al  suppl.  ord.  del Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 14 del 6 aprile 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

La seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Disposizioni  in  materia  di  assetto istituzionale e modifiche alla
                      legge regionale n. 1/2000

    1.  Alla  legge  regionale  5 gennaio  2000,  n.  1 (Riordino del
sistema  delle autonomie in Lombardia, attuazione del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo
Stato  alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo primo
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59")  sono  apportate le seguenti
modifiche:
      a) dopo  il  comma  48  dell'art.  1  e'  inserito  il seguente
comma 48-bis:
      "48-bis.  La Regione promuove la gestione associata dei sistemi
informativi  degli  enti  locali per la realizzazione delle finalita'
indicate   al   comma   48  e  per  favorire  la  gestione  associata
sovracomunale  delle  funzioni,  dei  servizi e delle strutture degli
enti  locali.  A  tal  fine costituisce il fondo per la realizzazione
delle  attivita'  degli  enti  locali  che  prevedono  l'acquisizione
dell'hardware, del software e dei servizi necessari alla costituzione
di sistemi informativi sovracomunali.";
      b) dopo  il comma 52 dell'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi
52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies:
      "52-bis,  In attuazione degli articoli 33, commi 2, 3 e 4, e 35
del  decreto  legislativo  18 agosto  2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali) la giunta regionale, tenuto
conto  degli  indirizzi e criteri deliberati dal consiglio regionale,
definisce  i  livelli ottimali di esercizio delle funzioni dei comuni
di  minore  dimensione  demografica  e il programma di individuazione
degli  ambiti territoriali per la gestione associata sovracomunale di
funzioni,  servizi  e  strutture,  concordandoli  con gli enti locali
nella  conferenza  regionale  delle  autonomie, nonche' la disciplina
delle  forme  di incentivazione progressiva della gestione associata.
Nella  disciplina  delle forme di incentivazione la giunta regionale,
tenuto  conto  di  quanto  previsto  dalla presente legge, approva un
apposito provvedimento che:
      a) favorisce  l'integrazione  tra  i comuni da realizzare anche
tramite la costituzione di uffici comuni;
      b) prevede una maggiorazione dei contributi in caso di gestione
associata  esercitata  dalle  unioni  di  comuni  e  dalle  comunita'
montane, tenendo conto delle unioni di comuni gia' costituite;
      c) garantisce   un'ulteriore maggiorazione  del  contributo  da
corrispondere  alle  unioni che autonomamente deliberino di procedere
alla fusione.
    La  corresponsione  dei  benefici  e'  graduata  in  relazione al
livello  di  unificazione  effettivamente  realizzato,  da rilevarsi,
quest'ultimo, mediante specifici criteri riferibili alla tipologia ed
alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati.".
      "52-ter.    Ogni    anno   il   documento   di   programmazione
economico-finanziaria  regionale  (DPEFR)  stabilisce  quali leggi di
spesa  concorrono  a finanziare funzioni e servizi dei comuni e quale
percentuale   degli   stanziamenti   previsti   verra'  destinata  ad
incentivare  i  progetti  di gestione associata di funzioni e servizi
presentati dagli enti locali,";
      "52-quater.  E'  costituito  il  fondo  di  incentivazione  dei
progetti  degli  enti locali per la gestione associata delle funzioni
indicate nel d.P.R. n. 194/1996, al fine di garantire l'efficiente ed
efficace gestione dei servizi erogati."
      "52-quinquies.   La   deliberazione   del  consiglio  regionale
22 aprile  1998,  n.  871  (Contributi  regionali  per le unioni e le
fusioni  di comuni costituite ai sensi, rispettivamente, dell'Art. 26
e  dell'Art.  1  della  legge 8 giugno 1990, n. 142, approvazione dei
criteri  di  determinazione  dell'entita'  dei  contributi annuali da
erogare  a ciascuna unione ed a ciascuna fusione resta in vigore fino
all'approvazione  del  provvedimento  sulle  forme  di incentivazione
della gestione associata previsto al comma 52-bis.";
      c) il comma 86 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
        "86.  Nell'ambito  delle  proprie  funzioni,  la Regione puo'
affidare  specifici incarichi all'IReR, ad istituti universitari e ad
altri  enti  specializzati,  nonche'  ad  esperti  esterni, secondo i
criteri  e  i  limiti  previsti  dall'Art. 7 della legge regionale 23
luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della
dirigenza  della giunta regionale), per l'effettuazione di ricerche e
per lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di
politica energetica e di sviluppo delle reti tecnologiche.";
      d) la  lettera  j)  del comma 2 dell'art. 3 e' sostituita dalla
seguente:
      "j) supporto agli enti locali in materia paesistico-ambientale,
urbanistica   e  territoriale  anche  attraverso  la  concessione  di
contributi alle province per la redazione e l'aggiornamento dei piani
territoriali di coordinamento provinciali (PTCP). I contributi per la
redazione  e  l'aggiornamento  dei  piani  sono erogati per il 50% in
parti  uguali  fra  le  province  e  per il 50% sono ripartiti fra le
province  in proporzione, sulla base dell'estensione del territorio e
della popolazione residente";
      e) dopo  il  comma  2 dell'art. 3 e' inserito il seguente comma
2-bis:
      "2-bis.  Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di
cui  al  comma  2, la Regione realizza e/o promuove l'elaborazione di
studi  di  fattibilita'  ed indagini, anche in collaborazione con gli
enti  locali,  mediante la stipula di apposite convenzioni contenenti
criteri e modalita' inerenti all erogazione della spesa.";
      f) il comma 59 dell'Art. 3 e' sostituito dal seguente:
    "59.  In  attesa  di  specifica  normativa regionale di riassetto
delle attribuzioni delle funzioni amministrative e di esercizio delle
stesse  in  materia  di inquinamento e tutela delle acque, in armonia
con  i  principi  ed in attuazione delle previsioni di cui al decreto
legislativo  11 maggio  1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle
acque  dall'inquinamento  e recepimento della Direttiva n. 91/271/CEE
concernente   il  trattamento  delle  acque  reflue  urbane  e  della
Direttiva   n.   91/676/CEE  relativa  alla  protezione  delle  acque
dall'inquinamento   provocato   dai   nitrati  provenienti  da  fonti
agricole)  sono  delegate  alle province e ai comuni per le attivita'
rispettivamente autorizzate:
      a) le funzioni di vigilanza e controllo;
      b) le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi di
cui  all'art.  54  del  decreto  legislativo  n. 152/1999, nonche' di
irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie";
      g) la  lettera g) del comma 71 dell'art. 3, e' sostituita dalla
seguente:
      "g) le funzioni amministrative relative:
        1)  all'approvazione dei progetti di impianti per la gestione
dei  rifiuti,  anche  pericolosi,  nonche' l'autorizzazione alla loro
realizzazione  ed  all'esercizio  delle  operazioni  di  smaltimento,
previste  dagli  articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997,
per gli impianti che:
        1.1)  effettuano  operazioni  di  deposito sul o nel suolo ed
incenerimento  a  terra  (D1,  D5  e  D10  -  allegato  B del decreto
legislativo n. 22/1997);
        1.2) rientrano nelle categorie di cui all'art. 1, lettera i),
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988,
n.  377  (Regolamento  delle pronunce di compatibilita' ambientale di
cui   all'Art.   6  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  recante
"Istituzione  del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale");
      2)  al  rilascio  dell'autorizzazione  per  la  realizzazione e
l'esercizio  di  impianti  di  ricerca  e  di  sperimentazione di cui
all'art, 29 del decreto legislativo n. 22/1997;
      3)  al  rilascio  dell'autorizzazione  per  la  realizzazione e
l'esercizio  di  impianti  per  il  recupero  e/o  lo smaltimento dei
rifiuti  urbani  o  assimilabili nei casi previsti dall'art. 32 della
legge regionale 1 luglio 1993 n. 21 (Smaltimento dei rifiuti urbani e
di  quelli dichiarati assimilabili a norma del decreto del Presidente
della   Repubblica  n.  915/1982.  Funzioni  della  regione  e  delle
province),  cosi'  come  modificato dall'art. 1 della legge regionale
18 febbraio  1995 n. 9 (Modifica dell'Art. 32 della legge regionale 1
luglio  1993,  n.  21  Smaltimento  di  rifiuti  urbani  e  di quelli
dichiarati  assimilabili  a  norma  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 915/1982. Funzioni della regione e delle province ).";
      h) dopo la lettera o) del comma 71 dell'art. 3 sono aggiunte le
seguenti lettere p) e q):
      "p)   l'adozione   di  direttive  procedurali  e  tecniche  per
l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali;
      q) l'individuazione  dei  criteri  in  base  ai  quali gli enti
competenti al rilascio dell'autorizzazione determinano l'importo e le
modalita'  di  versamento  degli  oneri  a carico dei richiedenti per
l'istruttoria  tecnica, per il controllo durante l'attivita' e per il
collaudo finale.";
      i) il comma 73 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
      "73. Sono delegate alle province:
        a) l'approvazione   dei   progetti  e  l'autorizzazione  alla
realizzazione  degli  impianti  nonche'  all'esercizio delle inerenti
operazioni   di   smaltimento  e/o  recupero  di  rifiuti  urbani  ed
assimilati inseriti nei piani d'ambito;
        b) l'approvaziorie  dei  progetti di impianti per la gestione
dei   rifiuti,   anche   pericolosi,  nonche'  l'autorizzazione  alla
realizzazione  e  all'esercizio  delle  operazioni di smaltimento e/o
recupero,  previste dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n.
22/1997,  per  gli  impianti  di  cui  all'art.  46  e per quelli che
effettuano  le  operazioni  di  cui  agli allegati B e C dello stesso
decreto, con esclusione di quanto previsto dalla lettera g) del comma
71 della presente legge.";
      1)  dopo  il comma 74 dell'art. 3 e' inserito il seguente comma
74-bis:
    "74-bis.  Resta  di  competenza della Regione l'istruttoria delle
domande  alla  stessa  pervenute, ai sensi del decreto legislativo n.
22/1997,  fino  alla data di approvazione delle direttive tecniche di
cui alla lettera p) del comma 71.";
      m) dopo il comma 172 dell'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi
172-bis, 172-ter, 172-quater:
      "172-bis.  Con  le  modalita'  di  cui  all'Art. 11 della legge
regionale  n.  16/1996  e'  istituito,  nell'ambito  della  direzione
generale competente, l'osservatorio regionale sui servizi di pubblica
utilita'.  Sono  servizi  di  pubblica  utilita' tutti i servizi resi
direttamente  da  soggetti  pubblici  o  privati  sulla  base  di  un
affidamento  da  parte  di un soggetto pubblico. L'osservatorio ha le
seguenti finalita':
      a) verificare   il  costante  miglioramento  dei  servizi  resi
all'utente finale;
      b) supportare  e  incentivare le aggregazioni degli enti locali
nell'attivita' di affidamento dei servizi;
      c) assicurare  il  costante  monitoraggio  dell'evoluzione  del
quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia;
      d) garantire  la  verifica  costante  delle  iniziative  e  dei
progetti  proposti,  promossi  e  realizzati  da  enti  e istituzioni
privati  e  pubblici  nei  quali  sia  prevista  la partecipazione di
capitali pubblici;
      c) effettuare azioni di informazione permanente."
    "172-ter.  I  gestori  pubblici o privati dei servizi di pubblica
utilita'   trasmettono,   con  cadenza  semestrale,  all'osservatorio
regionale, dati ed informazioni relativi all'attivita' svolta."
      "172-quater.  L'Osservatorio persegue le sue finalita' mediante
le seguenti attivita':
      a) costituzione  e  gestione  di una banca dati strutturata per
ogni  servizio  pubblico  erogato  sul territorio della Lombardia, da
immettere in un sito telematico;
      b) acquisizione  delle  informazioni e dei dati amministrativi,
tecnologici e contabili relativi ai servizi di pubblica utilita';
      c) monitoraggio    dell'evoluzione    del    quadro   normativo
comunitario, nazionale e regionale in materia;
      d) monitoraggio della qualita' dei servizi offerti all'utenza;
      e) divulgazione  dei  capitolati  tipo  per  le gare di appalto
relative alla gestione dei servizi;
      f) divulgazione  delle  esperienze  di eccellenza ed esperienze
pilota nazionali ed internazionali;
      g) comparazione  delle  carte  dei  servizi  mediante indici di
qualita' curandone la pubblicazione;
      h) ricognizione   delle   reti   esistenti,   rilevandone  dati
economici, tecnici e amministrativi;
      i) rilevazione,  sulla base di studi e ricerche, delle tendenze
del mercato dei servizi.";
      n) il comma 23 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
    "23.  I  provvedimenti  di  cui  al  comma  21  sono adottati dal
direttore generale competente per materia, fatta eccezione per quelli
riguardanti  la  nomina  degli  amministratori,  la  sospensione e lo
scioglimento  degli organi di amministrazione, la nomina e il rinnovo
del  commissario straordinario, l'estinzione delle IPAB, adottati con
deliberazione della giunta regionale.";
      o) il comma 28 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
        "28. I collegi commissariali per l'amministrazione delle IPAB
concentrate ed amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza
(ECA)  sono  composti,  qualunque  sia  la  popolazione del comune di
riferimento,  da  cinque componenti, inclusi gli eventuali componenti
di  diritto,  di  nomina  comunale,  che  provvedono  ad eleggere nel
proprio  seno  il  presidente. La durata dei collegi commissariali e'
fissata  in  cinque  anni. Tali disposizioni si applicano a far tempo
dalla  prima scadenza dei collegi commissariali in carica o in regime
di proroga al momento dell'entrata in vigore della presente legge.";
      p) il comma 31 dell'Art. 4 e' sostituito dal seguente:
        "31.  Le  dimissioni  o  la  decadenza  della maggioranza dei
componenti  dell'organo  di  amministrazione  comportano la decadenza
dell'intero  collegio.  In  tal caso il presidente uscente o, qualora
impedito, il consigliere piu' anziano d'eta', assume transitoriamente
le   funzioni  commissariali  per  la  gestione  ordinaria  attivando
immediatamente le procedure di ricostituzione dell'organo. I soggetti
competenti  provvedono  ad  effettuare  le designazioni di pertinenza
entro novanta giorni dall'avvio della predetta gestione commissariale
transitoria. In mancanza si applicano le disposizioni di cui ai commi
29 e 30.";
      q) alla  fine  del comma 33 dell'Art. 4 e' aggiunto il seguente
periodo:
      "Sono   altresi'   adottati   con  deliberazione  della  giunta
regionale   i   provvedimenti  attribuiti  all'autorita'  di  Governo
dall'art.  25,  ad esclusione delle funzioni di vigilanza di cui alla
legge  regionale  n. 31/1997, e dagli articoli 26, 27 e 28 del codice
civile  riguardo  agli  enti  morali muniti di personalita' giuridica
riconosciuta   che   esauriscono  le  proprie  finalita'  nell'ambito
territoriale della Regione.";
      r) alla  fine  del comma 38 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente
periodo:
      "La  disciplina  in materia di nomine, prevista per le IPAB, si
applica anche alle persone giuridiche di diritto privato.";
      s) alla  fine  del comma 46 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente
periodo:
        "Al soggetto responsabile per la tenuta dei registri relativi
alle  organizzazioni  di  cui  alle  leggi  regionali n. 22/1993 e n.
28/1996  competono  anche le funzioni amministrative non diversamente
attribuite  dalla  presente legge purche' afferenti le organizzazioni
incluse nei registri di propria pertinenza.";
      t) la lettera d) del comma 58 dell'art. 4 e' soppressa;
      u) dopo  il comma 58 dell'art. 4 sono inseriti i seguenti commi
58-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies e 58-sexies:
      "58-bis.   Sono   delegati  alle  aziende  sanitarie  locali  i
provvedimenti autorizzativi riguardanti:
      a) l'impiego  delle  sostanze  di cui all'art. 15, comma 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19 maggio  1958,  n. 719
(Regolamento  per  la  disciplina  igienica  della  produzione  e del
commercio   delle   acque  gassate  e  non  gassate  confezionate  in
recipienti chiusi);
      b) la  produzione, preparazione e confezionamento, detenzione e
commercio di additivi alimentari, ivi compresi i coloranti;
      c) la  produzione, preparazione e confezionamento, detenzione e
commercio di aromi per uso alimentare."
      "58-ter.   Alle  A.S.L.  sono  delegate  le  seguenti  funzioni
amministrative:
      a) la  raccolta,  in  appositi  elenchi,  da  trasmettere  alla
Regione,  delle  comunicazioni  dei dati relativi alla produzione, al
confezionamento in proprio e per conto terzi, all'importazione e allo
stoccaggio di prodotti cosmetici;
      b) le   ispezioni  igienico-sanitarie  sull'applicazione  delle
disposizioni in materia di produzione, confezionamento, importazione,
commercializzazione  e  stoccaggio dei cosmetici, cosi' come previsto
dalla  normativa  vigente.  Gli  esiti non favorevoli delle ispezioni
sono comunicati alla Regione.
      c) la sorveglianza sugli effetti indesiderati correlati all'uso
dei cosmetici e la trasmissione dei relativi dati alla Regione.
    La  giunta  determina  i  criteri per lo svolgimento uniforme sul
territorio   regionale  dei  servizi  di  sorveglianza,  ispezione  e
raccolta  dei  dati sui cosmetici, nonche' le modalita' operative per
assicurare  che  l'attivita'  ispettiva  interessi,  in un periodo di
tempo   determinato,   tutte   le   officine   di   produzione  e  di
confezionamento  di  prodotti  cosmetici  nonche'  i  depositi  degli
importatori   e   dei   distributori   situati   nel   territorio  di
competenza.".
    "58-quater.  E'  delegata  alle A.S.L. la facolta' di proporre al
prefetto ai sensi dell'art. 21 della legge n. 833/1978 e dell'art. 57
della   legge   regionale  n.  64/1981  l'elenco  di  nominativi  per
l'attribuzione  della  qualifica  di ufficiale di polizia giudiziaria
agli  operatori  addetti  alle mansioni e alle funzioni in materia di
igiene  e  sicurezza sul lavoro. Spetta alle A.S.L. il rilascio delle
tessere  di riconoscimento per gli operatori investiti dei compiti di
polizia  giudiziaria  ai  sensi  dell'art. 57 del codice di procedura
penale nonche' per operatori nominati dal prefetto ai sensi dell'art.
21  della  legge  n. 833/1978 e dell'art. 57 della legge regionale n.
64/1981.".
    "58-quinquies.    Sono   delegate   alle   A.S.L.   le   funzioni
amministrative   in  materia  di  accertamento  e  irrogazione  delle
sanzioni  amministrative  di  cui  all'art. 7 della legge 11 novembre
1975,  n.  584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di
trasporto  pubblico)  quando la proibizione riguarda luoghi, locali o
mezzi di trasporto di competenza regionale, regolamentate dalla legge
24 novembre  1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge
regionale  5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24
novembre  1981  n.  689  concernente  modifiche  al sistema penale) e
successive modifiche.".
    "58-sexies.  E delegata alle aziende sanitarie locali la raccolta
dei  dati  riguardanti  le imprese ed i relativi addetti che eseguono
bonifiche  a  manufatti  e/o  strutture contenenti amianto e svolgono
attivita'   di   smaltimento   dello  stesso  materiale,  nonche'  il
censimento  dei  siti  contenenti  amianto di cui alla legge 27 marzo
1992,   n.   257   (Norme   relative   alla  cessazione  dell'impiego
dell'amianto).  Le  imprese  che  eseguono  bonifiche a manufatti e/o
strutture  contenenti  amianto  e'  svolgono attivita' di smaltimento
dello   stesso   materiale  sono  tenute  a  trasmettere  all'azienda
sanitaria  locale  territorialmente competente in base all'ubicazione
dei   lavori,   tutti   i  dati  richiesti  dal  decreto  legislativo
15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle Direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE,  n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia
di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad  agenti  chimici,  fisici  e  biologici durante il lavoro, a norma
dell'Art.  7  della  legge  30 luglio  1990, n. 212) e dalla legge n.
257/1992   riguardanti   in   particolare   le  attivita'  svolte,  i
procedimenti  applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti,
il  carattere  e la durata della loro attivita', con cadenza annuale,
entro il mese di marzo di ogni anno.";
      v) il comma 59 dell'art. 4 e' sostituito del seguente:
      "59.  Le  funzioni  di vigilanza delle A.S.L. sul funzionamento
delle  IPAB,  sulle  organizzazioni  di  volontariato e sulle persone
giuridiche  private,  previste  dall'art.  2.  comma  7,  della legge
regionale  n.  31/1997,  sono estese ai soggetti operanti nel settore
dei  servizi  socio-assistenziali  e  socio-sanitari, ivi comprese le
organizzazioni  di  cui  alle leggi regionali 22/1993 e 28/1996 fatte
salve  le competenze del comune di Milano di cui ai commi 50, lettera
b), e 54.";
      z) la  lettera c) del comma 121 dell'art. 4 e' sostituita dalla
seguente:
      "e)  all'erogazione dei contributi alle scuole non statali, ivi
comprese  quelle  comunali, nell'ambito delle risorse assegnate dallo
Stato  e  nel rispetto della legislazione nazionale, anche attraverso
gli  enti  locali  competenti,  nonche'  all'attribuzione, nei limiti
delle  risorse  regionali  disponibili, di buoni scuola alle famiglie
degli   allievi   frequentanti  le  scuole  statali  e  non  statali,
legalmente  riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o
in  parte, le spese effettivamente sostenute. I buoni scuola dovranno
essere  rapportati  al reddito, alle disagiate condizioni economiche,
al  numero  dei  componenti  del nucleo familiare e all'entita' delle
spese  scolastiche  gravanti complessivamente sul nucleo medesimo. Le
modalita'  per  l'attuazione  degli  interventi  sono  definite dalla
giunta   regionale   sulla   base   degli   indirizzi  del  consiglio
regionale.";
      aa)  dopo  il  comma 150 dell'art. 4 sono introdotti i seguenti
commi 150-bis, 150-ter e 150-quater:
      "150-bis. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 9 del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, per l'espletamento di
gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di
interesse  di  piu'  province, trasferito alla Regione dall'art. 162,
comma  1,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' delegato
alle province.
    150-ter.  Al  fine  dell'esercizio  della  funzione  delegata, la
provincia  nel  cui  territorio  ha  inizio  la gara convoca apposita
conferenza  di  servizi  per acquisire assensi, nulla-osta, intese da
parte delle ulteriori province coinvolte.
    150-quater.   Del   provvedimento  e'  tempestivamente  informata
l'autorita' di pubblica sicurezza.".
    2. Alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 2 (Istituzione di un
ufficio   a  Bruxelles  presso  la  sede  dell'Unione  europea)  sono
apportate le seguenti modifiche:
        a) il titolo della legge e' sostituito dal seguente:
    "Istituzione  della delegazione della Regione Lombardia presso la
sede dell'Unione europea a Bruxelles";
        b) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  1. (Finalita). - 1. Al fine di favorire la piu' efficiente
trattazione   delle   questioni  che  attengono  all'applicazione  di
disposizioni  comunitarie nel proprio territorio inerenti agli ambiti
di   competenza   regionale,   con   particolare   riferimento   alla
programmazione e realizzazione degli interventi che si attuano con il
concorso  di  risorse  di  fonte  comunitaria,  la  giunta  regionale
istituisce   una   propria  delegazione  distaccata  presso  la  sede
dell'Unione europea in Bruxelles.
    2.  La  delegazione  di  cui  al comma 1 opera quale strumento di
collegamento  tecnico,  amministrativo  ed operativo tra le strutture
regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni comunitarie.
    3.  Nell'espletamento  della  propria attivita' la delegazione di
cui  al  comma  1  assicura  altresi' il piu' efficiente collegamento
della  Regione  con  la  rappresentanza permanente dell'Italia presso
l'Unione europea.
    4.   La   delegazione   collabora   inoltre   alle  attivita'  di
rappresentanza e alle attivita' di promozione all'estero e di rilievo
internazionale  di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della  Repubblica  31 marzo 1994 (Atto d'indirizzo e coordinamento in
materia  di  attivita'  all'estero  delle  regioni  e  delle province
autonome).";
    c) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  2.  (Organizzazione e personale). - 1. La giunta regionale
provvede   all'organizzazione   della   delegazione,  definendone  le
attribuzioni.";
    d) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  3.  (Trattamento economico) - 1. Al personale regionale di
ruolo  assegnato ed in servizio presso la delegazione di Bruxelles e'
corrisposto   il   trattamento   economico   previsto  dal  contratto
collettivo   nazionale   in  materia,  aumentato  dell'indennita'  di
servizio  prevista  dall'art.  23 del decreto legislativo 27 febbraio
1998,  n.  62  (Disciplina del trattamento economico per i dipendenti
delle  pubbliche  amministrazioni  in  servizo  all'estero,  a  norma
dell'art.  1,  commi  da  138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n.
662).
    2. Per il personale non di ruolo e con funzioni di consulenza, il
trattamento   economico   viene  definito  dai  rispettivi  contratti
individuali.";
      e) l'art. 4 e' abrogato;
      f) il comma 1 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Agli  oneri  per  le  attivita'  di rappresentanza e per i
programmi di promozione all'estero nonche' per le iniziative ed altre
attivita'  di  mero  rilievo  internazionale  di  cui  all'art. 1, si
provvede  mediante  utilizzo  delle  somme  annualmente  stanziate al
capitolo  1.2.3.1.  1345 dello stato di previsione delle spese la cui
denominazione   e'  cosi'  modificata  "Spese  per  le  attivita'  di
rappresentanza  e  per  programmi  di  promozione  all'estero, per le
iniziative ed altre attivita' di mero rilievo internazionale.".
    3.  Alla  legge  regionale  21  febbraio  2000,  n. 8 (Interventi
regionali  per  la  sicurezza  nei comuni) sono apportate le seguenti
modifiche:
      a) la  lettera  a)  del comma 1 dell'art. 3 e' sostituita dalla
seguente:
      "a)  dalle  province,  dalle  comunita'  montane  e dai singoli
comuni  con  una  popolazione  di  almeno 10.000 abitanti che abbiano
adottato   il  regolamento  del  corpo  o  del  servizio  di  polizia
provinciale, municipale o della comunita' montana";
      b) la  lettera  c)  del comma 1 dell'art. 3 e' sostituita dalla
seguente:
      "c)  in  tutti  gli altri casi con una procedura di accordo tra
comuni  che  complessivamente  abbiano  un  numero  di  almeno 10.000
abitanti o con un minimo di 7 addetti di polizia municipali coinvolti
nel  progetto.  A  tali progetti possono partecipare anche province e
comunita' montane".
      c) il comma 3 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
      "3.  I  progetti devono essere presentati entro il 31 maggio di
ogni anno alla giunta regionale";
      d) il comma 2 dell'art. 7 e' abrogato.
      e) dopo l'art. 7 e' inserito il seguente art. 7-bis:
      "Art.  7-bis  (Progetti  sperimentali). - 1. Per l'anno 2001 in
via   sperimentale,  allo  scopo  di  promuovere  lo  sviluppo  della
sicurezza,  i  comuni  capoluogo  di  provincia,  di  concerto con le
Aziende  lombarde  per l'edilizia residenziale e le forze di polizia,
possono   proporre   progetti  di  videosorveglianza,  che  prevedano
concrete  modalita'  di  coordinamento  gestionale  e operativo tra i
predetti   soggetti.   Ai  predetti  progetti  non  si  applicano  le
disposizioni  degli  art.  3,  4 e 6. La giunta regionale determina i
criteri  e  le modalita' per la presentazione dei progetti nonche' le
priorita'  per  l'assegnazione dei finanziamenti agli stessi a valere
sulle risorse stanziate sull'esercizio finanziario 2002.".
    4.  Alla  legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione
dei beni immobili regionali) e' apportata la seguente modifica:
      a) dopo l'art. 15 e' inserito il seguente art. 15-bis:
      "Art.  15-bis  (Modalita'  di gestione indiretta del patrimonio
immobiliare). - 1. La giunta regionale e' autorizzata a promuovere la
costituzione  di  una societa' per azioni o l'istituzione di un fondo
chiuso immobiliare per apporto pubblico, di cui all'art. 14-bis della
legge  25 gennaio  1994,  n.  86  (Istituzione e disciplina dei fondi
comuni  di  investimento immobiliare chiusi e successive modifiche ed
integrazioni,  avente  lo scopo della valorizzazione, della gestione,
dell'alienazione  e  della  manutenzione  del  patrimonio immobiliare
regionale e di altri enti pubblici. L'ammontare della percentuale del
capitale  della  societa'  per  azioni  o l'ammontare delle quote del
fondo  chiuso  immobiliare  per apporto pubblico da detenere da parte
della  Regione  e'  determinato  dalla  giunta  regionale la quale si
avvarra',  nell'ipotesi  di  fondo  chiuso  immobiliare,  di soggetto
autorizzato,  in  base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria.  ai  sensi  degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996,  n.  52)  all'istituzione e gestione del fondo medesimo. I beni
immobili  appartenenti  al patrimonio disponibile sono conferiti alla
societa'  per  azioni  o  al  fondo.  Il  patrimonio indisponibile e'
consegnato per la manutenzione, secondo apposite convenzioni.".
    5. Alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per
il   patrocinio   della  Regione  a  favore  di  enti,  associazioni,
iniziative di interesse regionale e per l'adesione della Regione alle
associazioni,  ai  comitati  e  alle  persone  giuridiche a carattere
associativo  che  attuano  iniziative  di  interesse  regionale) sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) la  lettera  b)  del comma 1 dell'art. 1 e' sostituita dalla
seguente:
      "b)  l'adesione  o  la partecipazione della Regione Lombardia a
organismi anche a carattere associativo, nonche' a fondazioni e altre
istituzioni;";
      b) la  lettera  c)  del comma 1 dell'art. 1 e' sostituita dalla
seguente:
      "c)  la  costituzione  da  parte  della  Regione  Lombardia  di
fondazioni  o  altre  istituzioni  che prevedono la partecipazione di
altri soggetti".
    6.  La legge regionale 13 dicembre 1983, n. 95 (Autorizzazione di
competenza  regionale  in  materia  di  estratti alimentari, prodotti
alimentari affini, additivi chimici per uso alimentare, acque gassate
e bevande analcoliche gassate e non gassate) e' abrogata.
    7.  Alla  legge  regionale  16  marzo 1981, n. 15 (Disciplina del
sistema informativo regionale) e' apportata la seguente modifica:
      a) il  punto  5 del quarto comma dell'art. 11 e' sostituito dal
seguente:
      "5)  che l'utile della gestione debba essere anche destinato al
reimpiego  in  programmi  di ammodernamento e potenziamento approvati
dagli organi societari.".
    8.  La  Regione istituisce il fondo per lo sviluppo della finanza
di  progetto, nel seguito denominato "Fondo", al fine di sostenere lo
sviluppo  degli  investimenti  pubblici con l'utilizzo di tecniche di
finanziamento  di  infrastrutture  con ricorso a capitali privati. Il
fondo  opera  a favore delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma
2,  lettere  a)  e  b),  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge
quadro  in  materia  di  lavori pubblici) e successive modificazioni,
operanti  sul  territorio  regionale.  Il  fondo  interviene  con  la
concessione di contributi per l'abbuono degli interessi e le spese di
istruttoria   dei  finanziamenti  concessi  da  istituti  di  credito
convenzionati. La giunta regionale, con apposita delibera da emanarsi
entro   sessanta   giorni  dall'approvazione  della  presente  legge,
definisce  i termini, le modalita' di accesso al fondo, la intensita'
dell'aiuto,  i  criteri  di  valutazione  delle  domande  e tutti gli
ulteriori  elementi  necessari  per  l'attivita'  del  fondo  nonche'
l'affidamento  della  gestione  del  fondo  alla societa' finanziaria
regionale.
    9.  Sono  finanziabili con gli stanziamenti previsti dal fondo le
spese  tecniche  per  progettazione  preliminare  e  definitiva, come
definite  all'art.  16,  commi  3  e  4,  della  legge n. 109/1994, e
successive modificazioni, nonche' le spese per valutazioni di impatto
ambientale,  gli  studi  di  inquadramento territoriali ed ogni altra
analisi  funzionale  alla  verifica  della fattibilita' tecnica delle
opere,  le  spese  per  studi  di fattibilita' ed ogni altra spesa di
assistenza per ricerche di mercato, i piani economico-finanziari e le
spese  per  l'asseverazione  bancaria dei piani economico-finanziari,
nonche'   le   spese   di   assistenza   legale,   sostenute  per  la
predisposizione  dei  bandi  di  gara,  gli  schemi  di contratto, le
convenzioni,  i capitolati di oneri e le spese per la predisposizione
di  ogni  elemento utile per la creazione di societa' miste e di ogni
altro  tipo  di  veicolo  societario. Le spese predette costituiscono
elementi di costo dell'opera.
    10.  Al  fine di semplificare i procedimenti amministrativi anche
nel rispetto del riparto di funzioni tra organi politici e dirigenza,
di  ridurre  i  tempi  di  conclusione  degli  stessi e e' conseguire
risparmi  di  spesa,  il  consiglio  regionale  provvede con legge di
iniziativa   della   giunta  regionale,  a  sopprimere  comitati,  le
commissioni,   i  consigli,  le  consulte  ed  ogni  altro  organismo
collegiale   con   funzioni   tecnico-amministrative   ritenuti   non
indispensabili  per  la  realizzazione  dei  fini istituzionali della
Regione  e  previsti  da norme di legge. Eventuale soppressioni negli
anni  successivi  possono  essere  effettuati con provvedimento della
giunta regionale di intesa con la commissione consiliare competente.