Art. 2.
            Disposizioni in materia di sviluppo economico

    1.   Alla  legge  regionale  3 aprile  2000,  n.  22  [Attuazione
dell'Art. 15 (Vendite straordinarie) del decreto legislativo 31 marzo
1999,  n.  114  "Riforma  della  disciplina  relativa  al settore del
commercio,  a  norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59"] e' apportata la seguente modifica:
      a) il comma 4 dell'art. 4, e' sostituito dal seguente:
      "4.  Le  vendite  promozionali  dei  prodotti  alimentari e dei
prodotti   per   l'igiene   della  persona  non  sono  soggette  alle
limitazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.".
    2. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di
commercio  al  dettaglio  su aree pubbliche in attuazione del decreto
legislativo   n.   114/1998   e   "Primi   indirizzi   regionali   di
programmazione  del  commercio  al  dettaglio su aree pubbliche' sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 7 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
      "7.  Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4,
non  puo'  esercitare  l'attivita'  in  forma itinerante nel giorno e
nelle ore in cui e' concessionario di posteggio.";
      b) il comma 1 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Nei  comuni  con popolazione residente superiore ai 15.000
abitanti  e'  istituita  una  commissione consultiva presieduta dallo
stesso sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle
associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle
imprese commerciali su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune
interessato.";
      c) la  lettera  e) del comma 4 dell'art. 10 e' sostituita dalla
seguente:
      "e)  alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali
aventi ad oggetto l'attivita' di commercio su aree pubbliche.";
      d) il comma 2 dell'art. 15 e' sostituito dal seguente:
      "2.  Le  autorizzazioni  rilasciate  in  base  alla  previgente
normativa  sono  convertite  nelle  tipologie  autorizzative previste
dall'art.  28  del  decreto legislativo n. 114/1998, con presa d'atto
del  comune  di  residenza  o  del  comune  sede del posteggio. Per i
residenti fuori regione le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2,
lettera  c),  della  legge n. 112/1991, sono convertite dal comune di
residenza   salvo  che  le  normative  di  altre  regioni  dispongano
diversamente.  In tal caso le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma
2,  della  legge  n.  112/1991,  sono  da  considerarsi convertite di
diritto,  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge, nel
titolo  autorizzatorio  di  cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 114/1998.";
      e) il comma 5 dell'art. 16, e' sostituito dal seguente:
      "5. Le aree di cui sopra possono essere riassegnate dai comuni,
con  le modalita' previste dalle presenti disposizioni regionali solo
qualora  gli  operatori  "battitori"  rinuncino  al  posteggio  o non
utilizzino  lo stesso per periodi complessivamente superiori a dodici
mesi continuativi.";
      f)  il punto 2 del paragrafo II.3 dell'allegato A e' sostituito
dal seguente:
      "2.  I  comuni  montani sprovvisti di mercato e con popolazione
inferiore  ai  1.000  abitanti  e  i  centri  abitati con meno di 500
abitanti  ricompresi  negli  altri  comuni  montani individuati dalla
d.g.r.  20 novembre  1998, n. 6/39709 e successive modificazioni, non
sufficientemente   serviti  dalla  struttura  commerciale  esistente,
possono  istituire aree mercatali anche in deroga ai limiti di cui al
paragrafo II.2.
    I  mercati  di  cui trattasi possono avere le seguenti dimensioni
massime:
      dodici posteggi per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti
di cui alla tabella "A" della citata d.g.r.;
      sei  posteggi  per i centri abitati con meno di 500 abitanti di
cui alla tabella "B" della citata d.g.r.
    Almeno  un  terzo  dei  predetti posteggi deve essere destinato a
merceologie alimentari.";
      g) il punto 2 del paragrafo III.2 dell'allegato A e' sostituito
dal seguente:
      "2.  L'adozione  di  atti  che comportino l'aumento di posteggi
superiori  alle  disponibilita'  di  cui al paragrafo II.2 punto 1 e'
soggetta al preventivo nulla osta della giunta regionale.";
      h) il punto 2 del paragrafo III.3 dell'allegato A e' sostituito
dal seguente:
      "2.  Fatti  salvi  i  diritti  acquisiti,  nello stesso mercato
l'operatore  commerciale,  persona  fisica o societa' di persone, puo
avere in concessione un massimo di due posteggi.";
      i) il  punto 5 del paragrafo IV.1 dell'allegato A e' sostituito
dal seguente:
      "5.  Sono  considerate  presenze  in  una  fiera le date in cui
l'operatore  e' in graduatoria e si e' presentato in tale fiera anche
se non vi ha svolto l'attivita'.";
      l)  il punto 5 del paragrafo IV.2 dell'allegato A e' sostituito
dal seguente:
      "5. I titoli di priorita' per la concessione dei posteggi nelle
fiere  sono  valutati in relazione alla autorizzazione indicata nella
domanda  di  partecipazione.  Fatti  salvi i diritti acquisiti, nella
stessa  fiera  l'operatore  commerciale, persona fisica o societa' di
persone, puo' avere in concessione un massimo di due posteggi.";
      m) il  punto  1 del paragrafo V.l dell'allegato A e' sostituito
dal seguente:
      "1. Il comune puo' individuare aree del proprio territorio dove
applicare i divieti e le limitazioni all'esercizio della attivita' in
forma itinerante di cui all'art. 3, comma 2, della presente legge.";
      n) il  punto  4 del paragrafo VII dell'allegato A e' sostituito
dal seguente:
      "4.  Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero
mercato  in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori
gia' titolari di concessioni avviene con le seguenti modalita':
        a) anzianita' di presenza effettiva sul posteggio;
        b) anzianita' di presenza effettiva sul mercato;
        c) anzianita' di iscrizione al registro delle imprese;
        d) dimensioni  e caratteristiche dei posteggi disponibili, in
relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di
attrezzatura di vendita.".
    3.  Alla  legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia
di  commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma
della  disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'Art. 4,
comma  4,  della  legge 15 marzo1997, n. 59" e disposizioni attuative
del  decreto  legislativo  11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione
del  sistema  di  distribuzione  dei carburanti, a norma dell'Art. 4,
comma  4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59") e' apportata
la seguente modifica:
      a) il comma 2 dell'art. 9 e' sostituito dal seguente:
      "2. I centri svolgono attivita' di assistenza tecnica e fiscale
nonche' attivita' di formazione e aggiornamento in materia di:
        a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
        b) gestione economica e finanziaria di impresa;
        c) accesso ai finanziamenti anche comunitari;
        d) sicurezza e tutela dei consumatori;
        e) tutela ambientale;
        f) igiene e sicurezza sul lavoro;
        g) attivita'  finalizzate  alla  certificazione  di  qualita'
degli esercizi commerciali.
    I  centri  svolgono  altresi'  la  loro attivita' in relazione ad
altre  materie  eventualmente  previste dallo statuto di cui all'art.
10.".
    4.   Alla   legge   regionale   28  aprile  1997,  n.  12  (Nuova
classificazione  delle  aziende  alberghiere e regolamentazione delle
case   ed  appartamenti  per  vacanze)  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
      a) la rubrica del titolo II e' sostituita dalla seguente:
      "Titolo II - Case ed appartamenti per vacanze. Attivita' di Bed
& Breakfast";
      b) dopo l'Art. 16 e' inserito il seguente art. 16-bis:
      "Art.  16-bis  (Esercizio del servizio di ospitalita' turistica
denominato  "Bed & Breakfast"). - 1. I privati che, utilizzando parte
della  loro abitazione di residenza, offrono un servizio a conduzione
familiare  di  alloggio  e  prima colazione, sono tenuti a presentare
denuncia di inizio di attivita' al comune ai sensi dell'art. 19 della
legge  7 agosto 1990,  n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
copia   della   denuncia   deve  essere  inviata  alla  provincia  di
competenza.  Tale  attivita'  ha carattere saltuario ed e' denominata
"Bed & Breakfast".
    2.   La   giunta   regionale   definisce   un   apposito  marchio
identificativo  "Bed & Breakfast" che puo' essere affisso, a spese di
chi esercita l'attivita', all'esterno della residenza.
    3.  L'esercizio dell'attivita' di "Bed & Breakfast" non necessita
di  iscrizione  alla  sezione speciale del "Registro delle imprese" e
beneficia   delle   agevolazioni  fiscali  previste  dalla  normativa
vigente.
    4.  L'attivita'  e'  esercitata  in  case  unifamiliari o, previa
approvazione  dell'assemblea  dei  condomini, in unita' condominiali;
comunque  l'esercizio  dell'attivita'  non  determina il cambio della
destinazione d'uso dell'immobile.
    5.  L'attivita'  puo' essere esercitata in non piu' di tre stanze
con  un  massimo di sei posti letto; qualora l'attivita' si svolga in
piu'  di  una  stanza devono essere garantiti non meno di due servizi
igienici  per  unita'  abitativa;  alle camere da letto si deve poter
accedere senza attraversare altri locali. I locali devono possedere i
requisiti   igienico   sanitari  previsti  dal  regolamento  edilizio
comunale  e dal regolamento d'igiene, nonche' rispettare la normativa
vigente  in  materia  di  sicurezza  e  di somministrazione di cibi e
bevande.
    6.  La  denuncia di inizio di attivita' deve essere corredata dai
certificati  comprovanti  i  requisiti  di  cui  al  comma  5.  dalla
fotocopia    del    libretto    sanitario    del    responsabile    e
dall'autodichiarazione  comprovarite l'estraneita' dalla casistica di
cui  al  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza. Copia della
denuncia deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove
e' esercitata l'attivita'.
    7.  Il  servizio  di  pulizia  delle  stanze e sostituzione della
biancheria deve essere obbligatoriamente svolto almeno tre volte alla
settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno
deve avvenire quotidianamente.
    8.  Il  responsabile dell'attivita' e' colui che ha presentato la
denuncia  di  inizio  di  attivita'.  Egli  e' tenuto a registrare le
presenze  e  comunicarle alla locale autorita' di pubblica sicurezza,
nonche' a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti
secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.
    9.  Le tariffe, liberamente determinate, devono essere comunicate
alla   provincia  di  competenza.  La  provincia  redige  annualmente
l'elenco  delle  attivita' ricettive di "Bed & Breakfast" comprensivo
della   denominazione   e   dell'indirizzo,   delle  generalita'  del
responsabile,  del  numero  di  camere,  delle tariffe del periodo di
apertura.  ai fini dell'attivita' di informazione turistica. L'elenco
e' comunicato alla Regione.
    10.  Il  responsabile  dell'attivita'  e'  tenuto a sottoscrivere
un'adeguata  polizza  assicurativa  di  responsabilita' civile per il
verificarsi di eventuali danni agli ospiti.
    11.  Il  comune  esercita  la  vigilanza sull'attivita' di "Bed &
Breakfast".   Qualora   il   comune   accerti   delle   irregolarita'
amministrative riferite al presente articolo, diffida il responsabile
dell'attivita'  a  rimuovere le irregolarita' stesse entro un termine
non  superiore a quindici giorni e, in caso di persistenza, vieta con
provvedimento motivato la prosecuzione dell'attivita'.
    12.  E'  assoggettato  alla  sanzione  pecuniaria  da due a dieci
milioni  chiunque  intraprenda  attivita'  di "Bed & Breakfast" senza
aver  presentato  la  prescritta  denuncia al comune. E' assoggettato
alla  sanzione  pecuniaria  da  uno  a  tre milioni chiunque eserciti
l'attivita'  in  mancanza  dei  requisiti  previsti. Le sanzioni sono
riscosse ed introitate dal comune.".
    5.  Alla  legge  regionale  1  giugno  1993,  n.  16  (Attuazione
dell'Art.  9  della  legge  8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle
cooperative sociali") sono apportate le seguenti modifiche:
      a)  la  lettera b) del comma 1 dell'art. 11 e' sostituita dalla
seguente:
      "b)  costituzione  presso  Finlombarda  S.p.a.  di  un fondo di
rotazione  per la corresponsione di finanziamenti a tasso agevolato e
comunque  non  superiore  al  50%  di  quello corrente, in misura non
superiore all'80% dell'investimento previsto e comunque non superiore
a   L.   350.000.000   (Euro   180.759,92).  La  durata  massima  del
finanziamento  e'  di  dieci anni. Le risorse finanziarie disponibili
presso  il fondo di rotazione per i finanziamenti a tasso agevolato a
cooperative  sono  altresi' utilizzate, entro il limite massimo di L.
300.000.000 (Euro 154.937,07) all'anno, per la dotazione informatica,
funzionale  alla  gestione telematica del procedimento di richiesta e
assegnazione dei benefici di cui al presente articolo.";
      b) la  lettera  b) del comma 3 dell'art. 13 e' sostituita dalla
seguente:
      "b)   un   rappresentante   segnalato  dalla  conferenza  delle
autonomie locali";
      c) il comma 2 dell'art. 14 e' sostituito dal seguente:
      "2.  Le  cooperative  sociali  che ne hanno i requisiti possono
accedere  a  finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti
d'investimento; le domande sono esaminate con la procedura valutativa
a  sportello  prevista  dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi  di  sostegno  pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4,
comma   4,   lettera  c),  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59).  I
finanziamenti sono concessi nei limiti della consistenza del fondo di
rotazione  di  cui  all'Art.  11  e  nell'ambito delle disponibilita'
finanziarie  dei  singoli  bilanci  di esercizio. La giunta regionale
disciplina   le   modalita'  di  presentazione  delle  domande  e  di
erogazione dei finanziamenti".
    6.  Alla  legge  regionale  27 giugno  1988, n. 36 (Incentivi per
ammodernamento,  potenziamento  e  qualificazione  delle strutture ed
infrastrutture  turistiche  in  Lombardia) sono apportate le seguenti
modifiche:
      a) al  termine  del  primo  comma, lettera a), dell'art. 2 sono
aggiunte le seguenti parole:
      "locali  di  ristoro  sulle  piste  da  sci  o all'arrivo degli
impianti di risalita.";
      b) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:
      "Art.  6.  (Concessione  dei  contributi).  -  1.  Il dirigente
competente ogni anno, sulla base dei criteri e delle priorita' di cui
all'art.  5,  approva  il piano di riparto dei contributi nell'ambito
delle  rispettive  disponibilita'  finanziarie  iscritte  nei bilanci
regionali dei relativi esercizi finanziari.
    2.  L'approvazione  del  piano vale quale atto di concessione dei
contributi in esso previsti e costituisce a tutti gli effetti impegno
di  spesa  a  carico  dei  bilanci  regionali  dei  relativi esercizi
finanziari.";
      c) il comma 3 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente:
      "3.  La  durata  del  vincolo e' determinata, in relazione alla
consistenza   degli   interventi,   con  l'atto  di  concessione  del
contributo e non potra' comunque essere superiore a cinque anni.";
      d) il comma 1 dell'art. 15 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Il  dirigente  competente,  previa  conforme deliberazione
della  giunta  regionale, stipula convenzioni con uno o piu' istituti
di  credito  autorizzati  alle operazioni di medio e lungo termine ai
fini  della concessione dei mutui agevolati dall'intervento regionale
di cui al presente titolo.";
      e) il comma 3 dell'art. 15 e' sostituito dal seguente:
      "3.  Il  dirigente  competente,  previa  conforme deliberazione
della  giunta  regionale,  stipula  una  convenzione  con Finlombarda
S.p.a.  ai  fini  di prevedere la consulenza della stessa societa' in
ordine  agli  aspetti  tecnici ed economici dei criteri di attuazione
del presente titolo della legge.";
      f) il comma 3 dell'art. 16 e' sostituito dal seguente:
      "3.  copia  delle domande devono essere presentata a cura degli
interessati alla giunta regionale.";
      g) l'art. 17 e' sostituito dal seguente:
      "Art.   17.  (Concessione  dei  contributi).  -  1.  L'istituto
convenzionato   trasmette   trimestralmente  alla  giunta  regionale,
tramite  Finlombarda  S.p.a., l'elenco delle domande pervenute con le
risultanze  dell'istruttoria  esperita  e le proposte conseguenti. Il
dirigente   competente,  verificata  la  rispondenza  delle  proposte
pervenute  ai criteri di priorita' stabiliti dal consiglio regionale,
approva la concessione del contributo.";
      h) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 24 e' soppresso.
    7.  Alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 36 (Ordinamento delle
piste  per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in
Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 1 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
      "1.   L'individuazione  delle  aree  sciabili  e  degli  ambiti
territoriali  entro  i  quali  e' possibile la realizzazione di piste
sciistiche   e'   effettuata   in   conformita'   agli  strumenti  di
pianificazione territoriale e urbanistica.";
      b) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  4.  (Piano  triennale  di  intervento).  - 1. Le comunita'
montane predispongono, di concerto con tutti i comuni interessati, il
piano   triennale  degli  interventi  relativi  alle  aree  sciabili,
evidenziandone la conformita' agli strumenti urbanistici.
    2.  La  comunita' montana trasmette il programma degli interventi
di  cui al comma 1 alla giunta regionale, che lo approva acquisito il
parere  tecnico  vincolante  del  comitato consultivo di cui all'art.
5.".
    8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  le  comunita' montane predispongono il censimento delle piste
da   sci   esistenti  da  ricondurre  nell'area  sciabile  localmente
individuata,    evidenziandone    la   conformita'   agli   strumenti
urbanistici,   e   lo   trasmettono   alla   giunta   regionale   per
l'approvazione  su conforme parere tecnico del comitato consultivo di
cui all'art. 5 della legge regionale n. 36/1985.
    9.  Alla  legge  regionale  16  dicembre  1996, n. 34 (Interventi
regionali  per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane)
sono apportate le seguenti modifiche:
      a) la  lettera  b)  del comma 1 dell'art. 4 e' sostituita dalla
seguente:
      "b)  stipula  convenzioni  con Artigiancassa, con le aziende di
credito,  singole  o  associate,  e  con  le  societa'  di  locazione
finanziaria,  al  fine  di rendere disponibili finanziamenti, a tasso
convenzionato,   alle  imprese  artigiane,  singole  o  associate  in
cooperative o consorzi.";
      b) il comma 4 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
      "4.  Il  fondo  per  l'abbattimento  tassi  e'  finalizzato  al
concorso  nel  pagamento  degli  interessi  e  delle  annualita'  dei
finanziamenti  erogati  da aziende di credito, singole o associate, e
dalle societa' di locazione finanziaria, sulla base delle convenzioni
di  cui  al  comma 1, lettere b) e c), ovvero da aziende compartecipi
alla gestione del servizio di tesoreria regionale.";
      c) il comma 6-bis dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:
      "6-bis.   L'impiego   delle  giacenze  e'  regolamentato  dalla
convenzione   tra   Regione  e  Finlombarda  S.p.a.  per  un  impiego
efficiente  dei  fondi  di cui all'art. 4, in relazione alle esigenze
espresse  dalle  aziende  artigiane,  Finlombarda  S.p.a. puo' essere
autorizzata,  con  atto  del  direttore  generale,  ad utilizzarne le
giacenze  per  finanziare gli interventi nell'ambito del piano di cui
all'art. 5.".
    10.  Alla  legge  regionale  29 aprile  1980, n. 45 (Disciplina e
promozione delle manifestazioni fieristiche) e' apportata la seguente
modifica:
      a) il comma 1 dell'art. 21 e' sostituito dal seguente:
      "1.  La  giunta  regionale  puo' concedere contributi agli enti
fieristici    operanti   in   Lombardia   per   l'organizzazione   di
manifestazioni fieristiche.".