Art. 2. Disposizioni in materia di sviluppo economico 1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 [Attuazione dell'Art. 15 (Vendite straordinarie) del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"] e' apportata la seguente modifica: a) il comma 4 dell'art. 4, e' sostituito dal seguente: "4. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona non sono soggette alle limitazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.". 2. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998 e "Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche' sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 7 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: "7. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4, non puo' esercitare l'attivita' in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui e' concessionario di posteggio."; b) il comma 1 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: "1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti e' istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato."; c) la lettera e) del comma 4 dell'art. 10 e' sostituita dalla seguente: "e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attivita' di commercio su aree pubbliche."; d) il comma 2 dell'art. 15 e' sostituito dal seguente: "2. Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa sono convertite nelle tipologie autorizzative previste dall'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998, con presa d'atto del comune di residenza o del comune sede del posteggio. Per i residenti fuori regione le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 112/1991, sono convertite dal comune di residenza salvo che le normative di altre regioni dispongano diversamente. In tal caso le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 112/1991, sono da considerarsi convertite di diritto, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel titolo autorizzatorio di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 114/1998."; e) il comma 5 dell'art. 16, e' sostituito dal seguente: "5. Le aree di cui sopra possono essere riassegnate dai comuni, con le modalita' previste dalle presenti disposizioni regionali solo qualora gli operatori "battitori" rinuncino al posteggio o non utilizzino lo stesso per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi."; f) il punto 2 del paragrafo II.3 dell'allegato A e' sostituito dal seguente: "2. I comuni montani sprovvisti di mercato e con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalla d.g.r. 20 novembre 1998, n. 6/39709 e successive modificazioni, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente, possono istituire aree mercatali anche in deroga ai limiti di cui al paragrafo II.2. I mercati di cui trattasi possono avere le seguenti dimensioni massime: dodici posteggi per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti di cui alla tabella "A" della citata d.g.r.; sei posteggi per i centri abitati con meno di 500 abitanti di cui alla tabella "B" della citata d.g.r. Almeno un terzo dei predetti posteggi deve essere destinato a merceologie alimentari."; g) il punto 2 del paragrafo III.2 dell'allegato A e' sostituito dal seguente: "2. L'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi superiori alle disponibilita' di cui al paragrafo II.2 punto 1 e' soggetta al preventivo nulla osta della giunta regionale."; h) il punto 2 del paragrafo III.3 dell'allegato A e' sostituito dal seguente: "2. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o societa' di persone, puo avere in concessione un massimo di due posteggi."; i) il punto 5 del paragrafo IV.1 dell'allegato A e' sostituito dal seguente: "5. Sono considerate presenze in una fiera le date in cui l'operatore e' in graduatoria e si e' presentato in tale fiera anche se non vi ha svolto l'attivita'."; l) il punto 5 del paragrafo IV.2 dell'allegato A e' sostituito dal seguente: "5. I titoli di priorita' per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale, persona fisica o societa' di persone, puo' avere in concessione un massimo di due posteggi."; m) il punto 1 del paragrafo V.l dell'allegato A e' sostituito dal seguente: "1. Il comune puo' individuare aree del proprio territorio dove applicare i divieti e le limitazioni all'esercizio della attivita' in forma itinerante di cui all'art. 3, comma 2, della presente legge."; n) il punto 4 del paragrafo VII dell'allegato A e' sostituito dal seguente: "4. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori gia' titolari di concessioni avviene con le seguenti modalita': a) anzianita' di presenza effettiva sul posteggio; b) anzianita' di presenza effettiva sul mercato; c) anzianita' di iscrizione al registro delle imprese; d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.". 3. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'Art. 4, comma 4, della legge 15 marzo1997, n. 59" e disposizioni attuative del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'Art. 4, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59") e' apportata la seguente modifica: a) il comma 2 dell'art. 9 e' sostituito dal seguente: "2. I centri svolgono attivita' di assistenza tecnica e fiscale nonche' attivita' di formazione e aggiornamento in materia di: a) innovazione tecnologica ed organizzativa; b) gestione economica e finanziaria di impresa; c) accesso ai finanziamenti anche comunitari; d) sicurezza e tutela dei consumatori; e) tutela ambientale; f) igiene e sicurezza sul lavoro; g) attivita' finalizzate alla certificazione di qualita' degli esercizi commerciali. I centri svolgono altresi' la loro attivita' in relazione ad altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui all'art. 10.". 4. Alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze) sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica del titolo II e' sostituita dalla seguente: "Titolo II - Case ed appartamenti per vacanze. Attivita' di Bed & Breakfast"; b) dopo l'Art. 16 e' inserito il seguente art. 16-bis: "Art. 16-bis (Esercizio del servizio di ospitalita' turistica denominato "Bed & Breakfast"). - 1. I privati che, utilizzando parte della loro abitazione di residenza, offrono un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione, sono tenuti a presentare denuncia di inizio di attivita' al comune ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; copia della denuncia deve essere inviata alla provincia di competenza. Tale attivita' ha carattere saltuario ed e' denominata "Bed & Breakfast". 2. La giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo "Bed & Breakfast" che puo' essere affisso, a spese di chi esercita l'attivita', all'esterno della residenza. 3. L'esercizio dell'attivita' di "Bed & Breakfast" non necessita di iscrizione alla sezione speciale del "Registro delle imprese" e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. 4. L'attivita' e' esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell'assemblea dei condomini, in unita' condominiali; comunque l'esercizio dell'attivita' non determina il cambio della destinazione d'uso dell'immobile. 5. L'attivita' puo' essere esercitata in non piu' di tre stanze con un massimo di sei posti letto; qualora l'attivita' si svolga in piu' di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unita' abitativa; alle camere da letto si deve poter accedere senza attraversare altri locali. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonche' rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande. 6. La denuncia di inizio di attivita' deve essere corredata dai certificati comprovanti i requisiti di cui al comma 5. dalla fotocopia del libretto sanitario del responsabile e dall'autodichiarazione comprovarite l'estraneita' dalla casistica di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove e' esercitata l'attivita'. 7. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere obbligatoriamente svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente. 8. Il responsabile dell'attivita' e' colui che ha presentato la denuncia di inizio di attivita'. Egli e' tenuto a registrare le presenze e comunicarle alla locale autorita' di pubblica sicurezza, nonche' a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche. 9. Le tariffe, liberamente determinate, devono essere comunicate alla provincia di competenza. La provincia redige annualmente l'elenco delle attivita' ricettive di "Bed & Breakfast" comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle generalita' del responsabile, del numero di camere, delle tariffe del periodo di apertura. ai fini dell'attivita' di informazione turistica. L'elenco e' comunicato alla Regione. 10. Il responsabile dell'attivita' e' tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilita' civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti. 11. Il comune esercita la vigilanza sull'attivita' di "Bed & Breakfast". Qualora il comune accerti delle irregolarita' amministrative riferite al presente articolo, diffida il responsabile dell'attivita' a rimuovere le irregolarita' stesse entro un termine non superiore a quindici giorni e, in caso di persistenza, vieta con provvedimento motivato la prosecuzione dell'attivita'. 12. E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da due a dieci milioni chiunque intraprenda attivita' di "Bed & Breakfast" senza aver presentato la prescritta denuncia al comune. E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da uno a tre milioni chiunque eserciti l'attivita' in mancanza dei requisiti previsti. Le sanzioni sono riscosse ed introitate dal comune.". 5. Alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'Art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali") sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 1 dell'art. 11 e' sostituita dalla seguente: "b) costituzione presso Finlombarda S.p.a. di un fondo di rotazione per la corresponsione di finanziamenti a tasso agevolato e comunque non superiore al 50% di quello corrente, in misura non superiore all'80% dell'investimento previsto e comunque non superiore a L. 350.000.000 (Euro 180.759,92). La durata massima del finanziamento e' di dieci anni. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per i finanziamenti a tasso agevolato a cooperative sono altresi' utilizzate, entro il limite massimo di L. 300.000.000 (Euro 154.937,07) all'anno, per la dotazione informatica, funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei benefici di cui al presente articolo."; b) la lettera b) del comma 3 dell'art. 13 e' sostituita dalla seguente: "b) un rappresentante segnalato dalla conferenza delle autonomie locali"; c) il comma 2 dell'art. 14 e' sostituito dal seguente: "2. Le cooperative sociali che ne hanno i requisiti possono accedere a finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti d'investimento; le domande sono esaminate con la procedura valutativa a sportello prevista dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). I finanziamenti sono concessi nei limiti della consistenza del fondo di rotazione di cui all'Art. 11 e nell'ambito delle disponibilita' finanziarie dei singoli bilanci di esercizio. La giunta regionale disciplina le modalita' di presentazione delle domande e di erogazione dei finanziamenti". 6. Alla legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) al termine del primo comma, lettera a), dell'art. 2 sono aggiunte le seguenti parole: "locali di ristoro sulle piste da sci o all'arrivo degli impianti di risalita."; b) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6. (Concessione dei contributi). - 1. Il dirigente competente ogni anno, sulla base dei criteri e delle priorita' di cui all'art. 5, approva il piano di riparto dei contributi nell'ambito delle rispettive disponibilita' finanziarie iscritte nei bilanci regionali dei relativi esercizi finanziari. 2. L'approvazione del piano vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti e costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa a carico dei bilanci regionali dei relativi esercizi finanziari."; c) il comma 3 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente: "3. La durata del vincolo e' determinata, in relazione alla consistenza degli interventi, con l'atto di concessione del contributo e non potra' comunque essere superiore a cinque anni."; d) il comma 1 dell'art. 15 e' sostituito dal seguente: "1. Il dirigente competente, previa conforme deliberazione della giunta regionale, stipula convenzioni con uno o piu' istituti di credito autorizzati alle operazioni di medio e lungo termine ai fini della concessione dei mutui agevolati dall'intervento regionale di cui al presente titolo."; e) il comma 3 dell'art. 15 e' sostituito dal seguente: "3. Il dirigente competente, previa conforme deliberazione della giunta regionale, stipula una convenzione con Finlombarda S.p.a. ai fini di prevedere la consulenza della stessa societa' in ordine agli aspetti tecnici ed economici dei criteri di attuazione del presente titolo della legge."; f) il comma 3 dell'art. 16 e' sostituito dal seguente: "3. copia delle domande devono essere presentata a cura degli interessati alla giunta regionale."; g) l'art. 17 e' sostituito dal seguente: "Art. 17. (Concessione dei contributi). - 1. L'istituto convenzionato trasmette trimestralmente alla giunta regionale, tramite Finlombarda S.p.a., l'elenco delle domande pervenute con le risultanze dell'istruttoria esperita e le proposte conseguenti. Il dirigente competente, verificata la rispondenza delle proposte pervenute ai criteri di priorita' stabiliti dal consiglio regionale, approva la concessione del contributo."; h) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 24 e' soppresso. 7. Alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 36 (Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: "1. L'individuazione delle aree sciabili e degli ambiti territoriali entro i quali e' possibile la realizzazione di piste sciistiche e' effettuata in conformita' agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica."; b) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. (Piano triennale di intervento). - 1. Le comunita' montane predispongono, di concerto con tutti i comuni interessati, il piano triennale degli interventi relativi alle aree sciabili, evidenziandone la conformita' agli strumenti urbanistici. 2. La comunita' montana trasmette il programma degli interventi di cui al comma 1 alla giunta regionale, che lo approva acquisito il parere tecnico vincolante del comitato consultivo di cui all'art. 5.". 8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le comunita' montane predispongono il censimento delle piste da sci esistenti da ricondurre nell'area sciabile localmente individuata, evidenziandone la conformita' agli strumenti urbanistici, e lo trasmettono alla giunta regionale per l'approvazione su conforme parere tecnico del comitato consultivo di cui all'art. 5 della legge regionale n. 36/1985. 9. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 1 dell'art. 4 e' sostituita dalla seguente: "b) stipula convenzioni con Artigiancassa, con le aziende di credito, singole o associate, e con le societa' di locazione finanziaria, al fine di rendere disponibili finanziamenti, a tasso convenzionato, alle imprese artigiane, singole o associate in cooperative o consorzi."; b) il comma 4 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il fondo per l'abbattimento tassi e' finalizzato al concorso nel pagamento degli interessi e delle annualita' dei finanziamenti erogati da aziende di credito, singole o associate, e dalle societa' di locazione finanziaria, sulla base delle convenzioni di cui al comma 1, lettere b) e c), ovvero da aziende compartecipi alla gestione del servizio di tesoreria regionale."; c) il comma 6-bis dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: "6-bis. L'impiego delle giacenze e' regolamentato dalla convenzione tra Regione e Finlombarda S.p.a. per un impiego efficiente dei fondi di cui all'art. 4, in relazione alle esigenze espresse dalle aziende artigiane, Finlombarda S.p.a. puo' essere autorizzata, con atto del direttore generale, ad utilizzarne le giacenze per finanziare gli interventi nell'ambito del piano di cui all'art. 5.". 10. Alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 45 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche) e' apportata la seguente modifica: a) il comma 1 dell'art. 21 e' sostituito dal seguente: "1. La giunta regionale puo' concedere contributi agli enti fieristici operanti in Lombardia per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche.".