Art. 3. Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infeastrutture 1. Alla legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "4. Al fine di tutelare la qualita' delle risorse idriche e ottimizzarne l'uso in un quadro di sviluppo sostenibile del territorio, la Regione, in attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e successive modifiche ed integrazioni, elabora il piano di tutela delle acque, con il concorso e la collaborazione delle autorita' d'ambito e di tutte le parti interessate a livello di bacino idrografico e di sub-bacino, sulla base degli obiettivi a scala di bacino definiti dalle autorita' di bacino nazionali e interregionali."; b) il comma 5 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "5. Il piano di tutela delle acque, avente i contenuti di cui all'art. 44 del decreto legislativi n. 152/1999 e relativi allegati, sviluppa tra l'altro gli aspetti inerenti: a) alla disponibilita' della risorsa idrica attraverso una corretta quantificazione e caratterizzazione idrologica e idrogeologica dei bacini; b) alla qualita' chimica e biologica della risorsa idrica in relazione ai carichi antropici; c) agli usi attuali; d) alle caratteristiche delle risorse idriche; e) al quadro di riferimento per i provvedimenti relativi all'utilizzo delle risorse idriche, all'arbitraggio tra gli usi concorrenti e alla disciplina degli usi civili e produttivi; f) alle parti di bacino idrografico da sottopone a recupero ambientale; g) alla disciplina del regime delle concessioni e delle autorizzazioni relative all'uso dell'acqua, dettando i parametri per gli atti di assenso ed identificando, anche ai fini della loro eventuale revoca, le concessioni caratterizzate da scarso rapporto tra risorsa idrica consumata e produzione economica, tenendo conto anche delle compatibilita' ambientali generali."; c) il comma 6 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "6. La giunta regionale, sentite le province, delibera la proposta di piano di tutela e le eventuali misure di salvaguardia, ne dispone la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e la pone in libera visione. Entro novanta giorni dalla pubblicazione possono essere presentate osservazioni, opposizioni e proposte di modifica. La giunta regionale, previa istruttoria in ordine a osservazioni, opposizioni, proposte, adotta il piano e lo trasmette all'autorita' di bacino per l'espressione del parere di competenza. La giunta regionale recepisce il parere dell'autorita' d i bacino e trasmette il piano al consiglio regionale per l'approvazione."; d) dopo il comma 6 dell'art. 2 e' aggiunto il seguente comma 6-bis: "6-bis. Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) per il quale valgono le disposizioni previste dall'art. 17 della medesima legge. Fino all'approvazione del piano di tutela, lo strumento pianificatorio di riferimento in materia di acquedotti, fognature e collettamento/depurazione e' il piano regionale di risanamento delle acque (PRRA) previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e dalle leggi regionali 20 marzo 1980, n. 32 (Censimento e catasto delle acque-piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento) e 26 novembre 1984, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1980, n. 32 "Censimento e catasto delle acque - piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento).". 2. Alla legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 (Promozione della diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori e relative infeastrutture, nelle aree urbane) sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo della legge e' sostituito dal seguente: "(Promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto ambientale, a trazione elettrica o elettrica-ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonche' delle relative infrastrutture, nelle aree urbane)"; b) la lettera a) dell'art. 1 e' sostituita dalla seguente: a) la riduzione delle emissioni veicolari e dell'inquinamento acustico nei centri urbani, attraverso la diffusione sperimentale di veicoli a trazione elettrica o ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili;"; c) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. (Iniziative). - 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione: a) incentiva l'acquisto di veicoli elettrici; b) incentiva l'acquisto di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili; c) incentiva la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli di cui alle lettere a) e b); d) promuove progetti dimostrativi e di diffusione per l'introduzione dei veicoli suddetti."; d) la lettera b) dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente: "b) per infrastrutture di rifornimento, si intendono gli impianti di ricarica delle batterie di qualunque tipo e gli impianti di distribuzione dei combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili."; e) l'art. 4 e' abrogato; f) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. (Incentivazione all'acquisto di veicoli elettrici e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili).&d.; - 1. La Regione concede a persone fisiche, giuridiche e ad enti pubblici, contributi per l'acquisto o per la locazione finanziaria dei veicoli di cui all'art. 2 nella misura massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa. 2. La misura del contributo e' determinata annualmente dalla giunta regionale tenendo conto della differenza del prezzo dei veicoli di cui all'art. 2 e un veicolo con motore a combustione interna. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina: a) la documentazione da prodursi unitamente alla richiesta di contributo ed il termine di presentazione delle relative domande; b) i criteri selettivi e prioritari da osservarsi nella concessione dei contributi. 4. La concessione dei contributi e' disposta dal dirigente della competente struttura regionale; la liquidazione degli stessi e' disposta previa acquisizione da parte dei beneficiari di copia autenticata dei documenti di immatricolazione del veicolo acquistato, ovvero, in caso di locazione finanziaria, di copia del contratto."; g) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Realizzazione di progetti di diffusione). - 1. La giunta regionale finanzia la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione dei veicoli di cui all'art. 2 e relative infrastrutture di rifornimento presentati da comuni, enti pubblici, aziende municipalizzate, societa' e consorzi, da selezionarsi mediante bando di concorso. 2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il dirigente competente determina, con il bando di concorso annuale: a) la documentazione da produrre a corredo della richiesta; b) le quote massime di contribuzione regionale. 3. Per effettuare la valutazione dei progetti pervenuti e redigere la graduatoria di merito, il dirigente competente istituisce un nucleo di valutazione che puo' avvalersi anche della collaborazione di consulenze esterne particolarmente qualificate, attribuite ai sensi della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 (Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali, per la costituzione di commissioni consuitive o di studio o per l'indizione di congressi o convegni da parte della giunta regionale).". 3. Alla legge regionale 12 maggio 1990, n. 54 (Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell'art. 5 e' aggiunto il seguente comma 1-bis: "1-bis. La giunta regionale puo' concorrere alle iniziative e agli interventi individuati dagli enti locali a tutela del territorio e delle popolazioni."; b) dopo il comma 3 dell'Art. 21 e' inserito il seguente comma 3-bis: "3-bis. In caso di proclamazione dello stato di crisi, o in situazioni di emergenza ovvero nel caso di missioni di protezione civile, la giunta regionale, con propria deliberazione, puo' autorizzare il dirigente della struttura regionale di protezione civile a sostenere, anche mediante aperture di credito, le spese ritenute necessarie nell'ambito delle categorie e del tetto di spesa individuati nella deliberazione stessa. Con il medesimo atto la Giunta regionale puo' nominare il funzionario delegato per la gestione delle aperture di credito,". 4. Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione dalle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'art. 34-bis e' sostituito dal seguente: "1. La giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, promuove o realizza, d'intesa con gli enti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi pubblici individuati dalla stessa giunta regionale, con priorita' per gli edifici destinati a sedi municipali ed attivita' scolastiche; promuove inoltre, previa intesa con i soggetti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi privati di uso pubblico, compresi gli edifici di cui alla legge regionale 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi)."; b) dopo l'art. 34-bis e' inserito il seguente art. 34-ter: "Art. 34-ter (Integrazione dei contributi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 13/1989, la giunta regionale integra i contributi destinati ai soggetti aventi diritto per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche e localizzative in edifici gia' esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza. 2. Hanno diritto ai contributi: a) i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecita', ovvero relative alla deambulazione e alla mobilita'; b) coloro che abbiano in carico i soggetti di cui alla lettera a), ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); c) i condomini degli edifici in cui risiedono i soggetti di cui alla lettera a) che hanno contribuito alla realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative. 3. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si osservano le procedure stabilite dalla legge n. 13/1989. 4. Quando i soggetti di cui ai commi 1 e 2 rinunciano al contributo loro spettante o decadono dalle condizioni per il suo ottenimento, il contributo stesso viene restituito dall'amministrazione comunale competente alla tesoreria regionale. La restituzione avviene entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione che ha determinato la rinuncia o la decadenza, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi moratori. Le somme corrispondenti a tali contributi vengono riassegnate dalla giunta regionale ai soggetti di cui alla presente legge, in base a quanto disposto dalla legge n. 13/1989.". 5. Alla legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 (Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: "1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo ed in conformita' alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualita' per la progettazione e il finanziamento di opere urgenti, di costruzione o di completamento di infrastrutture d'acquedotto realizzate anche unitamente agli altri servizi pubblici di rete compatibili e delle relative strutture sotterranee multiuso, a: province, comuni, comunita' montane, consorzi tra enti locali e altri enti pubblici, aziende speciali, societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi."; b) dopo il comma 1 dell'art. 2 e' aggiunto il seguente comma 1-bis: "1-bis. Sono altresi' concessi contributi, nelle misure di cui al comma 1: a) ai soggetti di cui all'art. 1 che realizzano interventi nel settore dell'approvvigionamento idropotabile utilizzando strumenti di programmazione negoziata, nonche' ai soggetti promotori di cui all'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n, 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modifiche e integrazioni; b) ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, individuati ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e della legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), per l'avvio dell'attuazione dei piani d'ambito, previo accordo con le relative autorita'.". 6. Alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 23 (Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento) sono apportate la seguenti modifiche: a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Contributi per opere di disinquinamento). - 1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo ed in conformita' alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualita' finalizzati alla progettazione, alla realizzazione ed al completamento di impianti di depurazione, nonche' al completamento ed alla costruzione dei condotti di fognatura realizzati anche unitamente agli altri servizi pubblici di rete compatibili, e delle relative strutture sotterranee multiuso a province, comuni, comunita' montane, consorzi tra enti locali e altri enti pubblici, aziende speciali, societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi."; b) dopo il comma 1 dell'art. 2 e' aggiunto il seguente comma 1-bis: "1-bis. Sono altresi' concessi contributi, nelle misure di cui al comma 1: a) ai soggetti di cui all'art. 1 che realizzano interventi nei settore del disinquinamento utilizzando strumenti di programmazione negoziata, nonche' ai soggetti promotori di cui all'Art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni; b) ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, individuati al sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e della legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", per l'avvio dell'attuazione dei piani d'ambito, previo accordo con le relative autorita'.". 7. Alla legge regionale 12 settembre 1983. n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell'art. 37 e' sostituito dal seguente: "2. La cancellazione e' disposta con provvedimento del direttore generale competente sentita la commissione di cui all articolo 36, comma 1."; b) il comma 2 dell'art. 38 e' sostituito dal seguente: "2. I provvedimenti di nomina del collaudatore e di approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione dei lavori competono alla Regione e sono adottati, rispettivamente, dal direttore della direzione competente in materia di lavori pubblici e dal direttore della direzione competente per l'intervento, quando si riferiscono a: a) opere di competenza della Regione: b) opere di competenza degli altri enti assistite da contributo regionale in capitale non inferiore al 50% del costo dell'opera, oppure da contributo regionale in annualita' il cui importo capitalizzato non sia inferiore al 35% del costo dell'opera.". 8. Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) e' apportata la seguente modifica: a) l'art. 17 e' abrogato. 9. Il comma 1 dell'art. 31-bis della legge regionale n. 94/1980, introdotto dall'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1983, n. 99 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 "Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti"), va inteso nel senso che i contributi regionali ivi previsti possono essere utilizzati dai comuni beneficiari anche per far fronte alle spese legali sostenute per il recupero obbligatorio delle spese di bonifica e di smaltimento di cui al comma 3 del medesimo Art. 31-bis. A tal fine le relative parcelle professionali sono preventivamente liquidate dal competente ordine. 10. Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 gen-naio 1999, n. 5 (Proroga dei termini dell'Art. 46 della legge regionale 4 maggio 1990 n. 28 "Modificazione ed integrazione alla legge regionale 5 dicembre 1983 n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"") e' prorogato fino alla data di pubblicazione del provvedimento della giunta di attuazione delle funzioni individuate dalle lettere m), n) e r) del comma 41 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2000. 11. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento delle disposizioni di cui all'art. 64 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) la giunta regionale puo' sospendere l'attuazione dei piani di vendita degli alloggi soggetti al definitivo assetto del patrimonio di edilizia residenziale e urbana, autorizzati dal consiglio regionale, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), con l'esclusione dei piani di vendita degli enti locali. Non sono soggette alla predetta sospensione le domande di acquisto degli alloggi presentate fino all'entrata in vigore della presente legge. La giunta regionale approva i piani di vendita degli alloggi di proprieta' degli enti locali non soggetti al definitivo assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 12. Al fine di contribuire al raggiungimento dei propri obiettivi di politica ambientale, la Regione attua e promuove programmi ed azioni volti ad accrescere la base conoscitiva e l'informazione in materia ambientale, a introdurre sistemi di gestione e di produzione ecocompatibili, ad adottare strategie di sviluppo improntate a criteri di sostenibilita' ambientale. In conformita' alle previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, sono finanziati lo sviluppo di strumenti di sostenibilita' ambientale, l'incentivazione di sistemi di gestione ambientale da parte di organizzazioni pubbliche e private, l'adozione di Agende 21 locali e dei relativi programmi d'azione. 13. Alla legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6 (Interventi di competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili) e' apportata la seguente modifica: a) dopo il primo comma dell'art. 3 sono inseriti i seguenti commi secondo e terzo: "Al fine di assicurare lo sviluppo di tutte le vie navigabili, la Regione provvede altresi' ad assicurare la promozione della navigazione interna e a garantire la sicurezza e la vigilanza." "La Regione realizza gli interventi di cui ai commi precedenti anche tramite gli enti locali, loro gestioni associate o aziende dipendenti ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000.". 14. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), degli articoli 8, 9, 12, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'art. 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) la Regione introita le risorse statali da destinare alla copertura dei costi relativi ai contratti di servizio e di programma per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale. 15. Per l'anno 2001 l'ammontare complessivo delle spese di cui al comma 14 e' determinato, ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000, in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 422/1997, in L. 647.596.400.000 ( euro 334.455.628,61), di cui L. 588.724.000.000 ( euro 304.050.571,46) assicurate dai trasferimenti dello Stato a copertura dell'importo dei contratti e L. 58.872.400.000 ( euro 30.405.057,15) quale IVA calcolata applicando l'aliquota del 10% alla cui copertura concorrono risorse statali per una quota parte stimata in L. 56.072.400.000 ( euro 28.958.977,83), ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2000 in attuazione dell'art. 9, comma 4, della legge n. 472/1999. 16. Per la differenza stimata, pari a L. 2.800.000.000 ( euro 1.446.079,32), tra le spese complessive relative all'IVA e la quota parte coperta dalle risorse trasferite dallo Stato, si provvede con risorse regionali. 17. All'avvenuto trasferimento da parte dello Stato di maggiori risorse per la copertura delle spese relative all'IVA sui contratti di cui al comma 14, la Regione provvede al recupero delle risorse anticipate.