Art. 3.
  Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infeastrutture

    1.  Alla  legge  regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione
del   servizio   idrico   integrato  e  individuazione  degli  ambiti
territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36
"Disposizioni  in  materia  di  risorse  idriche")  sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) il comma 4 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
      "4.  Al  fine  di  tutelare la qualita' delle risorse idriche e
ottimizzarne   l'uso   in  un  quadro  di  sviluppo  sostenibile  del
territorio,  la  Regione,  in  attuazione  del decreto legislativo 11
maggio   1999,   n.   152  (Disposizioni  sulla  tutela  delle  acque
dall'inquinamento   e   recepimento  della  Direttiva  n.  91/271/CEE
concernente   il  trattamento  delle  acque  reflue  urbane  e  della
Direttiva   n.   91/676/CEE  relativa  alla  protezione  delle  acque
dall'inquinamento   provocato   dai   nitrati  provenienti  da  fonti
agricole) e successive modifiche ed integrazioni, elabora il piano di
tutela  delle  acque,  con  il  concorso  e  la  collaborazione delle
autorita'  d'ambito  e  di  tutte  le  parti interessate a livello di
bacino  idrografico  e  di  sub-bacino,  sulla base degli obiettivi a
scala  di  bacino  definiti  dalle  autorita'  di  bacino nazionali e
interregionali.";
      b) il comma 5 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
      "5.  Il  piano di tutela delle acque, avente i contenuti di cui
all'art.  44 del decreto legislativi n. 152/1999 e relativi allegati,
sviluppa tra l'altro gli aspetti inerenti:
      a) alla  disponibilita'  della  risorsa  idrica  attraverso una
corretta    quantificazione    e   caratterizzazione   idrologica   e
idrogeologica dei bacini;
      b) alla  qualita'  chimica  e biologica della risorsa idrica in
relazione ai carichi antropici;
      c) agli usi attuali;
      d) alle caratteristiche delle risorse idriche;
      e) al  quadro  di  riferimento  per  i  provvedimenti  relativi
all'utilizzo  delle  risorse  idriche,  all'arbitraggio  tra  gli usi
concorrenti e alla disciplina degli usi civili e produttivi;
      f)  alle  parti  di  bacino idrografico da sottopone a recupero
ambientale;
      g) alla   disciplina  del  regime  delle  concessioni  e  delle
autorizzazioni  relative all'uso dell'acqua, dettando i parametri per
gli  atti  di  assenso  ed  identificando,  anche  ai fini della loro
eventuale  revoca,  le  concessioni caratterizzate da scarso rapporto
tra  risorsa  idrica  consumata e produzione economica, tenendo conto
anche delle compatibilita' ambientali generali.";
      c) il comma 6 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
      "6.  La  giunta  regionale,  sentite  le  province, delibera la
proposta di piano di tutela e le eventuali misure di salvaguardia, ne
dispone  la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della
regione  Lombardia  e la pone in libera visione. Entro novanta giorni
dalla   pubblicazione   possono   essere   presentate   osservazioni,
opposizioni  e  proposte  di  modifica.  La  giunta regionale, previa
istruttoria  in  ordine a osservazioni, opposizioni, proposte, adotta
il piano e lo trasmette all'autorita' di bacino per l'espressione del
parere  di  competenza.  La  giunta  regionale  recepisce  il  parere
dell'autorita' d i bacino e trasmette il piano al consiglio regionale
per l'approvazione.";
      d) dopo  il  comma  6  dell'art.  2  e'  aggiunto  il  seguente
comma 6-bis:
      "6-bis.  Il  piano  di  tutela delle acque costituisce un piano
stralcio   di   settore  del  piano  di  bacino  di  cui  alla  legge
18 maggio 1989,  n.  183  (Norme  per  il  riassetto  organizzativo e
funzionale   della   difesa  del  suolo)  per  il  quale  valgono  le
disposizioni   previste  dall'art.  17  della  medesima  legge.  Fino
all'approvazione  del piano di tutela, lo strumento pianificatorio di
riferimento     in     materia    di    acquedotti,    fognature    e
collettamento/depurazione  e' il piano regionale di risanamento delle
acque  (PRRA)  previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per
la  tutela  delle  acque  dall'inquinamento)  e dalle leggi regionali
20 marzo  1980,  n.  32  (Censimento  e  catasto delle acque-piani in
materia  di tutela delle acque dall'inquinamento) e 26 novembre 1984,
n.   58   (Modifiche  alla  legge  regionale  20 marzo  1980,  n.  32
"Censimento  e catasto delle acque - piani in materia di tutela delle
acque dall'inquinamento).".
    2. Alla legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 (Promozione della
diffusione  di  veicoli  elettrici  dotati di accumulatori e relative
infeastrutture,   nelle  aree  urbane)  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
      a) il titolo della legge e' sostituito dal seguente:
      "(Promozione  della  diffusione  di  veicoli  a  minimo impatto
ambientale,  a  trazione  elettrica  o  elettrica-ibrida e di veicoli
alimentati  a  combustibili  gassosi o ricavati da fonti rinnovabili,
nonche' delle relative infrastrutture, nelle aree urbane)";
      b) la lettera a) dell'art. 1 e' sostituita dalla seguente:
      a)  la  riduzione delle emissioni veicolari e dell'inquinamento
acustico  nei centri urbani, attraverso la diffusione sperimentale di
veicoli  a  trazione  elettrica  o  ibrida  e di veicoli alimentati a
combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili;";
      c) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 2. (Iniziative). - 1. Per il raggiungimento degli obiettivi
di cui all'art. 1, la Regione:
      a) incentiva l'acquisto di veicoli elettrici;
      b) incentiva  l'acquisto  di  veicoli alimentati a combustibili
gassosi o ricavati da fonti rinnovabili;
      c) incentiva   la   realizzazione   di  infrastrutture  per  il
rifornimento dei veicoli di cui alle lettere a) e b);
      d) promuove   progetti   dimostrativi   e   di  diffusione  per
l'introduzione dei veicoli suddetti.";
      d) la lettera b) dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente:
      "b)  per  infrastrutture  di  rifornimento,  si  intendono  gli
impianti  di ricarica delle batterie di qualunque tipo e gli impianti
di  distribuzione  dei  combustibili  gassosi  o  ricavati  da  fonti
rinnovabili.";
      e) l'art. 4 e' abrogato;
      f) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
"Art.  5.  (Incentivazione  all'acquisto  di  veicoli  elettrici e di
veicoli  alimentati  a  combustibili  gassosi  o  ricavati  da  fonti
rinnovabili).&d.;   -  1.  La  Regione  concede  a  persone  fisiche,
giuridiche  e  ad  enti  pubblici, contributi per l'acquisto o per la
locazione  finanziaria  dei  veicoli  di  cui all'art. 2 nella misura
massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa.
    2.  La  misura  del  contributo  e' determinata annualmente dalla
giunta  regionale  tenendo  conto  della  differenza  del  prezzo dei
veicoli  di  cui  all'art.  2  e  un veicolo con motore a combustione
interna.
    3.  Entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la giunta regionale determina:
      a) la  documentazione  da prodursi unitamente alla richiesta di
contributo ed il termine di presentazione delle relative domande;
      b) i   criteri  selettivi  e  prioritari  da  osservarsi  nella
concessione dei contributi.
    4.  La concessione dei contributi e' disposta dal dirigente della
competente  struttura  regionale;  la  liquidazione  degli  stessi e'
disposta  previa  acquisizione  da  parte  dei  beneficiari  di copia
autenticata dei documenti di immatricolazione del veicolo acquistato,
ovvero, in caso di locazione finanziaria, di copia del contratto.";
      g) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 6 (Realizzazione di progetti di diffusione). - 1. La giunta
regionale  finanzia  la  realizzazione  di  progetti finalizzati alla
diffusione dei veicoli di cui all'art. 2 e relative infrastrutture di
rifornimento   presentati   da   comuni,   enti   pubblici,   aziende
municipalizzate,  societa' e consorzi, da selezionarsi mediante bando
di concorso.
    2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il dirigente competente
determina, con il bando di concorso annuale:
      a) la documentazione da produrre a corredo della richiesta;
      b) le quote massime di contribuzione regionale.
    3.  Per  effettuare  la  valutazione  dei  progetti  pervenuti  e
redigere la graduatoria di merito, il dirigente competente istituisce
un   nucleo   di   valutazione   che   puo'   avvalersi  anche  della
collaborazione  di  consulenze  esterne  particolarmente qualificate,
attribuite  ai  sensi  della  legge  regionale  22 aprile 1974, n. 21
(Norme   per   il   conferimento  degli  incarichi  di  consulenza  e
professionali,  per  la  costituzione  di commissioni consuitive o di
studio  o  per  l'indizione  di  congressi  o convegni da parte della
giunta regionale).".
    3.  Alla legge regionale 12 maggio 1990, n. 54 (Organizzazione ed
interventi  di  competenza regionale in materia di protezione civile)
sono apportate le seguenti modifiche:
      a) dopo  il  comma  1 dell'art. 5 e' aggiunto il seguente comma
1-bis:
    "1-bis.  La  giunta  regionale  puo' concorrere alle iniziative e
agli interventi individuati dagli enti locali a tutela del territorio
e delle popolazioni.";
      b) dopo  il  comma 3 dell'Art. 21 e' inserito il seguente comma
3-bis:
      "3-bis.  In  caso  di  proclamazione dello stato di crisi, o in
situazioni  di  emergenza  ovvero  nel caso di missioni di protezione
civile,   la   giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  puo'
autorizzare  il  dirigente  della  struttura  regionale di protezione
civile  a  sostenere,  anche  mediante  aperture di credito, le spese
ritenute  necessarie nell'ambito delle categorie e del tetto di spesa
individuati  nella  deliberazione  stessa.  Con  il  medesimo atto la
Giunta  regionale  puo'  nominare  il  funzionario  delegato  per  la
gestione delle aperture di credito,".
    4.   Alla   legge   regionale  20  febbraio  1989,  n.  6  (Norme
sull'eliminazione   dalle  barriere  architettoniche  e  prescrizioni
tecniche di attuazione) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 1 dell'art. 34-bis e' sostituito dal seguente:
      "1.  La giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la
sperimentazione   nel   settore   dell'abbattimento   delle  barriere
architettoniche  e  localizzative,  promuove o realizza, d'intesa con
gli  enti  competenti,  interventi pilota su edifici, spazi e servizi
pubblici individuati dalla stessa giunta regionale, con priorita' per
gli  edifici  destinati  a  sedi municipali ed attivita' scolastiche;
promuove inoltre, previa intesa con i soggetti competenti, interventi
pilota  su edifici, spazi e servizi privati di uso pubblico, compresi
gli  edifici  di cui alla legge regionale 9 maggio 1992, n. 20 (Norme
per  la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate
a servizi religiosi).";
      b) dopo l'art. 34-bis e' inserito il seguente art. 34-ter:
    "Art.  34-ter  (Integrazione  dei  contributi  di  cui alla legge
9 gennaio  1989,  n.  13  "Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione   delle   barriere   architettoniche   negli   edifici
privati").  -  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge
n.  13/1989,  la  giunta  regionale integra i contributi destinati ai
soggetti   aventi  diritto  per  la  realizzazione  degli  interventi
finalizzati   al   superamento   e   all'eliminazione   di   barriere
architettoniche  e  localizzative in edifici gia' esistenti, anche se
adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza.
    2. Hanno diritto ai contributi:
      a) i   portatori   di   menomazioni  o  limitazioni  funzionali
permanenti, compresa la cecita', ovvero relative alla deambulazione e
alla mobilita';
      b) coloro  che abbiano in carico i soggetti di cui alla lettera
a), ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi);
      c) i condomini degli edifici in cui risiedono i soggetti di cui
alla  lettera a) che hanno contribuito alla realizzazione delle opere
di abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.
    3. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si osservano
le procedure stabilite dalla legge n. 13/1989.
    4.  Quando  i  soggetti  di  cui  ai  commi  1  e 2 rinunciano al
contributo  loro  spettante  o  decadono  dalle condizioni per il suo
ottenimento,     il     contributo     stesso     viene    restituito
dall'amministrazione comunale competente alla tesoreria regionale. La
restituzione  avviene  entro  sessanta  giorni  dal verificarsi della
condizione che ha determinato la rinuncia o la decadenza, trascorsi i
quali  sono  dovuti gli interessi moratori. Le somme corrispondenti a
tali   contributi  vengono  riassegnate  dalla  giunta  regionale  ai
soggetti  di cui alla presente legge, in base a quanto disposto dalla
legge n. 13/1989.".
    5.  Alla  legge  regionale  10  settembre 1984, n. 53 (Interventi
urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica
e  la  tutela  delle  falde  idriche  sotterranee)  sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) il comma 1 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma
regionale  di sviluppo ed in conformita' alle previsioni del bilancio
pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualita' per
la  progettazione e il finanziamento di opere urgenti, di costruzione
o  di  completamento  di infrastrutture d'acquedotto realizzate anche
unitamente  agli  altri  servizi pubblici di rete compatibili e delle
relative   strutture   sotterranee  multiuso,  a:  province,  comuni,
comunita'  montane,  consorzi  tra enti locali e altri enti pubblici,
aziende  speciali, societa' per azioni o a responsabilita' limitata a
prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.";
      b) dopo  il  comma  1 dell'art. 2 e' aggiunto il seguente comma
1-bis:
    "1-bis. Sono altresi' concessi contributi, nelle misure di cui al
comma 1:
      a) ai  soggetti di cui all'art. 1 che realizzano interventi nel
settore dell'approvvigionamento idropotabile utilizzando strumenti di
programmazione  negoziata,  nonche'  ai  soggetti  promotori  di  cui
all'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n, 109 (legge quadro in
materia di lavori pubblici), e successive modifiche e integrazioni;
      b)   ai   soggetti   gestori  del  servizio  idrico  integrato,
individuati  ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni
in  materia  di  risorse  idriche) e della legge regionale 20 ottobre
1998,   n.  21  (Organizzazione  del  servizio  idrico  integrato  ed
individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della
legge  5  gennaio  1994,  n.  36  "Disposizioni in materia di risorse
idriche"),  per  l'avvio  dell'attuazione  dei piani d'ambito, previo
accordo con le relative autorita'.".
    6.   Alla  legge  regionale  28 aprile  1984,  n.  23  (Piano  di
interventi urgenti nel settore del disinquinamento) sono apportate la
seguenti modifiche:
      a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  1  (Contributi  per  opere  di  disinquinamento).  - 1. La
Regione,  sulla  base degli obiettivi fissati nel programma regionale
di   sviluppo   ed   in  conformita'  alle  previsioni  del  bilancio
pluriennale,  concede  contributi  in  conto capitale e in annualita'
finalizzati    alla   progettazione,   alla   realizzazione   ed   al
completamento di impianti di depurazione, nonche' al completamento ed
alla   costruzione   dei   condotti  di  fognatura  realizzati  anche
unitamente  agli  altri servizi pubblici di rete compatibili, e delle
relative strutture sotterranee multiuso a province, comuni, comunita'
montane,  consorzi  tra  enti  locali  e altri enti pubblici, aziende
speciali,   societa'  per  azioni  o  a  responsabilita'  limitata  a
prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.";
      b) dopo  il  comma  1 dell'art. 2 e' aggiunto il seguente comma
1-bis:
    "1-bis. Sono altresi' concessi contributi, nelle misure di cui al
comma 1:
      a) ai  soggetti di cui all'art. 1 che realizzano interventi nei
settore  del  disinquinamento utilizzando strumenti di programmazione
negoziata, nonche' ai soggetti promotori di cui all'Art. 37-bis della
legge  11  febbraio  1994,  n. 109 (legge quadro in materia di lavori
pubblici) e successive modifiche e integrazioni;
      b) ai   soggetti   gestori   del   servizio  idrico  integrato,
individuati  al sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni
in  materia  di  risorse  idriche) e della legge regionale 20 ottobre
1998,   n.  21  (Organizzazione  del  servizio  idrico  integrato  ed
individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della
legge  5  gennaio  1994,  n.  36  "Disposizioni in materia di risorse
idriche",  per  l'avvio  dell'attuazione  dei  piani d'ambito, previo
accordo con le relative autorita'.".
    7.  Alla  legge  regionale  12 settembre 1983. n. 70 (Norme sulla
realizzazione   di  opere  pubbliche  di  interesse  regionale)  sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 2 dell'art. 37 e' sostituito dal seguente:
      "2.   La   cancellazione  e'  disposta  con  provvedimento  del
direttore  generale  competente  sentita  la  commissione  di cui all
articolo 36, comma 1.";
      b) il comma 2 dell'art. 38 e' sostituito dal seguente:
      "2.   I   provvedimenti   di   nomina  del  collaudatore  e  di
approvazione   del   certificato   di  collaudo  ovvero  di  regolare
esecuzione  dei  lavori  competono  alla  Regione  e  sono  adottati,
rispettivamente,  dal direttore della direzione competente in materia
di  lavori  pubblici  e  dal direttore della direzione competente per
l'intervento, quando si riferiscono a:
      a) opere di competenza della Regione:
      b) opere di competenza degli altri enti assistite da contributo
regionale  in  capitale  non  inferiore  al 50% del costo dell'opera,
oppure   da   contributo  regionale  in  annualita'  il  cui  importo
capitalizzato non sia inferiore al 35% del costo dell'opera.".
    8.  Alla  legge  regionale  7  giugno  1980,  n.  94  (Norme  per
interventi  per  lo smaltimento dei rifiuti) e' apportata la seguente
modifica:
      a) l'art. 17 e' abrogato.
    9.  Il comma 1 dell'art. 31-bis della legge regionale n. 94/1980,
introdotto  dall'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1983, n. 99
(Modifiche  ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94
"Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti"), va inteso nel
senso   che  i  contributi  regionali  ivi  previsti  possono  essere
utilizzati  dai  comuni  beneficiari  anche per far fronte alle spese
legali sostenute per il recupero obbligatorio delle spese di bonifica
e  di  smaltimento  di cui al comma 3 del medesimo Art. 31-bis. A tal
fine   le   relative   parcelle  professionali  sono  preventivamente
liquidate dal competente ordine.
    10.  Il  termine  di  cui  all'articolo  1  della legge regionale
22 gen-naio  1999, n. 5 (Proroga dei termini dell'Art. 46 della legge
regionale  4 maggio  1990  n.  28 "Modificazione ed integrazione alla
legge  regionale  5 dicembre 1983 n. 91 e successive modificazioni ed
integrazioni  concernente "Disciplina dell'assegnazione degli alloggi
di  edilizia  residenziale pubblica"") e' prorogato fino alla data di
pubblicazione  del  provvedimento  della  giunta  di attuazione delle
funzioni individuate dalle lettere m), n) e r) del comma 41 dell'art.
3 della legge regionale n. 1/2000.
    11.   Fino   all'entrata  in  vigore  della  legge  regionale  di
recepimento  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  64  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del  capo  1  della legge 15 marzo 1997, n. 59) la giunta
regionale  puo'  sospendere  l'attuazione  dei piani di vendita degli
alloggi  soggetti  al  definitivo  assetto del patrimonio di edilizia
residenziale  e urbana, autorizzati dal consiglio regionale, ai sensi
della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione
degli  alloggi  di  edilizia residenziale pubblica), con l'esclusione
dei  piani  di  vendita  degli  enti  locali.  Non sono soggette alla
predetta  sospensione le domande di acquisto degli alloggi presentate
fino  all'entrata in vigore della presente legge. La giunta regionale
approva  i  piani  di  vendita degli alloggi di proprieta' degli enti
locali  non soggetti al definitivo assetto del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica.
    12. Al fine di contribuire al raggiungimento dei propri obiettivi
di  politica  ambientale,  la  Regione  attua e promuove programmi ed
azioni  volti  ad  accrescere la base conoscitiva e l'informazione in
materia  ambientale, a introdurre sistemi di gestione e di produzione
ecocompatibili,  ad  adottare  strategie  di  sviluppo  improntate  a
criteri  di sostenibilita' ambientale. In conformita' alle previsioni
del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, sono
finanziati  lo  sviluppo  di  strumenti di sostenibilita' ambientale,
l'incentivazione  di  sistemi  di  gestione  ambientale  da  parte di
organizzazioni  pubbliche e private, l'adozione di Agende 21 locali e
dei relativi programmi d'azione.
    13.  Alla  legge  regionale  19 gennaio 1973, n. 6 (Interventi di
competenza  regionale  in  materia  di  opere  pubbliche, porti e vie
navigabili) e' apportata la seguente modifica:
      a) dopo  il  primo  comma  dell'art. 3 sono inseriti i seguenti
commi secondo e terzo:
      "Al  fine di assicurare lo sviluppo di tutte le vie navigabili,
la  Regione  provvede  altresi'  ad  assicurare  la  promozione della
navigazione interna e a garantire la sicurezza e la vigilanza."
    "La  Regione  realizza  gli interventi di cui ai commi precedenti
anche  tramite  gli  enti  locali,  loro gestioni associate o aziende
dipendenti ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000.".
    14.  Ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art. 4 della legge
15 marzo  1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica  amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa),
degli  articoli 8, 9, 12, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre
1997,  n.  422  (Conferimento  alle  regioni  ed  agli enti locali di
funzioni  e  compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'art.  4,  comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'art.
9,  comma  4,  della  legge  7 dicembre  1999, n. 472 (Interventi nel
settore  dei  trasporti)  la  Regione  introita le risorse statali da
destinare  alla copertura dei costi relativi ai contratti di servizio
e di programma per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse
regionale.
    15. Per l'anno 2001 l'ammontare complessivo delle spese di cui al
comma  14  e'  determinato,  ai  sensi dei decreti del Presidente del
Consiglio  dei Ministri del 16 novembre 2000, in attuazione dell'art.
12  del  decreto  legislativo  n.  422/1997,  in  L.  647.596.400.000
( euro 334.455.628,61),      di      cui      L.      588.724.000.000
( euro 304.050.571,46)  assicurate  dai  trasferimenti  dello Stato a
copertura    dell'importo   dei   contratti   e   L.   58.872.400.000
( euro 30.405.057,15)  quale  IVA calcolata applicando l'aliquota del
10% alla cui copertura concorrono risorse statali per una quota parte
stimata   in   L.   56.072.400.000  ( euro 28.958.977,83),  ai  sensi
dell'art.  2  del  decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre
2000 in attuazione dell'art. 9, comma 4, della legge n. 472/1999.
    16.   Per   la   differenza  stimata,  pari  a  L.  2.800.000.000
( euro 1.446.079,32),  tra le spese complessive relative all'IVA e la
quota parte coperta dalle risorse trasferite dallo Stato, si provvede
con risorse regionali.
    17.  All'avvenuto  trasferimento da parte dello Stato di maggiori
risorse  per  la copertura delle spese relative all'IVA sui contratti
di  cui  al  comma  14, la Regione provvede al recupero delle risorse
anticipate.