Art. 4. Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunita' 1. Alla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera d) del comma 7 dell'art. 10 e' sostituita dalla seguente: "d) costituzione presso Finlombarda S.p.a di un fondo di rotazione per il finanziamento delle attivita' imprenditoriali e del lavoro autonomo. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per il finanziamento delle attivita' imprenditoriali e del lavoro autonomo sono altresi' utilizzate, entro il limite massimo di L. 300.000.000 (trecentomilioni) all'anno, per la dotazione informatica funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei benefici di cui alla presente norma.". 2. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 6 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente: "6. Nell'azienda ospedaliera il collegio dei revisori e' composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione ed uno dalla conferenza di cui all'art. 6, comma 9-bis, iscritti nel registro dei revisori contabili; gli altri due sono designati rispettivamente dal ministero della sanita' e dal ministero del tesoro."; b) alla fine del comma 6 dell'art. 13 e' aggiunto il seguente periodo: "Il termine per l'esercizio del controllo da parte della giunta sugli atti di cui al presente comma e' sospeso dall'1o al 31 agosto di ogni anno.". c) dopo il comma 11 dell'art. 13 e' inserito il seguente comma 11-bis: "11-bis. I progetti e le varianti in corso d'opera, di cui al comma 11, lettera b), sono approvati dal direttore generale della direzione competente in materia di sanita' o dal dirigente delegato, previo parere degli organi tecnici regionali quando sia prevista l'approvazione regionale.". 3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale n. 34/1978) e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge. 4. Gli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialita' non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonche' in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi), abrogati dall'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 3/2001 con effetto dall a data di entrata in vigore della legge stessa, riprendono efficacia dalla medesima data. 5. Alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialita' non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonche' in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi) sono apportate le seguenti modifiche: a) la sigla "U.S.S.L." contenuta negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 e' sostituita con la sigla "A.S.L."; b) il comma 3 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "3. Il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta deve essere preventivamente autorizzato dalla competente ASL con provvedimento motivato in rapporto alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 su relazione di un medico specialista di struttura pubblica ospedaliera. Il ricorso all'assistenza indiretta e' ammesso altresi' per le prestazioni di comprovata gravita' ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso.". 6. Alla legge regionale 2 maggio 1992, n. 16 (Istituzione e funzioni della commissione regionale per la realizzazione di pari opportunita' tra uomo e donna) e' apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 4 dell'art. 10 e' aggiunto il seguente comma 4-bis: "4-bis. La Regione valorizza l'associazionismo femminile promuovendo e sostenendo iniziative e progetti d'informazione, di formazione e di ricerca in collaborazione con le associazioni femminili iscritte all'Albo regionale.". 7. Alla legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 (Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "1. I servizi e gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica e diploma universitario, alle scuole dirette a fini speciali delle universita', agli istituti superiori di grado universitario, nonche' agli istituti che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale."; b) il comma 1 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente: "1. Il presidente e' nominato con decreto del presidente della giunta regionale d'intesa con il rettore dell'Universita', tra i componenti del consiglio di amministrazione in possesso di comprovata competenza tecnico-amministrativa."; c) il comma 3 dell'art. 43 e' sostituito dal seguente: "3. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle universita' statali e non statali ed agli altri istituti di cui all'art. 2. comma 1, che rilasciano titoli aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della predetta tassa per il diritto allo studio.". 8. Alla legge regionale 7giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) e' apportata la seguente modifica: a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 e' aggiunta la seguente lettera e): "e) azioni di sistema, mediante studi, sperimentazioni e assistenza tecnica, finalizzate a sostenere il processo di sviluppo del sistema della formazione professionale in Lombardia.". 9. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalita' e termini per la presentazione e la valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attivita' culturali. 10. Sino alla pubblicazione delle deliberazioni che stabiliscono le modalita' e i termini per la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 9, continuano ad operare le norme riguardanti tali aspetti contenute nella legislazione di settore. 11. Dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui al comma 9 sono abrogati: a) l'art. 5 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 58 (Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale); b) l'art. 5 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 75 (Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo musicale); c) l'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 38 (Interventi promozionali della Regione Lombardia, in campo cinematografico e audiovisivo); d) l'art. 10 della legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attivita' di promozione educativa e culturale); e) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico). 12. Alla legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attivita' di promozione educativa e culturale) e' apportata la seguente modifica: a) l'art. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Comitato consultivo per la promozione educativa e culturale). E' istituito il comitato consultivo per la promozione educativa e culturale; esso e' nominato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente per materia. 2. Il comitato dura in carica tre anni ed e' composto dall'assessore competente o suo delegato, che lo presiede, e da 5 membri scelti tra esperti in materia di beni e attivita' culturali con curriculum individuale comprovante un'elevata competenza nella materia. 3. Il comitato formula, in coerenza con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, proposte in materia di promozione educativa e culturale ed esprime parere sugli atti di programmazione triennale e relativi aggiornamenti, nonche', ove richiesto; sulle singole iniziative. 4. La direzione generale competente assicura al comitato il supporto di segreteria.". 13. Le leggi regionali 10 febbraio 1979, n. 24 (Procedure per l'elaborazione del piano sanitario regionale e proroga della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55) e 20 agosto 1981, n. 49 (Procedure per l'elaborazione del piano sanitario e del piano socio-assistenziale, modifiche alla legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24 e abrogazione della legge regionale 10 maggio 1980, n. 56) sono abrogate. 14. Alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternita', all'infanzia e alla famiglia) sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 13 e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Obblighi dei consultori pubblici). - 1. Fatti salvi le funzioni e i compiti di cui alla normativa regionale vigente, i consultori pubblici di cui all'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405 sono comunque tenuti ad assicurare le prestazioni e la somministrazione di tutti i mezzi liberamente scelti dalla coppia e dal singolo, senza alcuna limitazione che non sia di ordine sanitario, atti a conseguire gli scopi di cui all'art. 1 della legge citata. 2. I consultori istituiti da enti privati accreditati che non intendano assolvere interamente agli obblighi di cui al comma 1 sono tenuti a darne comunicazione agli utenti."; b) gli articoli 14 e 15 sono abrogati.