Art. 4.
  Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunita'

    1.   Alla  legge  regionale  15 gennaio  1999,  n.  1  (Politiche
regionali  del  lavoro e dei servizi per l'impiego) sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) la  lettera  d) del comma 7 dell'art. 10 e' sostituita dalla
seguente:
      "d)  costituzione  presso  Finlombarda  S.p.a  di  un  fondo di
rotazione  per il finanziamento delle attivita' imprenditoriali e del
lavoro  autonomo.  Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo
di  rotazione  per il finanziamento delle attivita' imprenditoriali e
del lavoro autonomo sono altresi' utilizzate, entro il limite massimo
di   L. 300.000.000  (trecentomilioni)  all'anno,  per  la  dotazione
informatica  funzionale  alla gestione telematica del procedimento di
richiesta e assegnazione dei benefici di cui alla presente norma.".
    2.  Alla  legge  regionale  11  luglio  1997, n. 31 (Norme per il
riordino  del  servizio sanitario regionale e sua integrazione con le
attivita' dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 6 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente:
      "6.  Nell'azienda  ospedaliera  il  collegio  dei  revisori  e'
composto  da cinque membri, di cui due designati dalla Regione ed uno
dalla  conferenza  di  cui  all'art.  6,  comma  9-bis,  iscritti nel
registro  dei  revisori  contabili;  gli  altri  due  sono  designati
rispettivamente  dal  ministero  della  sanita'  e  dal ministero del
tesoro.";
      b) alla  fine  del comma 6 dell'art. 13 e' aggiunto il seguente
periodo:
      "Il termine per l'esercizio del controllo da parte della giunta
sugli  atti  di cui al presente comma e' sospeso dall'1o al 31 agosto
di ogni anno.".
      c) dopo  il  comma  11  dell'art.  13  e'  inserito il seguente
comma 11-bis:
      "11-bis.  I  progetti e le varianti in corso d'opera, di cui al
comma  11,  lettera  b),  sono approvati dal direttore generale della
direzione  competente in materia di sanita' o dal dirigente delegato,
previo  parere  degli  organi  tecnici  regionali quando sia prevista
l'approvazione regionale.".
    3.  Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 2 febbraio 2001,
n.  3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali
in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e
ambiente   e  infrastrutture  e  servizi  alla  persona,  finalizzate
all'attuazione  del  DPEFR  ai  sensi  dell'art.  9-ter  della  legge
regionale  n.  34/1978) e' abrogato con effetto dalla data di entrata
in vigore della medesima legge.
    4.  Gli  articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della legge regionale 5 novembre
1993,  n.  36  (Provvedimenti  in  materia di assistenza in regime di
ricovero   in  forma  indiretta  presso  case  di  cura  private  non
convenzionate  e  per  specialita'  non convenzionate con il servizio
sanitario  nazionale,  nonche'  in  materia  di rimborsi per spese di
trasporto  ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi), abrogati
dall'art.  4,  comma  3,  della legge regionale n. 3/2001 con effetto
dall  a  data  di  entrata  in  vigore della legge stessa, riprendono
efficacia dalla medesima data.
    5.  Alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in
materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso
case  di  cura  private  non  convenzionate  e  per  specialita'  non
convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonche' in materia
di   rimborsi  per  spese  di  trasporto  ai  soggetti  sottoposti  a
trattamenti di dialisi) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) la  sigla "U.S.S.L." contenuta negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6
e' sostituita con la sigla "A.S.L.";
      b) il comma 3 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
      "3.  Il  ricorso  all'assistenza ospedaliera in forma indiretta
deve  essere  preventivamente  autorizzato  dalla  competente ASL con
provvedimento  motivato in rapporto alla sussistenza delle condizioni
di  cui al comma 1 su relazione di un medico specialista di struttura
pubblica  ospedaliera. Il ricorso all'assistenza indiretta e' ammesso
altresi' per le prestazioni di comprovata gravita' ed urgenza, quando
non  sia  stato  possibile  ottenere  la  preventiva autorizzazione e
sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso.".
    6.  Alla  legge  regionale  2 maggio  1992,  n. 16 (Istituzione e
funzioni  della  commissione  regionale  per la realizzazione di pari
opportunita' tra uomo e donna) e' apportata la seguente modifica:
      a) dopo  il  comma 4 dell'art. 10 e' aggiunto il seguente comma
4-bis:
      "4-bis.   La   Regione  valorizza  l'associazionismo  femminile
promuovendo  e  sostenendo  iniziative  e progetti d'informazione, di
formazione  e  di  ricerca  in  collaborazione  con  le  associazioni
femminili iscritte all'Albo regionale.".
    7.  Alla  legge  regionale  25 novembre  1994,  n.  33 (Norme per
l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in
ambito universitario) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
      "1.  I servizi e gli interventi di cui alla presente legge sono
rivolti   agli   studenti   iscritti   ai  corsi  di  laurea,  laurea
specialistica  e  diploma  universitario,  alle scuole dirette a fini
speciali   delle   universita',  agli  istituti  superiori  di  grado
universitario,  nonche'  agli  istituti  che costituiscono il sistema
dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.";
      b) il comma 1 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Il presidente e' nominato con decreto del presidente della
giunta  regionale  d'intesa  con  il  rettore dell'Universita', tra i
componenti del consiglio di amministrazione in possesso di comprovata
competenza tecnico-amministrativa.";
      c) il comma 3 dell'art. 43 e' sostituito dal seguente:
      "3.  Per  l'iscrizione  ai  corsi  di  studio delle universita'
statali e non statali ed agli altri istituti di cui all'art. 2. comma
1,  che  rilasciano  titoli  aventi  valore legale, gli studenti sono
tenuti  al  pagamento  della  predetta  tassa  per  il  diritto  allo
studio.".
    8.  Alla  legge  regionale  7giugno 1980, n. 95 (Disciplina della
formazione  professionale  in  Lombardia)  e'  apportata  la seguente
modifica:
      a) dopo  la  lettera  d) del comma 1 dell'art. 3 e' aggiunta la
seguente lettera e):
      "e)  azioni  di  sistema,  mediante  studi,  sperimentazioni  e
assistenza  tecnica,  finalizzate a sostenere il processo di sviluppo
del sistema della formazione professionale in Lombardia.".
    9.  La  giunta  regionale,  entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge, stabilisce modalita' e termini per la
presentazione e la valutazione di progetti e interventi in materia di
beni e attivita' culturali.
    10.  Sino alla pubblicazione delle deliberazioni che stabiliscono
le  modalita'  e  i termini per la presentazione e la valutazione dei
progetti   di  cui  al  comma  9,  continuano  ad  operare  le  norme
riguardanti tali aspetti contenute nella legislazione di settore.
    11.  Dalla  data  di  pubblicazione delle deliberazioni di cui al
comma 9 sono abrogati:
      a) l'art.  5  della  legge  regionale  8  novembre  1977, n. 58
(Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale);
      b) l'art.  5  della  legge  regionale  18 dicembre  1978, n. 75
(Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo musicale);
      c) l'art.  5  della  legge  regionale  11 aprile  1980,  n.  38
(Interventi   promozionali   della   Regione   Lombardia,   in  campo
cinematografico e audiovisivo);
      d) l'art.  10  della  legge  regionale  26  febbraio 1993, n. 9
(Interventi per attivita' di promozione educativa e culturale);
      e) gli  articoli  3 e 4 della legge regionale 6 agosto 1984, n.
39  (Interventi  regionali  per  la  tutela  del  patrimonio edilizio
esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed
archeologico).
    12.  Alla  legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per
attivita'  di  promozione  educativa  e  culturale)  e'  apportata la
seguente modifica:
      a) l'art. 12 e' sostituito dal seguente:
      "Art.  12  (Comitato  consultivo  per la promozione educativa e
culturale).
    E' istituito il comitato consultivo per la promozione educativa e
culturale;  esso  e'  nominato  dalla  giunta  regionale  su proposta
dell'assessore competente per materia.
    2.   Il   comitato  dura  in  carica  tre  anni  ed  e'  composto
dall'assessore  competente  o  suo  delegato, che lo presiede, e da 5
membri  scelti  tra  esperti in materia di beni e attivita' culturali
con  curriculum  individuale  comprovante un'elevata competenza nella
materia.
    3.  Il  comitato  formula,  in  coerenza  con  gli  obiettivi del
programma  regionale  di  sviluppo, proposte in materia di promozione
educativa  e culturale ed esprime parere sugli atti di programmazione
triennale  e  relativi  aggiornamenti,  nonche', ove richiesto; sulle
singole iniziative.
    4.  La  direzione  generale  competente  assicura  al comitato il
supporto di segreteria.".
    13.  Le  leggi  regionali  10 febbraio 1979, n. 24 (Procedure per
l'elaborazione  del  piano  sanitario regionale e proroga della legge
regionale 3 settembre 1974, n. 55) e 20 agosto 1981, n. 49 (Procedure
per    l'elaborazione    del    piano    sanitario    e   del   piano
socio-assistenziale, modifiche alla legge regionale 10 febbraio 1979,
n. 24 e abrogazione della legge regionale 10 maggio 1980, n. 56) sono
abrogate.
    14. Alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Istituzione del
servizio  per  l'educazione  sessuale,  per  la procreazione libera e
consapevole,  per  l'assistenza  alla maternita', all'infanzia e alla
famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) l'art. 13 e' sostituito dal seguente:
      "Art.  13  (Obblighi dei consultori pubblici). - 1. Fatti salvi
le  funzioni  e  i compiti di cui alla normativa regionale vigente, i
consultori  pubblici di cui all'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n.
405   sono   comunque  tenuti  ad  assicurare  le  prestazioni  e  la
somministrazione  di  tutti i mezzi liberamente scelti dalla coppia e
dal   singolo,  senza  alcuna  limitazione  che  non  sia  di  ordine
sanitario,  atti a conseguire gli scopi di cui all'art. 1 della legge
citata.
    2.  I  consultori  istituiti  da enti privati accreditati che non
intendano  assolvere interamente agli obblighi di cui al comma 1 sono
tenuti a darne comunicazione agli utenti.";
      b) gli articoli 14 e 15 sono abrogati.