Art. 6. Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34 "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" 1. Dopo l'art. 2-bis della legge regionale n. 34/1972 e' inserito il seguente art. 2-ter: "Art. 2-ter (Contributo ai gruppi. Spese per l'espletamento del mandato consiliare). - 1. Al fine di assicurare l'espletamento del mandato consiliare e' riconosciuto ad ogni gruppo il contributo mensile di cui alla tabella 1 anche per le spese di formazione, aggiornamento, consulenze esterne occasionali, documentazione, rappresentanza, divulgazione e accesso e utilizzo delle nuove tecnologie. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato per il tramite del gruppo consiliare di appartenenza in base alle modalita' deliberate dall'ufficio di Presidenza del Consiglio.". 2. Alla tabella 1 allegata alla legge regionale n. 34/1972 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il punto 1 e' cosi' sostituito: "1. Quota costante mensile: L. 4.000.000"; b) Il punto 2 e' cosi' sostituito: "2. Contributi mensili ragguagliati all'entita' numerica dei gruppi: a) L. 3.000.000 per ogni consigliere da 1 fino a 10; b) L. 2.000.000 per ogni consigliere da 11 fino a 20; c) L. 1.000.000 per ogni consigliere oltre 21."; c) Il punto 3 e' abrogato.