Art. 6.
Modifiche  alla legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34 "Provvidenze e
       contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari"

    1. Dopo l'art. 2-bis della legge regionale n. 34/1972 e' inserito
il seguente art. 2-ter:
      "Art. 2-ter (Contributo ai gruppi. Spese per l'espletamento del
mandato  consiliare).  -  1. Al fine di assicurare l'espletamento del
mandato  consiliare  e'  riconosciuto  ad  ogni  gruppo il contributo
mensile  di  cui  alla  tabella  1  anche per le spese di formazione,
aggiornamento,   consulenze   esterne   occasionali,  documentazione,
rappresentanza,   divulgazione  e  accesso  e  utilizzo  delle  nuove
tecnologie.
    2.  Il contributo di cui al comma 1 e' erogato per il tramite del
gruppo  consiliare  di appartenenza in base alle modalita' deliberate
dall'ufficio di Presidenza del Consiglio.".
    2.  Alla  tabella 1 allegata alla legge regionale n. 34/1972 sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) Il punto 1 e' cosi' sostituito:
      "1. Quota costante mensile: L. 4.000.000";
      b) Il punto 2 e' cosi' sostituito:
      "2.  Contributi  mensili  ragguagliati all'entita' numerica dei
gruppi:
      a) L. 3.000.000 per ogni consigliere da 1 fino a 10;
      b) L. 2.000.000 per ogni consigliere da 11 fino a 20;
      c) L. 1.000.000 per ogni consigliere oltre 21.";
      c) Il punto 3 e' abrogato.