Art. 2.
                         Criteri di riparto
    La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, determina con propria deliberazione i
criteri  per  l'assegnazione, il riparto e le modalita' di erogazione
dei  contributi  e  ne  da' comunicazione alla commissione consiliare
competente.