Art. 3.
Disposizioni finanziarie
Agli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi di
cui alla presente legge si fa fronte con i fondi iscritti nel
bilancio dell'anno 2001 al cap. 28471 con conseguente modifica
dell'oggetto del medesimo: cap. 24871 "Interventi straordinari per la
tutela ed il potenziamento delle risorse idropotabili dell'arcipelago
toscano" (legge regionale 15 marzo 2001, n. 13).
La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 15 marzo 2001
MARTINI
La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale
nella seduta del 13 febbraio 2001 ed e' stata vistata dal commissario
del Governo il 9 marzo 2001.