Art. 3.
                      Disposizioni finanziarie
    Agli  oneri  finanziari  per la realizzazione degli interventi di
cui  alla  presente  legge  si  fa  fronte  con  i fondi iscritti nel
bilancio  dell'anno  2001  al  cap.  28471  con  conseguente modifica
dell'oggetto del medesimo: cap. 24871 "Interventi straordinari per la
tutela ed il potenziamento delle risorse idropotabili dell'arcipelago
toscano" (legge regionale 15 marzo 2001, n. 13).
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 15 marzo 2001
                               MARTINI

    La  presente  legge  e'  stata  approvata dal consiglio regionale
nella seduta del 13 febbraio 2001 ed e' stata vistata dal commissario
del Governo il 9 marzo 2001.