(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287, recante "aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi", la quale, all'Art. 2, comma 2, lettera e), prescrive, ai fini dell'iscrizione nel registro esercenti il commercio (REC), l'aver frequentato fra l'altro con esito positivo appositi corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle Regioni; Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, la quale, all'Art. 13, comma 48, prevede che i corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al REC siano organizzati in via prioritaria dai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'Art. 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, ovvero dalle Camere di commercio in caso di loro non costituzione, secondo le modalita' di esecuzione stabilite con decreto del Presidente della Regione; Ritenuto pertanto di determinare le disposizioni attuative di quanto prescritto all'Art. 13, comma 48, della citata legge regionale n. 13/2000; Ritenuto inoltre di apportare le necessarie modifiche, ai fini del coordinamento normativo, anche al decreto del Presidente della Regione del 7 maggio 1999, n. 0146 (regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l'idoneita' all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti del preposto e verifica requisiti dell'attivita' all'ingrosso di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, Art. 5, commi 5, 6 e 9), registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1999 (registro n. 1, foglio n. 212); Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Vista la deliberazione giuntale n. 1265 del 20 aprile 2001; Decreta: 1. E' approvato il "Regolamento recante la determinazione delle disposizioni sui corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al REC di cui all'Art. 2, comma 2, lettera c), della legge n. 287/1991 e modificazioni al decreto del Presidente della Regione del 7 maggio 1999, n. 0146" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 4 maggio 2001 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti di Trieste il 12 giugno 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 226