(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 26 del 27 giugno 2001)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista  la  legge  25 agosto  1991, n. 287, recante "aggiornamento
della  normativa  sull'insediamento  e  sull'attivita'  dei  pubblici
esercizi",  la  quale, all'Art. 2, comma 2, lettera e), prescrive, ai
fini  dell'iscrizione  nel  registro  esercenti  il  commercio (REC),
l'aver  frequentato  fra  l'altro  con  esito positivo appositi corsi
professionali istituiti o riconosciuti dalle Regioni;
    Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, la quale, all'Art.
13,  comma  48,  prevede  che  i  corsi  professionali abilitanti per
l'iscrizione  al  REC siano organizzati in via prioritaria dai centri
di  assistenza  tecnica  alle  imprese commerciali di cui all'Art. 11
della  legge  regionale  19 aprile 1999, n. 8, ovvero dalle Camere di
commercio  in  caso di loro non costituzione, secondo le modalita' di
esecuzione stabilite con decreto del Presidente della Regione;
    Ritenuto  pertanto  di  determinare  le disposizioni attuative di
quanto prescritto all'Art. 13, comma 48, della citata legge regionale
n. 13/2000;
    Ritenuto  inoltre  di  apportare le necessarie modifiche, ai fini
del  coordinamento  normativo,  anche al decreto del Presidente della
Regione del 7 maggio 1999, n. 0146 (regolamento recante la disciplina
dei  corsi  professionali per l'idoneita' all'esercizio della vendita
del   settore  merceologico  alimentare,  requisiti  del  preposto  e
verifica  requisiti  dell'attivita'  all'ingrosso  di  cui alla legge
regionale  19 aprile  1999, n. 8, Art. 5, commi 5, 6 e 9), registrato
alla Corte dei conti in data 18 giugno 1999 (registro n. 1, foglio n.
212);
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Vista la deliberazione giuntale n. 1265 del 20 aprile 2001;

                              Decreta:

    1.  E'  approvato il "Regolamento recante la determinazione delle
disposizioni  sui  corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al
REC di cui all'Art. 2, comma 2, lettera c), della legge n. 287/1991 e
modificazioni  al  decreto  del Presidente della Regione del 7 maggio
1999,  n.  0146"  nel  testo allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
    3.  Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 4 maggio 2001
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti di Trieste il 12 giugno 2001
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
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