Regolamento  recante  la  determinazione delle disposizioni sui corsi
professionali  abilitanti  per l'iscrizione al REC di cui all'Art. 2,
comma  2,  lettera  c),  della  legge  n. 287/1991 e modificazioni al
decreto del Presidente della Regione del 7 maggio 1999, n. 146.

                               Art. 1.
               Organizzazione dei corsi professionali
    1.  Ai  sensi di quanto prescritto dalla legge regionale 3 luglio
2000,  n. 13, Art. 13, comma 48, i corsi professionali abilitanti per
l'iscrizione    al   registro   esercenti   il   commercio   per   la
somministrazione  di  alimenti  e bevande di cui all'Art. 2, comma 2,
lettera  c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono organizzati dai
centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'Art.
11  della legge regionale n. 8/1999 secondo le modalita' del presente
regolamento.
                               Art. 2.
                   Materie dei corsi professionali
    1. I corsi hanno per oggetto le seguenti materie:
      a) disciplina    igienico-sanitaria   degli   alimenti,   delle
attrezzature  e  degli  ambienti di lavorazione e commercializzazione
delle  tecniche  di  conservazione,  manipolazione e trasformazione e
dell'autocontrollo (HACCP);
      b) merceologia alimentare e cenni di dietetica applicata;
      c) amministrazione e contabilita' aziendale;
      d) legislazione del lavoro e previdenziale;
      e) disciplina  legislativa  in  materia  di  pubblici esercizi,
cenni di legislazione penale e norme a tutela dei consumatori;
      f) legislazione tributaria e fiscale.
                               Art. 3.
               Durata dei corsi e commissione d'esame
    1.  La  durata dei corsi non potra' essere inferiore ad un totale
di 70 ore.
    2.  E'  obbligatoria  la  frequenza  per  un  minimo di 55 ore di
lezione.
    3.  L'idoneita'  per  l'iscrizione  ai  sensi  dell'Art.  1 viene
conseguita  sostenendo  una  prova finale davanti alla commissione di
cui all'Art. 3 del decreto del presidente della Regione n. 146/1999.
                               Art. 4.
                     Competenze delle C.C.I.A.A.
    1.  Qualora i corsi di cui all'Art. 1 non vengano tempestivamente
organizzati  dai  soggetti di cui all'Art. 1 medesimo, i corsi stessi
verranno  organizzati  con  le  medesime  modalita'  e con i medesimi
contenuti dalle C.C.I.A.A.
                               Art. 5.
Modificazioni  all'Art. 3 del decreto del Presidente della Regione n.
                              146/1999
    1.  All'Art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Regione
n.  146/1999,  la  lettera  d)  e'  sostituita  come segue: "d) da un
rappresentante   del   centro  di  assistenza  tecnica  alle  imprese
commerciali che organizza il corso".
    2.  La  disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di
commissioni gia' costituite ai sensi della previgente normativa.
    3.  All'Art.  3  del  decreto  del  Presidente  della  Regione n.
146/1999 e' aggiunto il seguente comma 4:
      "4.  Nel  decreto  di cui al comma 3 sono nominati i componenti
effettivi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, nonche' i loro
supplenti".
                              ANTONIONE