Art. 10. Indennizzo in conseguenza di eccezionali eventi naturali 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura che, per atti non imputabili alle stesse e a causa di eccezionali eventi naturali o di alterazione del regime idraulico, abbiano subito la perdita o il danneggiamento di strutture o attrezzature, un risarcimento fino al 60 per cento del danno subito. 2. L'amministrazione regionale e autorizzata a concedere un indennizzo alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura che per atti non imputabili alle stesse e a causa di eccezionali eventi naturali o di alterazione del regime idraulico abbiano subito la compromissione del bilancio aziendale. L'indennizzo non puo' essere superiore al 60 per cento del mancato reddito derivante dagli eccezionali eventi naturali. 3. L'amministrazione regionale e altresi' autorizzata a concedere le provvidenze di cui ai commi precedenti per i medesimi eventi verificatisi negli anni 1997, 1998 e 1999. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in L. 3.000.000.000 per l'anno 2000, di cui una somma pari a L. 1.500.000.000 e' riservata al risarcimento degli eventi verificatisi negli anni 1997-1998-1999, ed in L. 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 2001 e 2002 (cap. 05086).