Art. 10.
      Indennizzo in conseguenza di eccezionali eventi naturali
    1.  L'amministrazione  regionale  e' autorizzata a concedere alle
imprese  esercenti  la  pesca  e  l'acquacoltura  che,  per  atti non
imputabili  alle stesse e a causa di eccezionali eventi naturali o di
alterazione  del  regime  idraulico,  abbiano  subito la perdita o il
danneggiamento  di  strutture o attrezzature, un risarcimento fino al
60 per cento del danno subito.
    2.  L'amministrazione  regionale  e  autorizzata  a  concedere un
indennizzo  alle  imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura che per
atti  non  imputabili  alle  stesse  e  a causa di eccezionali eventi
naturali  o  di  alterazione  del  regime idraulico abbiano subito la
compromissione  del  bilancio aziendale. L'indennizzo non puo' essere
superiore  al  60  per  cento  del  mancato  reddito  derivante dagli
eccezionali eventi naturali.
    3. L'amministrazione regionale e altresi' autorizzata a concedere
le  provvidenze  di  cui  ai  commi  precedenti per i medesimi eventi
verificatisi negli anni 1997, 1998 e 1999.
    4.  Gli  oneri  derivanti dall'applicazione del presente articolo
sono  valutati  in L. 3.000.000.000 per l'anno 2000, di cui una somma
pari  a  L.  1.500.000.000  e' riservata al risarcimento degli eventi
verificatisi  negli  anni  1997-1998-1999, ed in L. 2.000.000.000 per
ciascuno degli anni 2001 e 2002 (cap. 05086).