Art. 11.
      Restituzione dei canoni demaniali per finalita' di pesca
    1.  Al  fine di riversare all'amministrazione finanziaria statale
le  somme  introitate dalla Regione a titolo di canoni di concessioni
demaniali  per  attivita'  di pesca dal 1962 al 1995, e' autorizzata,
per l'anno 2000, la spesa di L. 300.000.000 (cap. 05111/02 - N.I.)