Art. 11. Restituzione dei canoni demaniali per finalita' di pesca 1. Al fine di riversare all'amministrazione finanziaria statale le somme introitate dalla Regione a titolo di canoni di concessioni demaniali per attivita' di pesca dal 1962 al 1995, e' autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di L. 300.000.000 (cap. 05111/02 - N.I.)