Art. 17.
               Impegnabilita' dei fondi assegnati per
               interventi infrastrutturali ambientali
    1.    Per   gli   interventi   infrastrutturali   di   competenza
dell'Assessorato  regionale  della difesa dell'ambiente, i termini di
cui ai commi 3 e 5, dell'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1996,
n.  29,  cosi'  come  modificata  dall'art.  6,  comma 7, della legge
regionale  8  marzo  1997, n. 8, e dall'art. 67, comma 6, della legge
regionale  15 aprile 1998, n. 11, sono sostituiti nell'ordine con "31
dicembre 2000" e "30 gennaio 2001".