Art. 17. Impegnabilita' dei fondi assegnati per interventi infrastrutturali ambientali 1. Per gli interventi infrastrutturali di competenza dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, i termini di cui ai commi 3 e 5, dell'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 29, cosi' come modificata dall'art. 6, comma 7, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, e dall'art. 67, comma 6, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, sono sostituiti nell'ordine con "31 dicembre 2000" e "30 gennaio 2001".