Art. 10.
                          Licenze di pesca
    1. L'esercizio  della  pesca  nelle  acque  interne della Regione
Calabria e' consentito a chi e' in possesso della relativa licenza di
pesca.
    2. La  licenza  di  pesca e' costituita da un libretto numerato e
privo   di  foto,  su  cui  sono  riportati  i  dati  anagrafici  del
richiedente,  rilasciato,  previo  pagamento del costo del libretto e
del  tributo  annuale  di  concessione  regionale, ai richiedenti che
risiedono nella Regione Calabria.
    3. Il  libretto  non  costituisce  documento  di riconoscimento e
quindi  deve essere accompagnato da idoneo documento di identita'. Il
decreto  legislativo  22 giugno  1991,  n.  230, fissa in sei anni la
validita'  della  licenza di pesca di tipo A, B e C a decorrere dalla
data  di  rilascio.  Per  gli anni successivi al primo e' sufficiente
effettuare  il  pagamento del tributo annualmente; il tributo annuale
non  e'  dovuto,  se  non  si  esercita  l'attivita'  di pesca. Sulla
ricevuta del pagamento del tributo annuale deve essere specificato il
numero  del libretto cui essa si riferisce, fatta eccezione del primo
pagamento relativo al rilascio del libretto stesso.
    4. La  licenza  di  pesca  deve  essere esibita agli addetti alla
sorveglianza  unitamente ad un documento di riconoscimento e, per gli
anni  successivi  al  primo,  alla ricevuta del pagamento del tributo
annuale.
    5. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:
      a) il  personale  degli  istituti  di ricerca riconosciuti e il
personale  della  Regione e delle province, appositamente autorizzato
dai rispettivi enti ai fini della ricerca scientifica;
      b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costruiti con
opere  artificiali,  durante  la  loro  attivita'  all'interno  degli
stabilimenti stessi;
      c) gli addetti alla sorveglianza durante operazioni di recupero
o   salvaguardia  della  fauna  delle  acque  interne,  appositamente
autorizzate   dall'amministrazione   provinciale  oppure  conseguenti
all'esercizio delle loro funzioni;
      d) i  giovani  fino al compimento del 14o anno di eta', purche'
accompagnati  da  altro pescatore maggiorenne in possesso di regolare
licenza;
      e) coloro  i quali esercitano la pesca nei laghetti di "privata
proprieta'",  cioe' non collegati naturalmente od artificialmente con
acque pubbliche, adibiti alla pesca sportiva.