Art. 13.
                     Classificazione delle acque
    1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le
province  effettuano  la  classificazione  di  tutte le acque interne
pubbliche.
    2. Le acque interne pubbliche sono classificate in:
      acque pregiate;
      acque principali;
      acque secondarie.
      a) le  acque  pregiate  sono quelle prevalentemente popolate da
specie  ittiche  pregiate,  che possiedono elevate caratteristiche di
purezza  e qualita', e che sono parte di un ecosistema ancora integro
e  ben conservato. Ad esempio, sono tali le acque con sponde integre,
vegetazione  riparia  non  disboscata,  frequentate da specie animali
selvatiche  importanti,  con  assenza  di  cementificazioni, scarichi
ecc..
      b) le acque principali sono le uniche dove e' autorizzata anche
la pesca di mestiere.
      c) le  acque secondarie sono tutte le altre acque interne della
provincia.
    3.  Nell'effettuare  la classificazione, le province devono tener
presente che:
      a) non  necessariamente in una provincia debbano esistere tutte
le tipologie di acque;
      b) nello  stesso  corpo idrico e' da prevedersi la possibilita'
che siano presenti tratti di differenti tipologie;
      c) per  specie  ittiche  pregiate  si intendono quelle che sono
tali  secondo  gli  usi  e  le  tradizioni  locali,  con  particolare
riferimento alle famiglie dei salmonidi e dei timallidi.
    4. La  classificazione delle acque deve essere ripetuta allorche'
la Regione Calabria emetta o modifichi la carta ittica regionale.