Art. 14.
 Salvaguardia della fauna delle acque interne: limitazioni e divieti
    1. Le  province, oltre ad adottare tutti i provvedimenti di legge
atti  alla  conservazione  e al ripristino delle condizioni dei corpi
idrici,  e  nel  rispetto delle vigenti leggi in materia, emanano nei
rispettivi   regolamenti   di   pesca   norme  atte  a  garantire  la
compatibilita'   tra   le   attivita'  di  pesca  e  le  esigenze  di
conservazione  della  fauna delle acque interne. In particolare, esse
determinano,  nell'ambito  delle  tipologie di acque classificate, le
norme  sui luoghi di pesca, sui tempi di pesca, sulle modalita' e gli
strumenti  di  pesca, sulle specie oggetto di pesca, sulle esche, sui
quantitativi e sulle misure del pesce pescato, sui ripopolamenti, sul
commercio dei prodotti della pesca e sul regime delle acque.
    2. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti leggi in materia,
valgono, in ogni caso, le seguenti disposizioni:
      a) l'esercizio  della  pesca degli osteitti nelle acque interne
della  Regione  Calabria  e'  consentito  dall'alba all'imbrunire; le
province  possono estendere anche alle ore notturne l'orario di pesca
nei casi di:
        pesca non professionale e di mestiere nelle acque principali;
        pesca  non  professionale limitatamente alle acque antistanti
il  loro  sfocio  in  mare,  al fine di consentire la pesca di quelle
specie  che  da  esso risalgono e che hanno attivita' prevalentemente
notturna, come spigole ed anguille;
        pesca   non   professionale   nelle   rimanenti   acque,   ma
limitatamente  a quelle specie ad attivita' prevalentemente notturna,
come  le  anguille,  e  comunque  non oltre le ore 24; in tal caso le
province  hanno  l'obbligo di regolamentare e limitare in modo chiaro
gli attrezzi, le esche e le modalita' di pesca, al fine di non creare
ambiguita'  nell'accertamento  di tali attivita' agli organi preposti
alla sorveglianza.
    3.  Fatto  salvo quanto disposto dal regio decreto n. 1486/1914 e
dal  regio  decreto n. 1604/1931, e' vietata altresi' la cattura e la
detenzione  delle  seguenti  specie  ittiche  provenienti dalle acque
interne pubbliche della Regione Calabria, nei periodi sotto indicati:
      a) barbo: dal 1 maggio al 31 maggio;
      b) trota  di ogni specie: dall'imbrunire della seconda domenica
di novembre  all'alba  della  seconda  domenica  di marzo.  Nei detti
periodi  di  divieto,  ad  eccezione  dei  primi  tre giorni, i pesci
freschi  delle  specie e della provenienza sopra indicate non possono
formare  oggetto  di  commercio  o  di  trasporto, ne' di smercio nei
pubblici    esercizi.    E'   vietata   altresi'   la   cattura,   la
commercializzazione,  lo smercio in pubblici esercizi e la detenzione
delle   seguenti  specie  ittiche  provenienti  dalle  acque  interne
pubbliche  della  Regione  Calabria,  di  misura  inferiore  a quella
appresso indicata:
        barbo: cm 15;
        cefalo, persico reale: cm 20;
        trota di ogni specie, catturata in fiume: cm 20;
        spigola: cm 25;
        per la misura minima di tutte le altre specie marine, valgono
le leggi marittime.
    4. Nelle  acque  interne  della  Regione  Calabria  la cattura di
specie  ittiche  e  la  loro detenzione nell'esercizio della pesca e'
limitata  per  ciascun  pescatore  e  per ogni giornata di pesca alle
quantita' appresso indicate:
      a) trota  di ogni specie: n. 5 capi. Durante le competizioni di
pesca, debitamente autorizzate dall'amministrazione provinciale, tale
limite non ha effetto;
      b) complessivamente  le specie ittiche non dovranno superare il
peso  di  5  kg;  tale  limite non si applica a singola preda di peso
superiore.  Durante le competizioni di pesca, debitamente autorizzate
dall'amministrazione  provinciale,  tale  limite non ha effetto. Esso
non  si applica neanche agli allenamenti tenuti dagli atleti iscritti
alle associazioni sportive, purche' il pescato sia conservato in vivo
e rimesso in acqua al termine della seduta di allenamento.
    5. In  tutte  le  acque  interne della Regione Calabria e' sempre
vietata:
      a) la  detenzione nell'esercizio della pesca, la pasturazione o
l'uso  delle  seguenti  esche:  uova  di  salmone e/o di altri pesci,
sangue e suoi derivati;
      b) la pesca con le mani, con la fiocina o arpione, con l'uso di
fonti luminose, nonche' la pesca subacquea.
    6. In  tutte le acque interne della Regione Calabria classificate
come pregiate:
      a) e'  sempre  vietata  la  pesca  di mestiere e l'esercizio di
qualunque attivita' di pesca ai fini di lucro;
      b) esistono  limitazioni  nel  prelievo delle spese ittiche. In
particolare,  il  pescatore non potra' trattenere piu' di 5 esemplari
al  giorno  di  salmonidi  o  timallidi; le province possono limitare
ulteriormente i prelievi;
      c) e'  previsto  da  parte  delle  province  il  rilascio di un
tesserino  catture  su  cui riportare le norme piu' significative del
regolamento  provinciale  e  della  presente  legge;  il pescatore e'
tenuto  a marcare su di esso sia i capi trattenuti che la giornata di
pesca.  Il tesserino ha validita' annuale ed e' rilasciato soltanto a
coloro che risulteranno in possesso di regolare licenza di pesca. Per
il  suo  rilascio  o  rinnovo,  le  province  potranno  incaricare le
associazioni  piscatorie  iscritte all'albo regionale, che forniranno
le opportune garanzie;
      d) possono essere individuate zone dove praticare il "catch and
release"  (no-kill),  ossia  dove e' possibile effettuare il rilascio
della preda senza trattenerla;
      e) e' vietata ogni forma di gare o competizione di pesca;
      f) al  fine  di non arrecare danno all'ecosistema esistente, in
particolar  modo  nei  piccoli corsi d'acqua, possono essere previste
limitazioni nell'uso degli stivali;
      g) e'  sempre vietata nell'esercizio della pesca la detenzione,
la pasturazione e l'uso della larva di mosca carnaria (bigattino);
      h) e'  sempre  vietato  l'uso della tecnica di pesca denominata
camolera o temolera;
      i) durante  il  periodo  di divieto di pesca di specie pregiate
che prevalentemente popolano tali acque e' assolutamente vietato ogni
forma di pesca.
    7. Nelle   acque  principali  e'  consentita  sia  la  pesca  non
professionale che quella di mestiere.
    8. Nelle  acque secondarie e' sempre vietata la pesca di mestiere
e l'esercizio di qualunque attivita' di pesca ai fini di lucro.