Art. 15.
Istituzione  delle  zone  denominate  "acque  pregiate destinate allo
                               svago"

    1. Nelle  acque  pregiate,  le  province possono individuare zone
dove  effettuare  ripopolamenti  piu' massicci e piu' frequenti anche
nei   periodi   d'apertura   della  pesca,  al  fine  di  offrire  ai
pescasportivi maggiori   possibilita'   di   svago.   Fermo  restando
l'osservanza  di tutte le norme vigenti, i pescasportivi che vorranno
accedere a tali zone dovranno munirsi di apposita autorizzazione.
    2. L'autorizzazione  e'  rilasciata  dalle  province,  previo  il
pagamento  di  una  somma  che sara' destinata alle previste opere di
ripopolamento  e  gestione  di tali zone; essa ha validita' annuale e
potra' essere integrata nel tesserino catture provinciale. Dette zone
saranno denominate "acque pregiate destinate allo svago".