Art. 18.
                Limiti nell'assegnazione delle acque
    l.  Nell'assegnare  in  concessione  o gestione tratti d'acqua ai
sensi  degli  articoli  16 e 17 della presente legge, le province non
possono  superare  il limite del 70 per cento dell'estensione di ogni
tipologia  di  acqua  per  ogni  corpo idrico. Le associazioni che ne
fanno richiesta debbono essere iscritte nell'albo regionale.