Art. 20.
                   Gare e manifestazioni di pesca
    1. Le  province,  entro il 10 gennaio di ciascun anno, emanano il
calendario  delle  gare  e manifestazioni di pesca, avvalendosi della
FIPSAS  quale  coordinatore,  ai sensi dell'Art. 56, comma 2, decreto
del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.
    2. Le province, sentito il parere del comitato tecnico consultivo
di cui all'Art. 6, predispongono altresi' l'apposita regolamentazione
e  i  provvedimenti autorizzativi conseguenti, fatta eccezione per le
manifestazioni  di  pesca  che  si  svolgeranno  nelle  acque date in
gestione  ad  associazioni iscritte all'albo regionale ai sensi degli
articoli 16 e 17 della presente legge.