Art. 21.
 La pubblicita' della risorsa idrica ed i laghetti di pesca sportiva

    1. Tutte  le  acque  superficiali  e  sotterranee,  ancorche' non
estratte  dal  sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa
che  e'  salvaguardia  ed utilizzata secondo criteri di solidarieta';
l'uso  dell'acqua  per il consumo umano e' prioritario; gli altri usi
sono  ammessi quando la risorsa e' sufficiente e a condizione che non
ledano la qualita' dell'acqua per il consumo umano.
    2. La  pubblicita'  delle acque e' strettamente connessa alla sua
destinazione:  riguarda  l'uso  che  e' fatto della risorsa idrica in
correlazione  alle  esigenze  dell'uomo - compresa l'acquacoltura, la
produzione  industriale,  ecc.;  -  tutti gli altri usi sono ammessi,
solamente, quando la risorsa e' sufficiente.
    3. Tutte  le acque sono pubbliche unicamente per il loro utilizzo
ai  fini  umani, agricoli ed industriali: il proprietario di un fondo
ubicato  nel  territorio  della  Regione  Calabria  e in cui vi e' un
laghetto, naturale o creato artificialmente, potra', pertanto, previo
possesso  delle  necessarie  autorizzazioni,  eventualmente  anche di
quelle previste all'Art. 22 della presente legge, recintare l'invaso,
impesciarlo  e  destinarlo all'attivita' di pesca sportiva; tuttavia,
le  stesse  acque, potranno essergli sottratte per pubblica utilita'.
Analogamente  per  quanto  concerne  laghetti, invasi, corpi idrici o
tratti  di  essi,  adibiti all'allevamento in genere di osteitti o di
altra fauna delle acque interne.
    4. Nei  predetti  laghetti  adibiti  alla  pesca sportiva, se non
comunicanti   naturalmente   od  artificialmente  con  corsi  d'acqua
pubblici,  oppure se l'entrata e l'uscita dell'acqua e' delimitata da
opere  (griglie  e  simili)  che impediscono il passaggio della fauna
ittica,  e'  consentita l'attivita' alieutica senza il possesso della
licenza  di  pesca,  previo  consenso  -  anche  a  pagamento  -  del
proprietario  o  del  concessionario;  inoltre,  in  tali laghetti, i
divieti  di pesca, le misure minime, il limite numerico delle catture
e  tutte le altre norme che disciplinano l'attivita' della pesca, non
hanno effetto.
    5. L'Ente pubblico deputato all'utilizzo della risorsa idrica per
il   consumo   umano,  dovra'  tenere  in  debita  considerazione  la
necessita'  di risparmio e rinnovo delle risorse per non pregiudicare
il  patrimonio  idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'acquacoltura,
la  fauna  e  la  flora  acquatica,  i  processi geomorfologici e gli
equilibri  idrologici.  Gli  stessi  doveri competono al titolare del
fondo in cui si trova il laghetto adibito alla pesca sportiva.