.Art. 22
Derivazioni d'acqua a scopo irriguo, industriale, idroelettrico, ecc.

    1. Per  le  richieste  di  concessione  di derivazione d'acqua ai
sensi  della legge n. 1775 del 1931, che interessano un corpo idrico,
a   scopo  agrario,  industriale,  idroelettrico,  o  ai  fini  della
creazione  di laghetti o opere similari destinate alla pesca sportiva
o  all'allevamento  in  genere,  o  quant'altro previsto, l'autorita'
concedente,  prima  dell'autorizzazione,  dovra'  acquisire il parere
favorevole e le eventuali relative prescrizioni da parte del comitato
tecnico  territorialmente  competente; se il corpo idrico interessato
e'  ubicato  in  una  sola  provincia,  la  competenza  appartiene al
comitato  tecnico  provinciale; se il corpo idrico e' ubicato in piu'
province, la competenza appartiene al comitato tecnico regionale.
    2. Il  comitato  tecnico territorialmente competente prescrivera'
al  concessionari  le  eventuali  modificazioni o opere aggiuntive ai
progetti  (la  costruzione  di scale di monta, di piani inclinati, di
graticci  all'imbocco dei canali di presa, il prelievo degli osteitti
e della fauna delle acque interne viventi a valle degli sbarramenti e
la  loro  immissione  a  monte di questi, ed ogni altra misura atta a
tutelare  gli  osteitti,  gli  interessi della pesca e la fauna delle
acque  interne),  e  le  clausole  da  inserire  nel  disciplinare di
concessione.
    3. Le  concessioni  gia'  esistenti  all'entrata  in vigore della
presente  legge  si  intendono automaticamente confermate. Esse pero'
dovranno  essere  sottoposte,  dall'autorita' concedente ed entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al comitato tecnico
territorialmente    competente   ai   soli   fini   delle   eventuali
prescrizioni. Queste ultime sono comunicate dall'autorita' concedente
ai  concessionari, che provvederanno alla loro realizzazione in tempi
brevi  e  comunque  non  oltre  un  anno dalla comunicazione, pena la
decadenza del diritto alla concessione.
    4. In   ogni   caso,   la   concessione   dell'autorizzazione  e'
subordinata alla garanzia della sopravvivenza dell'ecosistema idrico.
    A tal fine, la portata idrica non potra' mai essere ridotta al di
sotto   del  "flusso  minimo  vitale",  il  quale  viene  individuato
nell'esatta meta' della portata idrica in tempo di massima magra.