Art. 23.
                       S o r v e g l i a n z a
    1. La sorveglianza sull'esercizio della pesca nelle acque interne
della  Regione  Calabria,  agli  effetti  della  presente  legge,  e'
esercitata dalla Regione e dalle province, nonche' da tutti gli altri
agenti della forza pubblica. Inoltre essa e' esercitata dalle guardie
giurate  volontarie  riconosciute  ai  sensi delle vigenti leggi, con
funzioni  di  agenti di polizia giudiziaria nel limite dell'esercizio
delle proprie funzioni.
    2. Le  province, i comuni, i consorzi, le associazioni piscatorie
iscritte all'albo regionale di cui all'Art. 7 della presente legge, e
chiunque  altro  vi abbia interesse, possono richiedere il decreto di
nomina di agenti giurati per la sorveglianza ambientale e sulla pesca
nelle acque interne pubbliche.
    3. Gli  interessati  al  rilascio o rinnovo del decreto, dovranno
possedere  i  requisiti stabiliti dall'Art. 138 del testo unico leggi
pubblica  sicurezza  (TULPS)  (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773),
fatta  eccezione per quanto richiesto al punto settimo, se volontari.
Il  decreto  a  detti  agenti  e'  rilasciato  dalle  amministrazioni
provinciali  competenti  per  territorio;  il  relativo giuramento e'
effettuato dinanzi al sindaco del comune di residenza o di domicilio.
    4. Gli  agenti  giurati,  nell'esercizio delle proprie funzioni e
per tutte quelle ad esse connesse, assumono la qualifica di agenti di
polizia  giudiziaria, relativamente alla sorveglianza sulla pesca, e,
oltre  a  quella  di  polizia  giudiziaria, anche quella di agenti di
pubblica  sicurezza,  relativamente  alla  sorveglianza ambientale in
difesa dei bacini imbriferi e degli ecosistemi acquatici.
    5. Le  competenze di sorveglianza e di controllo assegnate a tali
agenti  riguardano  le  disposizioni  previste  dalla presente legge,
dalle   leggi  nazionali,  dai  regolamenti  provinciali,  da  quelle
relative  alla legge n. 152 del 1999 e da tutte quelle che riguardano
la difesa degli ecosistemi acquatici.
    6. Tutti  gli  incaricati  della  sorveglianza ambientale e sulla
pesca,  possono  in  ogni  tempo ispezionare i battelli da pesca ed i
luoghi  pubblici di stoccaggio, di deposito, di allevamento, di pesca
o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.