Art. 26. Finanziamenti 1. Al finanziamento della presente legge la Regione Calabria provvede sia con fondi del proprio bilancio che con la ripartizione degli introiti delle tasse e soprattasse sulle licenze di pesca, secondo i seguenti parametri: il 10 per cento dell'intero montante alla Regione stessa per le spese d'istituto e per la predisposizione dei modelli delle licenze di pesca; il 10 per cento dell'intero montante da ripartire tra associazioni iscritte all'albo regionale in misura proporzionale al numero dei loro iscritti; il rimanente 80 per cento del montante alle province per l'esercizio delle funzioni amministrative secondo la seguente tabella: a) il 55 per cento in base alla estensione dei corpi idrici utili per l'attivita' alieutica di competenza; b) il 25 per cento in base al numero di licenze di pesca valide e attive sul territorio di competenza. 2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, dai risarcimenti dei danni alla fauna delle acque interne e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla provincia territorialmente competente, la quale li riutilizzera' per il potenziamento del servizio di sorveglianza sia degli effettivi che dei volontari.