Art. 3. Indirizzo e coordinamento 1. La Regione esercita le funzioni d'indirizzo e di coordinamento ed attua interventi straordinari avvalendosi di enti pubblici, Istituti scientifici ed associazioni piscatorie, preferibilmente esistenti nella Regione Calabria. 2. La Regione adotta altresi' tutte le opportune iniziative a livello interregionale allo scopo di armonizzare i tempi, le modalita' e i regolamenti di pesca. 3. Gli interventi nel settore sono attuati su basi pianificate, d'intesa con le province, con la diretta partecipazione dei soggetti interessati per tramite dei propri organismi associativi ai vari livelli.