Art. 4.
                Comitato tecnico consultivo regionale
    1. Entro  sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e'
costituito,  con provvedimento del presidente della giunta regionale,
il  comitato tecnico consultivo regionale per l'esercizio della pesca
e  per  la  protezione e l'incremento della fauna delle acque interne
della Regione Calabria.
    2. Il comitato tecnico consultivo regionale e' composto da:
      a) il  presidente  della giunta regionale, o assessore all'uopo
delegato, in qualita' di presidente del comitato medesimo;
      b) il  funzionario  (o  dirigente)  regionale  responsabile del
settore pesca, in qualita' di segretario del comitato medesimo;
      c) il  presidente di ciascuna amministrazione provinciale della
Regione Calabria, o un suo delegato;
      d) i presidenti o loro delegati di ciascuna sezione provinciale
della  Federazione  italiana  pesca  sportiva  e  attivita' subacquea
(FIPSAS),  (decreto  ministeriale 14 febbraio 1956, Art. 6, e decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 797 del 4 maggio 1958, Art. 2,
comma f);
      e) un  rappresentante  per ciascuna delle associazioni iscritte
all'albo regionale di cui al successivo Art. 7;
      f) il responsabile regionale del Corpo forestale dello Stato, o
un suo delegato;
      g) uno zoologo designato dal comitato universitario regionale;
      h) il  rappresentante  delle  comunita'  montane,  eletto dalla
delegazione regionale UNCEM;
      i) il  direttore dell'Istituto zooprofilattico per la Calabria,
o un suo delegato.
    3. Il comitato tecnico consultivo regionale dura in carica cinque
anni,  e comunque decade con lo scioglimento del consiglio regionale;
non  possono  farvi  parte  coloro  che  siano  stati condannati, con
sentenza  irrevocabile,  per  reati  in  materia di pesca. Esso sara'
operante, anche in assenza di tutte le designazioni sopra previste.
    4.  I  componenti  il comitato, di cui al punto e), sono nominati
dal   presidente   della   giunta  regionale  su  designazione  delle
associazioni stesse.