Art. 6.
               Comitato tecnico consultivo provinciale
    1.   Ciascuna   provincia,   per   l'attuazione   delle  funzioni
amministrative in materia di esercizio della pesca e di protezione ed
incremento  della  fauna  delle  proprie acque interne, istituisce un
comitato  tecnico consultivo provinciale, entro sei mesi dell'entrata
in vigore della presente legge.
    2. Il comitato tecnico consultivo provinciale e' composto da:
      a) il  presidente dell'amministrazione provinciale, o assessore
all'uopo delegato, in qualita' di presidente del comitato medesimo;
      b) il  funzionario  (o  dirigente) provinciale responsabile del
settore pesca, in qualita' di segretario del comitato medesimo;
      c) il  presidente  della  sezione provinciale della Federazione
italiana  pesca  sportiva,  o  un  suo delegato (decreto ministeriale
14 febbraio  1956,  Art. 6, e decreto del Presidente della Repubblica
n. 797 del 4 maggio 1958, Art. 2, comma f);
      d) un  rappresentante  per ciascuna delle associazioni presenti
sul  territorio  provinciale ed iscritte all'albo regionale di cui al
successivo Art. 7;
      e) il  responsabile  provinciale dell'Ispettorato diparimentale
delle foreste, o un suo delegato;
      f)   il   responsabile  provinciale  dell'ufficio  delle  opere
pubbliche, o un suo delegato;
      g) il       responsabile      provinciale      dell'Ispettorato
dell'agricoltura o un suo delegato;
      h) i  responsabili  degli  enti  di gestione dei parchi e delle
riserve  naturali o delle oasi di protezione, eventualmente ricadenti
del   tutto  o  in  parte  nell'ambito  del  territorio  provinciale,
interessati da bacini idrografici, o loro delegati;
      i) un  docente di biologia designato dal comitato universitario
regionale;
      j) uno zoologo designato dal comitato universitario regionale.
    3. Il   comitato   tecnico   consultivo   provinciale  integra  e
sostituisce  la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle
acque  interne,  di  cui  all'Art.  26  del regio decreto n. 1486 del
22 novembre 1914 e successive modificazioni ed integrazioni.
    4. I  membri  del  comitato, che rappresentano le associazioni di
pesca  iscritte  all'albo  di  cui  al  successivo  articolo  7, sono
nominati   dal   presidente   dell'amministrazione   provinciale   su
designazione delle associazioni stesse.
    5. Il  comitato dura in carica cinque anni, e comunque decade con
lo scioglimento del consiglio provinciale.
    6. L'acquisizione  del  parere  del  comitato  tecnico consultivo
provinciale e' obbligatoria per la formazione degli atti deliberativi
operati  dalla giunta e dal consiglio provinciale in materia di pesca
e di tutela della fauna delle acque interne.