Art. 6. Comitato tecnico consultivo provinciale 1. Ciascuna provincia, per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e di protezione ed incremento della fauna delle proprie acque interne, istituisce un comitato tecnico consultivo provinciale, entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge. 2. Il comitato tecnico consultivo provinciale e' composto da: a) il presidente dell'amministrazione provinciale, o assessore all'uopo delegato, in qualita' di presidente del comitato medesimo; b) il funzionario (o dirigente) provinciale responsabile del settore pesca, in qualita' di segretario del comitato medesimo; c) il presidente della sezione provinciale della Federazione italiana pesca sportiva, o un suo delegato (decreto ministeriale 14 febbraio 1956, Art. 6, e decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 4 maggio 1958, Art. 2, comma f); d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni presenti sul territorio provinciale ed iscritte all'albo regionale di cui al successivo Art. 7; e) il responsabile provinciale dell'Ispettorato diparimentale delle foreste, o un suo delegato; f) il responsabile provinciale dell'ufficio delle opere pubbliche, o un suo delegato; g) il responsabile provinciale dell'Ispettorato dell'agricoltura o un suo delegato; h) i responsabili degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali o delle oasi di protezione, eventualmente ricadenti del tutto o in parte nell'ambito del territorio provinciale, interessati da bacini idrografici, o loro delegati; i) un docente di biologia designato dal comitato universitario regionale; j) uno zoologo designato dal comitato universitario regionale. 3. Il comitato tecnico consultivo provinciale integra e sostituisce la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne, di cui all'Art. 26 del regio decreto n. 1486 del 22 novembre 1914 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. I membri del comitato, che rappresentano le associazioni di pesca iscritte all'albo di cui al successivo articolo 7, sono nominati dal presidente dell'amministrazione provinciale su designazione delle associazioni stesse. 5. Il comitato dura in carica cinque anni, e comunque decade con lo scioglimento del consiglio provinciale. 6. L'acquisizione del parere del comitato tecnico consultivo provinciale e' obbligatoria per la formazione degli atti deliberativi operati dalla giunta e dal consiglio provinciale in materia di pesca e di tutela della fauna delle acque interne.