Art. 9.
                     Pianificazione del settore
    1. Entro  diciotto  mesi  dall'entrata  in  vigore della presente
legge,  la  giunta  regionale, sentito il comitato tecnico consultivo
regionale  di  cui  al  precedente  Art.  4, e sulla base della carta
ittica,  propone  al  consiglio regionale l'adozione del piano ittico
regionale poliennale, contenente i criteri generali di pianificazione
relativi a:
      a) applicazione  del  decreto  legge  11 maggio  1999,  n. 152,
recante:  "Disposizioni  sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento  della  direttiva  91/271/CEE  concernente il trattamento
delle  acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione   delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati
provenienti da fonti agricole";
      b) criteri  e  metodologia  da  adottare per l'esecuzione delle
opere di ripopolamento;
      c) criteri   e   metodologie   da   adottare  per  favorire  la
partecipazione  degli  utenti  associati alle forme di gestione delle
acque interne di cui ai successivi articoli 16 e 17.
    2. Le  province, in virtu' delle funzioni amministrative delegate
ai  sensi dell'Art. 14 comma legge n. 142 dell'8 giugno 1990, attuano
sul   territorio   di  propria  competenza  la  pianificazione  degli
interventi mediante specifica programmazione.