Art. 5. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. 24 novembre 2001 BASSOLINO N O T E Avvertenza: Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal servizio 02 del settore legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (decreto del presidente della giunta della Regione Campania n. 10328 del 21 giugno 1996). Art. 1. L'Art. 32, comma 1 della Costituzione, cosi' recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti". L'Art. 7 dello statuto della Regione Campania, cosi' recita: "Tutela della salute - La Regione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e della collettivita' con particolare riguardo ai problemi della prevenzione e dell'infanzia. Nei limiti della legge dello Stato, istituisce il servizio sanitario regionale in unita' sanitarie locali con la partecipazione dei comuni e delle province, dei comitati di fabbrica, dei lavoratori e delle categorie professionali all'autonoma gestione delle stesse.". Napoli, 24 novembre 2001, BASSOLINO