Art. 5.
    La   presente   legge  entra  in  vigore  il  novantesimo  giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione Campania.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
      24 novembre 2001
                              BASSOLINO

                               N O T E

          Avvertenza:
              Il  testo  della  legge  viene  pubblicato  con le note
          redatte  dal  servizio 02  del settore legislativo, al solo
          scopo  di  facilitarne  la  lettura (decreto del presidente
          della  giunta della Regione Campania n. 10328 del 21 giugno
          1996).
                                    Art. 1.
              L'Art.  32,  comma 1  della Costituzione, cosi' recita:
          "La  Repubblica  tutela la salute come fondamentale diritto
          dell'individuo   e   interesse   della   collettivita',   e
          garantisce cure gratuite agli indigenti".
              L'Art.  7  dello  statuto della Regione Campania, cosi'
          recita:  "Tutela della salute - La Regione tutela la salute
          come    fondamentale   diritto   dell'individuo   e   della
          collettivita'  con  particolare  riguardo ai problemi della
          prevenzione  e  dell'infanzia. Nei limiti della legge dello
          Stato, istituisce il servizio sanitario regionale in unita'
          sanitarie  locali  con la partecipazione dei comuni e delle
          province,  dei comitati di fabbrica, dei lavoratori e delle
          categorie   professionali   all'autonoma   gestione   delle
          stesse.".
                Napoli, 24 novembre 2001,
                              BASSOLINO