Art. 10.
                          Norma finanziaria

    1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante
le  seguenti  variazioni  da apportare allo stato di previsione della
spesa del bilancio 2001:
      a) riduzione  di  L.  10.000.000 del capitolo n. 9570 "Fondo di
riserva per spese obbligatorie e d'ordine";
      b) istituzione  del capitolo n. 7820 "Contributi a favore della
produzione  vetraria  manuale  e  artistica"  con  lo stanziamento di
L. 10.000.000 in termini di competenza e di cassa.
    2.  Agli oneri per gli esercizi successivi, si provvede con legge
di bilancio.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 15 novembre 2001

                              BIASOTTI