Art. 10. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione della spesa del bilancio 2001: a) riduzione di L. 10.000.000 del capitolo n. 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine"; b) istituzione del capitolo n. 7820 "Contributi a favore della produzione vetraria manuale e artistica" con lo stanziamento di L. 10.000.000 in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi, si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 15 novembre 2001 BIASOTTI