Art. 3. Iniziative ammissibili 1. I contributi in conto capitale devono essere utilizzati per: a) l'attivazione di forni per la produzione del vetro; b) l'acquisto dei semilavorati e delle materie prime necessarie per poter riavviare la produzione vetraria; c) l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature destinati al potenziamento delle strutture aziendali; d) l'impiego di nuove tecnologie per la produzione vetraria; e) la ricerca di materiali e tecniche da utilizzarsi nella lavorazione del vetro. 2. La Regione concede contributi direttamente alla fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria" per lo svolgimento di azioni pubblicitarie, per l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo, quale, fra l'altro, l'istituzione di un marchio di qualita' per il vetro prodotto artigianalmente. 3. La Regione concede altresi' un contributo alla fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria" per le spese sostenute per la gestione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge. 4. La Regione indica, nell'ambito del programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui all'Art. 4 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro), criteri per l'istituzione di corsi formativi rivolti a coloro che intendono operare nel settore della lavorazione del vetro.