Art. 3.
                       Iniziative ammissibili

    1. I contributi in conto capitale devono essere utilizzati per:
      a) l'attivazione di forni per la produzione del vetro;
      b) l'acquisto dei semilavorati e delle materie prime necessarie
per poter riavviare la produzione vetraria;
      c) l'acquisto  di nuovi macchinari ed attrezzature destinati al
potenziamento delle strutture aziendali;
      d) l'impiego di nuove tecnologie per la produzione vetraria;
      e) la  ricerca  di  materiali  e  tecniche da utilizzarsi nella
lavorazione del vetro.
    2.  La  Regione  concede  contributi direttamente alla fondazione
"Istituto  per  lo  studio  del  vetro  e  dell'arte vetraria" per lo
svolgimento di azioni pubblicitarie, per l'approntamento di cataloghi
e  la  predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto
idoneo,  quale,  fra l'altro, l'istituzione di un marchio di qualita'
per il vetro prodotto artigianalmente.
    3.  La  Regione  concede  altresi'  un contributo alla fondazione
"Istituto  per lo studio del vetro e dell'arte vetraria" per le spese
sostenute  per  la  gestione  dei  compiti  ad  essa attribuiti dalla
presente legge.
    4.  La  Regione indica, nell'ambito del programma triennale delle
politiche  attive  del lavoro di cui all'Art. 4 della legge regionale
5 novembre   1993,  n.  52  (disposizioni  per  la  realizzazione  di
politiche  attive  del  lavoro),  criteri  per l'istituzione di corsi
formativi  rivolti  a  coloro che intendono operare nel settore della
lavorazione del vetro.