Art. 5.
      Modalita' di concessione e di liquidazione dei contributi

    1.  La  giunta  regionale  delibera  la concessione di contributi
entro  un  mese  dall'entrata  in vigore della legge di bilancio. Per
quanto  riguarda  i  contributi  di  cui  all'art.  3,  comma 1, sono
deliberati  successivamente  alla  costituzione  del consorzio di cui
all'art. 2, comma 2.
    2.  La giunta regionale liquida i contributi secondo le modalita'
indicate   nella   convenzione   e,   comunque,   a   seguito   della
presentazione,  ad opera della fondazione "Istituto per lo studio del
vetro  e  dell'arte  vetraria",  di  idonea  documentazione contabile
comprovante l'ammontare delle spese sostenute.
    3.  Per facilitare l'avvio delle iniziative previste dall'art. 3,
la  giunta  puo' liquidare, su richiesta della fondazione, un congruo
anticipo  del  contributo concesso, che non puo' comunque superare il
40 per cento dell'importo totale annuale.
    4.  Su  richiesta  della  fondazione, i contributi possono essere
liquidati  per  stato  di  avanzamento  delle iniziative ammesse alla
contribuzione,  a  seguito  di presentazione di idonea documentazione
contabile.