Art. 5. Modalita' di concessione e di liquidazione dei contributi 1. La giunta regionale delibera la concessione di contributi entro un mese dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Per quanto riguarda i contributi di cui all'art. 3, comma 1, sono deliberati successivamente alla costituzione del consorzio di cui all'art. 2, comma 2. 2. La giunta regionale liquida i contributi secondo le modalita' indicate nella convenzione e, comunque, a seguito della presentazione, ad opera della fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria", di idonea documentazione contabile comprovante l'ammontare delle spese sostenute. 3. Per facilitare l'avvio delle iniziative previste dall'art. 3, la giunta puo' liquidare, su richiesta della fondazione, un congruo anticipo del contributo concesso, che non puo' comunque superare il 40 per cento dell'importo totale annuale. 4. Su richiesta della fondazione, i contributi possono essere liquidati per stato di avanzamento delle iniziative ammesse alla contribuzione, a seguito di presentazione di idonea documentazione contabile.