Art. 7.
                         Controlli regionali

    1.  La  Regione  esercita,  secondo  le  modalita' previste dalla
convenzione   di   cui  all'Art.  2,  comma  2,  il  controllo  sulla
realizzazione   delle   iniziative  ammesse  alla  contribuzione.  In
particolare,   la   Regione  puo'  richiedere  in  qualsiasi  momento
informazioni  e chiarimenti sull'attivita' svolta in attuazione della
presente legge e sui documenti relativi alle spese sostenute.