Art. 7. Controlli regionali 1. La Regione esercita, secondo le modalita' previste dalla convenzione di cui all'Art. 2, comma 2, il controllo sulla realizzazione delle iniziative ammesse alla contribuzione. In particolare, la Regione puo' richiedere in qualsiasi momento informazioni e chiarimenti sull'attivita' svolta in attuazione della presente legge e sui documenti relativi alle spese sostenute.