Art. 8. Decadenza dalla contribuzione 1. La giunta regionale pronuncia la decadenza dal contributo concesso e dispone il rimborso di quanto gia' eventualmente corrisposto nei casi di: a) scioglimento del consorzio entro il quinquennio di cui all'Art. 2, comma 1; b) modificazione dell'atto costitutivo consistente nell'eliminazione dagli scopi consortili delle iniziative previste dall'Art. 3; c) mancato avvio, entro i termini stabiliti dalla convenzione, delle iniziative ammesse alla contribuzione; d) inadempimento degli obblighi di presentazione dei documenti contabili e di risposta alle richieste di chiarimenti ed informazioni formulate dalla Regione; e) inosservanza degli obblighi o degli oneri posti dalla convenzione. 2. Le modalita' di rimborso sono indicate nella convenzione di cui all'Art. 2, comma 2. 3. La somma da restituire comprende il capitale liquidato e gli interessi legali dal momento del versamento del contributo a quello della restituzione.