Art. 8.
                    Decadenza dalla contribuzione

    1.  La  giunta  regionale  pronuncia  la decadenza dal contributo
concesso   e   dispone  il  rimborso  di  quanto  gia'  eventualmente
corrisposto nei casi di:
      a) scioglimento  del  consorzio  entro  il  quinquennio  di cui
all'Art. 2, comma 1;
      b) modificazione      dell'atto     costitutivo     consistente
nell'eliminazione  dagli  scopi  consortili delle iniziative previste
dall'Art. 3;
      c) mancato  avvio, entro i termini stabiliti dalla convenzione,
delle iniziative ammesse alla contribuzione;
      d) inadempimento  degli obblighi di presentazione dei documenti
contabili e di risposta alle richieste di chiarimenti ed informazioni
formulate dalla Regione;
      e) inosservanza  degli  obblighi  o  degli  oneri  posti  dalla
convenzione.
    2.  Le  modalita'  di rimborso sono indicate nella convenzione di
cui all'Art. 2, comma 2.
    3.  La  somma da restituire comprende il capitale liquidato e gli
interessi  legali  dal momento del versamento del contributo a quello
della restituzione.