(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del
                          5 dicembre 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'art.  121 della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
    Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
14 febbraio 2001, n. 106;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 74-4612 del
26 novembre 2001;

                                Emana

il seguente regolamento:

Modalita'  per  l'assegnazione  di  borse  di studio a sostegno della
spesa  delle  famiglie  per  l'istruzione. Anno scolastico 2001-2002.
Legge  10  marzo  2000, n. 62, e decreto del Presidente della Regione
14 febbraio 2001, n. 106.
                               Art. 1.
                               Oggetto

    La  Regione,  nel  quadro  dei principi dettati dall'art. 1 della
legge  10 marzo  2000,  n.  62,  e delle norme attuative previste dal
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001,
n.  106,  definisce  gli  interventi  e  le  modalita'  operative per
l'accesso al beneficio dell'assegnazione delle borse di studio.
    2.  La  borsa  di  studio  e'  un  sostegno  economico alla spesa
sostenuta  dalla  famiglia  per l'istruzione e non costituisce ne' un
rimborso spese, ne' un beneficio legato al merito.