(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 5 dicembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 74-4612 del 26 novembre 2001; Emana il seguente regolamento: Modalita' per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Anno scolastico 2001-2002. Legge 10 marzo 2000, n. 62, e decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2001, n. 106. Art. 1. Oggetto La Regione, nel quadro dei principi dettati dall'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e delle norme attuative previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106, definisce gli interventi e le modalita' operative per l'accesso al beneficio dell'assegnazione delle borse di studio. 2. La borsa di studio e' un sostegno economico alla spesa sostenuta dalla famiglia per l'istruzione e non costituisce ne' un rimborso spese, ne' un beneficio legato al merito.