Art. 2. B e n e f i c i a r i 1. La borsa di studio e' rivolta alle famiglie degli alunni residenti nel territorio regionale frequentanti le scuole, statali e paritarie, elementari, medie e secondarie superiori. 2. Il beneficio e' richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore, ovvero dallo studente maggiorenne, appartenenti a famiglie il cui indicatore economico equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore ad Euro 10.632,94 (L. 20.588.235). 3. Ai fini dell'individuazione del nucleo familiare e del calcolo del suddetto indicatore si applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e i relativi decreti attuativi.