Art. 2.
                        B e n e f i c i a r i

    1.  La  borsa  di  studio  e'  rivolta alle famiglie degli alunni
residenti  nel territorio regionale frequentanti le scuole, statali e
paritarie, elementari, medie e secondarie superiori.
    2.  Il  beneficio  e'  richiesto  da  uno  dei  genitori o da chi
rappresenta    il    minore,   ovvero   dallo   studente maggiorenne,
appartenenti  a  famiglie  il  cui  indicatore  economico equivalente
(I.S.E.E.) non sia superiore ad Euro 10.632,94 (L. 20.588.235).
    3. Ai fini dell'individuazione del nucleo familiare e del calcolo
del  suddetto indicatore si applicano il decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000,
n. 130, e i relativi decreti attuativi.