Art. 4.
                  Enti competenti e collaborazioni

    1.  La  Regione da' attuazione agli interventi per la concessione
delle  borse di studio tramite i comuni sede di autonomia scolastica,
i quali possono avvalersi della collaborazione delle scuole, ai sensi
dell'art.  5,  comma  5, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri   n.  106/2001,  per  la  raccolta  delle  richieste  e  per
l'erogazione delle borse di studio.
    2.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1, provvedono alla piu' ampia
diffusione   e  pubblicizzazione  dell'intervento  nell'ambito  delle
rispettive competenze.