Art. 4. Enti competenti e collaborazioni 1. La Regione da' attuazione agli interventi per la concessione delle borse di studio tramite i comuni sede di autonomia scolastica, i quali possono avvalersi della collaborazione delle scuole, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 106/2001, per la raccolta delle richieste e per l'erogazione delle borse di studio. 2. I soggetti di cui al comma 1, provvedono alla piu' ampia diffusione e pubblicizzazione dell'intervento nell'ambito delle rispettive competenze.