Art. 5. Flusso procedurale, istruttoria richieste e detrazione fiscale 1. La Regione, entro il 10 gennaio, invia ai comuni ed alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Piemonte la comunicazione attuativa del presente regolamento unitamente ai moduli di richiesta per la concessione della borsa di studio, predisposti dalla Regione. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie provvedono a riprodurre ed a divulgare in ogni plesso scolastico tali moduli, per assicurare una capillare diffusione agli alunni e loro famiglie. 2. I comuni sede di autonomia scolastica, ove si avvalgano della collaborazione delle istituzioni scolastiche determinano, in raccordo con le stesse, i termini e le modalita' di trasmissione delle richieste raccolte dalle scuole. 3. I comuni sede di autonomia scolastica in caso di raccolta diretta delle richieste devono informare le istituzioni scolastiche, definire la data di presentazione delle richieste per la concessione della borsa di studio, ed assicurare una capillare informazione agli alunni e loro famiglie. 4. Gli allievi residenti e frequentati le scuole ubicate in comuni piemontesi presentano la richiesta alla scuola frequentata nel caso di cui al comma 2, oppure al comune sede di autonomia scolastica nel caso di cui al comma 3; gli allievi residenti in Piemonte e frequentanti scuole ubicate in altre Regioni presentano la richiesta al comune di residenza, secondo le modalita' e i termini fissati dal comune stesso. 5. I soggetti in possesso dei requisiti per il beneficio possono avvalersi della concessione diretta della borsa di studio oppure della detrazione fiscale dell'importo della stessa, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 62/2000. 6. Ai comuni compete l'istruttoria delle richieste per la concessione della borsa di studio, considerando non ammissibili quelle presentate su moduli non conformi, nonche' la comunicazione alla Regione, entro il termine perentorio del 20 marzo, dei dati relativi al numero delle richieste ritenute ammissibili suddivise per scuola elementare, media e secondaria superiore e dei dati relativi alle opzioni per la detrazione fiscale, anch'esse suddivise per tipo di scuola. Le comunicazioni che pervengono alla Regione oltre il termine del 20 marzo non sono prese in considerazione. 7. La Regione, sulla base del numero delle richieste per la concessione della borsa di studio comunicate dai comuni entro i termini previsti e delle modalita' di determinazione di cui all'art. 6, predispone il piano di ripartizione dei fondi ai comuni entro il 15 aprile. Entro la stessa data la Regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. 8. Con successivo specifico atto, la Regione attrisuisce i fondi ai comuni per la erogazione delle borse di studio agli aventi diritto.