Art. 5.
   Flusso procedurale, istruttoria richieste e detrazione fiscale

    1.  La  Regione,  entro  il  10  gennaio, invia ai comuni ed alle
istituzioni   scolastiche   statali   e  paritarie  del  Piemonte  la
comunicazione attuativa del presente regolamento unitamente ai moduli
di  richiesta  per  la concessione della borsa di studio, predisposti
dalla   Regione.   Le istituzioni  scolastiche  statali  e  paritarie
provvedono a riprodurre ed a divulgare in ogni plesso scolastico tali
moduli,  per  assicurare  una capillare diffusione agli alunni e loro
famiglie.
    2.  I comuni sede di autonomia scolastica, ove si avvalgano della
collaborazione delle istituzioni scolastiche determinano, in raccordo
con  le  stesse,  i  termini  e  le  modalita'  di trasmissione delle
richieste raccolte dalle scuole.
    3.  I  comuni  sede  di  autonomia scolastica in caso di raccolta
diretta  delle richieste devono informare le istituzioni scolastiche,
definire  la data di presentazione delle richieste per la concessione
della  borsa di studio, ed assicurare una capillare informazione agli
alunni e loro famiglie.
    4.  Gli  allievi  residenti  e  frequentati  le scuole ubicate in
comuni piemontesi presentano la richiesta alla scuola frequentata nel
caso di cui al comma 2, oppure al comune sede di autonomia scolastica
nel  caso  di  cui  al  comma  3; gli allievi residenti in Piemonte e
frequentanti  scuole ubicate in altre Regioni presentano la richiesta
al  comune di residenza, secondo le modalita' e i termini fissati dal
comune stesso.
    5.  I soggetti in possesso dei requisiti per il beneficio possono
avvalersi  della  concessione  diretta  della  borsa di studio oppure
della   detrazione   fiscale  dell'importo  della  stessa,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 10, della legge n. 62/2000.
    6.  Ai  comuni  compete  l'istruttoria  delle  richieste  per  la
concessione  della  borsa  di  studio,  considerando  non ammissibili
quelle  presentate  su  moduli non conformi, nonche' la comunicazione
alla  Regione,  entro  il  termine  perentorio del 20 marzo, dei dati
relativi al numero delle richieste ritenute ammissibili suddivise per
scuola  elementare,  media e secondaria superiore e dei dati relativi
alle  opzioni per la detrazione fiscale, anch'esse suddivise per tipo
di  scuola.  Le  comunicazioni  che  pervengono alla Regione oltre il
termine del 20 marzo non sono prese in considerazione.
    7.  La  Regione,  sulla  base  del  numero delle richieste per la
concessione  della  borsa  di  studio  comunicate  dai comuni entro i
termini  previsti e delle modalita' di determinazione di cui all'art.
6,  predispone  il piano di ripartizione dei fondi ai comuni entro il
15 aprile.  Entro  la  stessa  data  la Regione comunica al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  i  dati  relativi  ai  soggetti che
intendono avvalersi della detrazione fiscale.
    8.  Con successivo specifico atto, la Regione attrisuisce i fondi
ai  comuni  per  la  erogazione  delle  borse  di  studio agli aventi
diritto.