Art. 6.
  Modalita' di determinazione e di erogazione della borsa di studio

    1.  L'entita'  della  borsa  varia  in  relazione  al  numero  di
richieste  pervenute  nei  termini  ed  e' differenziata per ordine e
grado  di  istruzione  e  comunque  l'importo massimo non puo' essere
superiore  ad  Euro 51,65  (L.  100.000)  per gli alunni della scuola
elementare,  ad  Euro 154,94 (L. 300.000) per gli alunni della scuola
media inferiore e ad Euro 258,23 (L. 500.000) per quelli della scuola
secondaria superiore.
    2.  Qualora  rispetto  all'importo  massimo  definito al comma 1,
si determinassero  delle  economie,  la  Regione incrementa l'importo
fissato al comma 1 per gli alunni della scuola secondaria superiore.
    3.   I   comuni,   sulla  base  dei  fondi  ricevuti,  dispongono
l'assegnazione  delle  borse  di  studio di pari importo e provvedono
all'erogazione del beneficio agli aventi diritto.
    4. Ai fini dell'erogazione delle borse di studio i comuni possono
avvalersi  della  collaborazione  delle scuole, ai sensi dell'art. 5,
comma  5,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
106/2001.