Art. 6. Modalita' di determinazione e di erogazione della borsa di studio 1. L'entita' della borsa varia in relazione al numero di richieste pervenute nei termini ed e' differenziata per ordine e grado di istruzione e comunque l'importo massimo non puo' essere superiore ad Euro 51,65 (L. 100.000) per gli alunni della scuola elementare, ad Euro 154,94 (L. 300.000) per gli alunni della scuola media inferiore e ad Euro 258,23 (L. 500.000) per quelli della scuola secondaria superiore. 2. Qualora rispetto all'importo massimo definito al comma 1, si determinassero delle economie, la Regione incrementa l'importo fissato al comma 1 per gli alunni della scuola secondaria superiore. 3. I comuni, sulla base dei fondi ricevuti, dispongono l'assegnazione delle borse di studio di pari importo e provvedono all'erogazione del beneficio agli aventi diritto. 4. Ai fini dell'erogazione delle borse di studio i comuni possono avvalersi della collaborazione delle scuole, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 106/2001.