Art. 9. Modificazioni ed integrazioni dell'Art. 13 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Piani di trasporto comunali" 1. All'Art. 13, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, la rubrica dell'articolo (Piani di trasporto comunali) e' sostituita dalla seguente: "(Piani urbani della mobilita)". 2. All'Art. 13, comma 1, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: "1. I comuni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adottano i piani urbani della mobilita', che integrano i piani urbani del traffico ed individuano gli interventi per favorire il trasporto pubblico locale"; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. I piani di cui al comma 1, sono redatti anche in conformita' agli indirizzi contenuti nel piano generale dei trasporti e nel piano regionale dei trasporti di cui all'Art. 11." 3. All'Art. 13, comma 2, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 4 e 5"; b) alla lettera c) le parole: "per adeguarle" sono sostituite dalle seguenti: "e sui sistemi di controllo del traffico per adeguarli"; c) la lettera e) e' soppressa; d) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f-bis) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all'Art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 422/1997 con oneri a carico dei bilanci comunali".