Art. 9.
Modificazioni  ed  integrazioni  dell'Art.  13  della legge regionale
        18 novembre 1998, n. 37 "Piani di trasporto comunali"
    1. All'Art. 13, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, la
rubrica  dell'articolo (Piani  di  trasporto  comunali) e' sostituita
dalla seguente: "(Piani urbani della mobilita)".
    2.  All'Art. 13, comma 1, della legge regionale 18 novembre 1998,
n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
        "1. I comuni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  adottano  i piani urbani della mobilita', che integrano i piani
urbani  del  traffico  ed  individuano gli interventi per favorire il
trasporto pubblico locale";
      b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
        "1-bis.  I  piani  di  cui  al comma 1, sono redatti anche in
conformita' agli indirizzi contenuti nel piano generale dei trasporti
e nel piano regionale dei trasporti di cui all'Art. 11."
    3.  All'Art. 13, comma 2, della legge regionale 18 novembre 1998,
n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) alla  lettera  b) le parole: "comma 5" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 4 e 5";
      b) alla  lettera  c) le parole: "per adeguarle" sono sostituite
dalle  seguenti:  "e  sui  sistemi  di  controllo  del  traffico  per
adeguarli";
      c) la lettera e) e' soppressa;
      d) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
        "f-bis) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli
minimi  di  cui  all'Art.  16,  comma  3  del  decreto legislativo n.
422/1997 con oneri a carico dei bilanci comunali".