(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 16 del
                           10 aprile 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                         Rilascio di licenze
    1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge le
licenze di attingimento delle acque pubbliche, di cui all'Art. 56 del
testo  unico  11 dicembre  1933,  n. 1775 e successive modificazioni,
possono  essere  rilasciate  fino a cinque volte, per la durata di un
anno  ciascuna, a prescindere dal numero di rilasci gia' assentiti in
precedenza.