(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 16 del 10 aprile 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Rilascio di licenze 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le licenze di attingimento delle acque pubbliche, di cui all'Art. 56 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, possono essere rilasciate fino a cinque volte, per la durata di un anno ciascuna, a prescindere dal numero di rilasci gia' assentiti in precedenza.