Art. 2. Funzioni delle province 1. Le province rilasciano le licenze di attingimento secondo gli indirizzi deliberati dalla giunta regionale che devono prevedere prioritariamente, nell'ambito del quinquennio, l'uso razionale delle acque e l'introduzione di varieta' a ridotto fabbisogno idrico e di sistemi irrigui piu' efficienti ed a basso impatto ambientale, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile dei territori interessati. 2. Nel corso del terzo anno la giunta regionale procede alla verifica della applicazione degli indirizzi di cui al comma precedente. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Perugia, 27 marzo 2002 LORENZETTI