Art. 2.
                       Funzioni delle province
    1.  Le province rilasciano le licenze di attingimento secondo gli
indirizzi  deliberati  dalla  giunta  regionale  che devono prevedere
prioritariamente,  nell'ambito del quinquennio, l'uso razionale delle
acque  e  l'introduzione di varieta' a ridotto fabbisogno idrico e di
sistemi  irrigui  piu'  efficienti  ed  a  basso  impatto ambientale,
nell'ottica di uno sviluppo sostenibile dei territori interessati.
    2.  Nel  corso  del  terzo  anno la giunta regionale procede alla
verifica   della   applicazione  degli  indirizzi  di  cui  al  comma
precedente.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
      Perugia, 27 marzo 2002
                             LORENZETTI