Art. 2.
  Contrazione di un mutuo con oneri a carico del bilancio regionale
    1.  Per  le finalita' di cui all'art. 1 la Regione Emilia-Romagna
e'  autorizzata,  a norma di quanto disposto dagli articoli 1 e 3 del
decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17 convertito nella legge 28 marzo
2001,  n.  129  e dall'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347 convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, a contrarre, con
oneri  a carico del proprio bilancio. un mutuo, da assumere in deroga
alle  limitazioni  previste dalle vigenti disposizioni di legge, fino
all'importo massimo di Euro 516.456.899,09.
    2. Il mutuo sara' stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art.
1,  comma  1,  lettera  b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
284, con la Cassa depositi e prestiti per la durata dell'ammortamento
di  anni  trenta e ad un tasso variabile, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 3 del medesimo decreto
    3.  Il  mutuo, concesso dalla Cassa depositi e prestiti, entra in
ammortamento dal 1 luglio 2002.
    4. La giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione
del  mutuo  predetto  con  proprio atto deliberativo nei limiti, alle
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.
    5.  Il  pagamento  delle  annualita' di ammortamento del mutuo e'
garantito   dalla   Regione  Emilia-Romagna  mediante  l'utilizzo  di
apposite  unita'  previsionali  di  base  e  di appositi capitoli che
verranno  dotati della necessaria disponibilita'. per l'intera durata
del mutuo stesso. La Regione puo' dare in carico al proprio tesoriere
il  versamento  a  favore  della Cassa depositi e prestiti delle rate
semestrali di ammortamento del mutuo alle scadenze stabilite.
    6.  Le  spese  per  l'ammortamento del mutuo, sia per la parte di
rimborso del capitale che per la quota di interessi, rientrano fra le
spese  classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.
25 della legge regionale 15 dicembre 2001, n. 40.