Art. 2. Contrazione di un mutuo con oneri a carico del bilancio regionale 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma di quanto disposto dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17 convertito nella legge 28 marzo 2001, n. 129 e dall'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, a contrarre, con oneri a carico del proprio bilancio. un mutuo, da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, fino all'importo massimo di Euro 516.456.899,09. 2. Il mutuo sara' stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, con la Cassa depositi e prestiti per la durata dell'ammortamento di anni trenta e ad un tasso variabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del medesimo decreto 3. Il mutuo, concesso dalla Cassa depositi e prestiti, entra in ammortamento dal 1 luglio 2002. 4. La giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberativo nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge. 5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento del mutuo e' garantito dalla Regione Emilia-Romagna mediante l'utilizzo di apposite unita' previsionali di base e di appositi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilita'. per l'intera durata del mutuo stesso. La Regione puo' dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore della Cassa depositi e prestiti delle rate semestrali di ammortamento del mutuo alle scadenze stabilite. 6. Le spese per l'ammortamento del mutuo, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota di interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 15 dicembre 2001, n. 40.