Art. 3.
             Destinatari dei mutui e criteri di riparto
    1.  Il  mutuo  contratto  a  norma  della  presente  legge  viene
assegnato  alla aziende santiarie regionali e all'Istituto Ortopedici
Rizzoli  sulla  base  di  criteri e modalita' di riparto che verranno
stabiliti dalla giunta regionale con proprio atto.