Art. 4.
                        Copertura finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione  Emilia-Romagna  fa fronte mediante l'istituzione di apposite
unita' previsionali di base e appositi capitoli nella parte entrata e
nella  parte  spesa  del  bilancio  regionale,  per  quanto  concerne
autorizzazione  disposta  dalla  presente  legge alla contrazione del
mutuo  ed  alla  sua  attribuzione ai destinatari di cui all'art. 3 e
mediante  l'istituzione di appositi capitoli nell'ambito delle unita'
previsionali  di  base  della parte spesa del bilancio regionale, per
quanto  concerne  l'onere  relativo  alle rate di ammortamento la cui
copertura  e'  garantita  utilizzando  i fondi a tale scopo specifico
accontonati nell'ambito del fondo speciale n. 13, allegato alla legge
regionale  28  dicembre  2001,  n.  50  "Bilancio di previsione della
Regione   Emilia-Romagna  per  l'anno  finanziario  2002  e  bilancio
pluriennale 2002-2004.
    2.  La  giunta  della  Regione  Emilia-Romagna  e' autorizzata ad
apportare  con  proprio  atto le necessarie variazioni al bilancio di
competenza  e  di cassa a norma di quanto disposto dall'art. 10 della
legge regionale 28 dicembre 2001, n. 50).