Art. 8. Responsabile del procedimento 1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa competente. 2. Il responsabile dell'unita' organizzativa suddetta puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, dandone comunicazione agli interessati. 3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate all'Art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione di quanto previsto dal testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.