Art. 8.
                    Responsabile del procedimento
    1.  Salvo  che non sia diversamente disposto, il responsabile del
procedimento   e'  il  dirigente  preposto  all'unita'  organizzativa
competente.
    2.   Il  responsabile  dell'unita'  organizzativa  suddetta  puo'
affidare  ad  altro  dipendente addetto all'unita' la responsabilita'
dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento inerente al singolo
procedimento, dandone comunicazione agli interessati.
    3.  Il  responsabile  del  procedimento  esercita le attribuzioni
contemplate  all'Art.  6  della  legge  7 agosto  1990, n. 241, e dal
presente  regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle
disposizioni  organizzative  e  di  servizio nonche' quelli attinenti
all'applicazione  di  quanto  previsto  dal  testo  unico emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.